F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.204/1231pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.210/1232pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.212/1233pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.221/1237pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.220/1236pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.219/1235pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.215/1234pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.888/27pf13-14 AM/ma del 3.9.2013). (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO – (nota n.889/28pf13-14 AM/ma del 3.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 23 Settembre 2013 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.204/1231pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.210/1232pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.212/1233pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.221/1237pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.220/1236pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.219/1235pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.215/1234pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013). (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.888/27pf13-14 AM/ma del 3.9.2013). (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.889/28pf13-14 AM/ma del 3.9.2013). La Procura federale della F.I.G.C., con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente all’epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio, Signor Enzo Russo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici a seguito del contenzioso fra la predetta Società e i calciatori Pereira Esteban Ezequiel, Veron Pablo, Veron Martino, Pierguidi Antonio, Rizzo Paolo, De Toma Giovanni, Mirabet Maximiliano, De Razza Stefano, Taurino Davide. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società. Preliminarmente, vista l’istanza della difesa della Società deferita, la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei nove procedimenti per connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna la Società ASD Nardò Calcio, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Nardò Calcio, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Nardò Calcio, sanzione della penalizzazione di punti 9 (nove) oltre all’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento é proseguito per il Sig. Russo. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) nei confronti di Russo Enzo. Nessuno é comparso per la parte deferita. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, é sanzionabile la condotta ascrivibile al Presidente della Società. In merito alla sanzione si ritiene congrua quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società ASD Nardò Calcio. Infigge altresì al Sig. Enzo Russo l'inibizione di anni 1 (uno)
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