• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
dell’A.E. BOSCOLO CHIO Mattia – Sezione A.I.A. di Adria
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/8/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i
seguenti motivi :
il Sig. Mattia Boscolo Chio – A.E. della Sezione A.I.A. di Adria
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 38 delle NOIF ed art. 31 del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ed i
corrispondenti principi declinati nell’art. 1 del Regolamento A.I.A. come descritto nell’atto di deferimento della Procura
Federale.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
dell’A.E. BOSCOLO CHIO Mattia – Sezione A.I.A. di Adria
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/8/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i
seguenti motivi :
il Sig. Mattia Boscolo Chio – A.E. della Sezione A.I.A. di Adria
"per rispondere della violazione di cui all'art. 1, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 38 delle NOIF ed art. 31 del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ed i
corrispondenti principi declinati nell’art. 1 del Regolamento A.I.A. come descritto nell’atto di deferimento della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 17/9/2013 sono risultati presenti :
Il Sig. Mattia Boscolo Chio Arbitro Effetivo della Sezione A.I.A. di Adria
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo;
sentita la parte deferita, presente alla riunione del 17/9/2013, la medesima ha dichiarato di aderire alla proposta del
Procuratore Federale, ed ha concordato l’applicazione della sanzione ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura :
- sospensione dall’attività arbitrale fino al 3/10/2013.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione della seguente sanzione disciplinare :
a carico del Sig. Mattia Boscolo Chio Arbitro Effetivo della Sezione A.I.A. di Adria :
- sospensione dall’attività arbitrale fino al 3/10/2013.-
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COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18.09.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
dell’A.E. BOSCOLO CHIO Mattia – Sezione A.I.A. di Adria
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/8/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i
seguenti motivi :
il Sig. Mattia Boscolo Chio – A.E. della Sezione A.I.A. di Adria
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 38 delle NOIF ed art. 31 del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ed i
corrispondenti principi declinati nell’art. 1 del Regolamento A.I.A. come descritto nell’atto di deferimento della Procura
Federale."