COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Quadrifoglio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 14 dell’11/9/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Roman Enrico, inibizione sino al 23/9/2013 dirigente Scarparo Luigino – Campionato di 2^ Categoria/VI La Società A.S.D. Quadrifoglio ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 14 dell’11/9/2013 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : – squalifica per tre giornate a carico del calciatore Roman Enrico : “per rissa e spintoni verso un avversario, a fine gara, nel corridoio degli spogliatoi e linguaggio blasfemo e scurrile”; – inibizione sino al 23/09/2013 a carico del dirigente Scarparo Luigino : “per intemperanze verso il direttore di gara al termine della stessa”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Quadrifoglio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 14 dell’11/9/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Roman Enrico, inibizione sino al 23/9/2013 dirigente Scarparo Luigino – Campionato di 2^ Categoria/VI La Società A.S.D. Quadrifoglio ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 14 dell’11/9/2013 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico del calciatore Roman Enrico : “per rissa e spintoni verso un avversario, a fine gara, nel corridoio degli spogliatoi e linguaggio blasfemo e scurrile”; - inibizione sino al 23/09/2013 a carico del dirigente Scarparo Luigino : “per intemperanze verso il direttore di gara al termine della stessa”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione sino al 23/9/2013 assunto nei confronti del dirigente Scarparo Luigino, trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (inferiore a un mese); letta la parte del ricorso riguardante la squalifica del calciatore Roman Enrico; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato quanto riportato nel referto di gara, descrivendo ulteriormente i fatti ascritti al calciatore Roman; ritenuto che in questo quadro di riferimento, il provvedimento irrogato dall’Organo di Giustizia di primo grado, in relazione al riferito episodio oggetto del giudizio risulta congruo, per cui deve essere confermato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Quadrifoglio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Roman Enrico; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 23/9/2013 a carico del dirigente Scarparo Luigino; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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