F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 8408/1028/AM/pp del 18.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013
(452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 8408/1028/AM/pp del 18.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 18 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Filippo Colapinto, Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Dil. Sammichele, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU).
2) la Società Pol. Dil. Sammichele, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.
Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Filippo Colapinto l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società Pol. Dil. Sammichele l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione La Commissione osserva quanto segue: dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società Pol. Dil. Sammichele si è resa inadempiente del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00) per il deposito della fidejussione (punto A 6 del CU); Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Filippo Colapinto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Pol. Dil. Sammichele, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Filippo Colapinto l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Pol. Dil. Sammichele l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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