F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MORELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. APD Melilli) E DELLA SOCIETA’ APD MELILLI (nota n. 8422/1035/AM/pp del 18.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013
(450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MORELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. APD Melilli) E DELLA SOCIETA’ APD MELILLI (nota n. 8422/1035/AM/pp del 18.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 18 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Angelo Morello, Presidente e Legale Rappresentante della Società APD Melilli, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.9 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della convenzione per la disponibilità del campo da gioco (punto A 9 del CU).
2) la Società APD Melilli, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- nei confronti del Signor Angelo Morello l’inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società APD Melilli l’ammenda di euro 1.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio A 5, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012, nonché alla delibera del Presidente della Divisione Calcio a Cinque pubblicata il 16 luglio 2012 con Comunicato Ufficiale n. 7 Stagione Sportiva 2012/2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società APD Melilli si è resa inadempiente sia entro il termine stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 878 (12 luglio 2012 ore 18,00) sia entro il termine prorogato e stabilito nel Comunicato Ufficiale
n. 7 (23 luglio 2012 ore 12.00) per il deposito della convenzione per disponibilità del campo da gioco (punto A 9 del CU);
Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Angelo Morello, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società APD Melilli, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Angelo Morello l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società APD Melilli l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
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