F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONFREOLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia FC) E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FC (nota n. 8542/1039pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONFREOLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia FC) E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FC (nota n. 8542/1039pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013). Il deferimento Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Giovanni Monfreola, Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Isernia F.C., per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 12,00), al deposito della fidejussione conforme al modello indicato dalla FICG/LND, perché mancante della clausola di rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso e/o di surroga, come prescritto al punto 6) pag. 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012. 2) la Società A.S.D. Isernia F.C., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Giovanni Monfreola l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società ASD Isernia FC l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche, è emerso che la Società ASD Isernia FC si è resa inadempiente entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 12,00) al deposito della fidejussione conforme al modello indicato dalla FICG/LND, perché mancante della clausola di rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso e/o di surroga, come prescritto al punto 6) pag. 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012. Atteso che a pag. 4 e 5 del medesimo C.U. è previsto tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Giovanni Monfreola, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società A.S.D. Isernia F.C., ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Monfreola l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Isernia FC l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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