F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 8475/1026pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 19 Settembre 2013 (459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 8475/1026pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 20 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Fico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Reggiana Calcio a 5 per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Fico, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Giuseppe Fico l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Real Torgianese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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