F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 8474/1025pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013
(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 8474/1025pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Filippo Barbagallo, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all’epoca della inadempienza, della Società ASD Acireale Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 4 del CU).
2) la Società ASD Acireale Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procuratore Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Filippo Barbagallo l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione La Commissione osserva quanto segue: dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2 – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società ASD Acireale Calcio a 5 si è resa inadempiente del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00) per il deposito della fidejussione (punto A 4 del CU); Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato per tabulas ed oltre ogni ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Filippo Barbagallo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Acireale Calcio a 5, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Filippo Barbagallo l’inibizione per giorni 30 (trenta) e nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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