F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
Al termine della gara Città di Brindisi/Taranto F.C. 1927 del 18.11.2012 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione a carico della Società ricorrente “per avere, propri sostenitori, dopo l’espulsione di un calciatore della propria squadra, lanciato in direzione della porta difesa dal portiere della squadra ospite, due palle di carta”. A seguito del pedissequo ricorso avverso il suddetto provvedimento, la S.S.D. Calcio Città di
Brindisi eccepiva l’eccessività della sanzione pecuniaria comminata. All’uopo si può ritenere di poter parzialmente condividere la tesi della ricorrente anche e soprattutto in virtù della casistica della giustizia sportiva, per la quale l’applicazione di una pena pecuniaria così afflittiva, trova la propria ratio in altre e più gravi violazioni delle norme sportive, nonché per il principio di proporzionalità tra la pena ed il fatto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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