• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Stefan Petrovic – Calciatore
della Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/7/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Stefan Petrovic – Calciatore A.S.D. 7 Mulini Fimon
“calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società ASD 7 Mulini Fimon, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, pur ritualmente e ripetutamente convocato, innanzi
agli Organi di Giustizia Sportiva ed, in specifico, innanzi ai Collaboratori della Procura Federale”;
la Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
“per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa
dal proprio tesserato”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Stefan Petrovic – Calciatore
della Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/7/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Stefan Petrovic - Calciatore A.S.D. 7 Mulini Fimon
“calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società ASD 7 Mulini Fimon, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, pur ritualmente e ripetutamente convocato, innanzi
agli Organi di Giustizia Sportiva ed, in specifico, innanzi ai Collaboratori della Procura Federale”;
la Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
“per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa
dal proprio tesserato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.18/544
Nell’udienza del 10/9/2013 nessuno compare dei soggetti deferiti, pur ritualmente convocati.
Il Dott. Salvatore Sciuto ha rappresentato la Procura Federale.
Ritenuta la pacifica sussistenza dell’addebito, alla stregua della documentazione versata in atti. contestato al giocatore
Petrovic Stefan, e conseguentemente la violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato, pur
ritualmente e ripetutamente convocato, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (nella specie innanzi ai Collaboratori della
Procura Federale);
Ritenuta, altresì, la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. della Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
per la violazione commessa dal calciatore Petrovic Stefan, tesserato per la predetta società;
ritenuta quindi la congruità delle sanzioni richieste dal rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, rispetto alle violazioni
ascritte
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di infliggere ai soggetti deferiti le sanzioni di seguito specificate :
a carico del Sig. Stefan Petrovic Calciatore ASD 7 Mulini Fimon : squalifica per mesi sei;a carico dell’A.S.D. 7 Mulini Fimon ammenda di € 300,00.-
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Stefan Petrovic – Calciatore
della Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/7/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Stefan Petrovic – Calciatore A.S.D. 7 Mulini Fimon
“calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società ASD 7 Mulini Fimon, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, pur ritualmente e ripetutamente convocato, innanzi
agli Organi di Giustizia Sportiva ed, in specifico, innanzi ai Collaboratori della Procura Federale”;
la Società A.S.D. 7 Mulini Fimon
“per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa
dal proprio tesserato”."