REGIONALE VENETO COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) Ricorso Calciatore Davide Montrone (libero federalmente) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 12 del 14/8/2013 – Squalifica sino al 31/3/2014 – Torneo SAR “Angiolin” Il Calciatore MONTRONE Davide (squadra Torneo Soffiato, libero federalmente) ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 12 del 14/8/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 31/3/2014 a suo carico perchè : “a fine gara, mentre rientrava negli spogliatoi, l’arbitro veniva raggiunto, fuori dal terreno di gioco, dal Montrone che, nel proferire espressioni di minaccia di percosse, lo stringeva al collo, sotto la nuca, con due dita, provocandogli momentaneo dolore. L’episodio integra la fattispecie sanzionata dall’art. 19, comma 4, lettera d) C.G.S. ed è ritenuto di gravità eccedente il minimo edittale, perché il gesto violento é stato compiuto in attuazione della minaccia verbale della medesima natura””. E b) Ricorso A.S.D. Liventinagorghense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 12 del 14/8/2013 – Squalifica sino al 31/3/2014 calciatore Cavalli Giacomo – Torneo SAR “Angiolin”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) Ricorso Calciatore Davide Montrone (libero federalmente) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 12 del 14/8/2013 – Squalifica sino al 31/3/2014 – Torneo SAR “Angiolin” Il Calciatore MONTRONE Davide (squadra Torneo Soffiato, libero federalmente) ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 12 del 14/8/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 31/3/2014 a suo carico perchè : “a fine gara, mentre rientrava negli spogliatoi, l’arbitro veniva raggiunto, fuori dal terreno di gioco, dal Montrone che, nel proferire espressioni di minaccia di percosse, lo stringeva al collo, sotto la nuca, con due dita, provocandogli momentaneo dolore. L’episodio integra la fattispecie sanzionata dall’art. 19, comma 4, lettera d) C.G.S. ed è ritenuto di gravità eccedente il minimo edittale, perché il gesto violento é stato compiuto in attuazione della minaccia verbale della medesima natura””. E b) Ricorso A.S.D. Liventinagorghense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 12 del 14/8/2013 – Squalifica sino al 31/3/2014 calciatore Cavalli Giacomo – Torneo SAR “Angiolin” La Società Liventinagorghense ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 12 del 14/8/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 31/3/2014 a carico del giocatore Cavalli Giacomo : “perché l’arbitro, a fine gara, percepiva un forte schiaffo tra le scapole, individuando l’autore nel giocatore Giacomo CAVALLI (Soffiato - tesserato federalmente Liventinagorghense), che già si era sfilato la maglia. Il colpo gli procurava sensazione dolorosa, protrattasi per circa un minuto. L’episodio integra la fattispecie sanzionata dall’art. 19, comma 4, lettera d) C.G.S. ed è ritenuto di gravità eccedente il minimo edittale, per aver colpito l’arbitro proditoriamente”. Preliminarmente la Commissione Disciplinare territoriale ha riunito in un unico giudizio i ricorsi sopra indicati, contrassegnati con le lettere a) e b) La Commissione Disciplinare Territoriale letti i ricorsi di cui all’oggetto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il calciatore Montrone Davide; sentita la società Liventinagorghense rappresentata dal Sig, Basei Marino, nonché il calciatore Cavalli Giacomo, entrambi assistiti dall’Avv. Gian Maria Daminato. Sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha fornito utili precisazioni in ordine ai fatti ascritti ai due calciatori Montrone e Cavalli, in particolare : - quanto al primo ha connotato il suo gesto in termini di rafforzamento di un comportamento minaccioso, ma non caratterizzato da consumata violenza; - quanto al secondo ha individuato nel colpo inferto dal giocatore Cavalli, dal quale é conseguito un dolore soltanto momentaneo, contenuti di grave e deliberata protesta manesca. In questo quadro di riferimento appare congruo rimodulare la sanzione a carico del calciatore Montrone Davide fino al 4/11/2013 e nei confronti del calciatore Cavalli Giacomo sino al 7/1/2014. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal giocatore Montrone Davide (libero federalmente) - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense; - di ridurre al 4/11/2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Montrone Davide; - di ridurre al 7/1/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cavalli Giacomo; - di restituire al calciatore Montrone Davide la tassa reclamo versata.
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