F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (31) – APPELLO DEL SIG. PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente della Soc. AS Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013). (38) – APPELLO DEL SIG. PIETRO CRISANTEMO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (31) – APPELLO DEL SIG. PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente della Soc. AS Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013). (38) – APPELLO DEL SIG. PIETRO CRISANTEMO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013). Per una migliore comprensione del presente procedimento, occorre richiamare le norme sulla cui violazione la Procura Federale ha fondato il deferimento. Trattasi dell’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni di carattere economico fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, nonché dell’art. 94 comma 1 lettera A delle NOIF sul divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa regolamentare, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale e dell’art. 29 comma 3 delle stesse NOIF, il quale prevede che i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta e le voci premiali possono essere erogati in via esclusiva ai calciatori tesserati per Società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo alla disciplina di C.I.O. e F.I.F.A. La Procura Federale, all’esito di indagini che prendevano le mosse da una denuncia del 17 aprile 2012, accertava che l’insieme della richiamata disciplina era stato violato da soggetti tesserati per Società e squadre del Campionato Eccellenza del Comitato Regionale Lucano, sicchè in data 8 febbraio 2013 deta Procura deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata le seguenti persone: Capobianco Pasquale, Presidente AS Atletico Potenza; i calciatori Francesco Campisano, Pier Paolo Di Senso, Pietro Crisantemo, Biagio Caccavalle e Livio Scotto; Antonio Grignetti, Presidente della ASD Real Tolve; Gerardo Graziano, Presidente della CS Vultur; venivano altresì deferite le Società SS Città di Potenza, ASD Real Tolve e la CS Vultur, quest’ultime per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, gli altri per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, 29 comma 3 NOIF. L’adita Commissione Territoriale, con Decisione 25 luglio 2013, pubblicata sul CU Comitato Regionale Basilicata di pari data, proscioglieva dagli addebiti principali Gerardo Graziano e la Società CS Vultur, che tuttavia sanzionava perché il Graziano non si era presentato innanzi la Commissione Territoriale malgrado regolare convocazione (per il Graziano inibizione di mesi 1 e per la Società CS Vultur ammenda di € 200,00); sanzionava nel contempo PierPaolo Di Senso (squalifica per mesi 3), Pietro Crisantemo (squalifica per mesi 3), Biagio Caccavale (squalifica per mesi 4), Livio Scuotto (squalifica per mesi quattro), Pasquale Capobianco (inibizione per mesi tre), Antonio Grignetti (inibizione per mesi 4), SS Città di Potenza, già ASD Atletico Potenza (ammenda € 800,00) e ASD Real Tolve (ammenda di € 1.500,00). Motivava il primo Giudice che la condotta dei deferiti, che avevano corrisposto e ricevuto compensi di diverso importo in difetto di accordi scritti, ricevute e dichiarazioni liberatorie ovvero di altri documenti giustificativi, integrava gli estremi della violazione degli artt. 29 comma 3, 94 e 94 comma 1 lettera A NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, che a vario titolo vietavano e rendevano nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra Società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, ovvero quelli tra Società e tesserati, che prevdevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale. Avverso siffatta Decisione insorgono Pietro Crisantemo e Pasquale Capobianco (nonché Biagio Caccavale, il cui ricorso è oggetto di separata pronunzia), i quali chiedono la revoca delle sanzioni loro comminate, motivando il Crisantemo la sua estraneità ai fatti per aver a suo tempo sottoscritto un regolare contratto di rimborso spese, a cui i pagamenti percepiti si riferivano, del quale tuttavia non aveva copia; il Capobianco il fatto che la Società sanzionata Città di Potenza SS sarebbe stata all’atto del deferimento inesistente, essendo esistente la Città Potenza a r.l.d. partecipante al Campionato Serie D e che, comunque, tutti gli esborsi effettuati dalla Società erano stati adeguatamente rendicontati tanto da risultare da estratti conto bancari (che depositava) e da fatture. Alla riunione del 19 settembre 2013 i deferiti non sono comparsi; è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della impugnata decisione, previa riunione dei due separati ricorsi, suscettibili di trattazione unitaria per evidenti ragioni di connessione oggettiva. La Commissione osserva quanto segue. I ricorsi di che trattasi vanno riuniti per connessione oggettiva, accogliendosi sul punto l’istanza della Procura Federale. Nel merito, si osserva che i ricorsi non hanno introdotto ulteriori motivi di contestazione della fondatezza del deferimento rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dalla Commissione Territoriale, le cui motivazioni appaiono esenti da vizi. I fatti emersi dalle indagini della Procura Federale sono stati sostanzialmente ammessi dai deferiti, le cui dichiarazioni, rese nei verbali delle indagini, hanno natura confessoria. La tesi sostenuta dal Crisantemo sulla esistenza di un regolare contratto suscettibile di giustificare il pagamento dallo stesso percepito non può essere accolta, mancando la produzione del documento, che lo stesso Crisantemo ha ammesso di non possedere e che, difatti, non risulta acquisito agli atti; peraltro, la Commissione Territoriale, constatato il percepimento da parte dell’attuale ricorrente della somma che era stata accertata in sede d’indagine, ha comunque valutato la buona fede del deferito, tanto da attenuare la sanzione anche in ragione della sua giovane età. La tesi sostenuta dal Capobianco afferente l’inesistenza della Società sanzionata, nella decisione indicata con la denominazione Città di Potenza SS anziché Città Potenza a r.l.d., appare del tutto inconferente; non può dubitarsi del fatto che trattasi della stessa identica Società quale risultante dal foglio di censimento Stagione sportiva 2012/2013 e che la sua precedente denominazione sociale, ASD Atletico Potenza, per come esattamente indicata nel deferimento, era stata cambiata in quella attuale di Città Potenza a r.l.d. Quanto poi alla circostanza che i versamenti effettuati in favore dei calciatori Pierpaolo Di Senso e Pietro Crisantemo sarebbero risultati dagli estratti di conto corrente della ASD Atletico Potenza (dante causa della Società Città Potenza), non può non evincersi la mancanza di qualsivoglia documento giustificativo di tali versamenti, con conseguente violazione della normativa più volte richiamata e posta a base del deferimento. Risulta infine dagli atti del procedimento di primo grado che il Capobianco era comparso innanzi la Commissione Territoriale ed aveva partecipato al contraddittorio, tra l’altro istando per un ulteriore termine a difesa finalizzato alla nomina di un difensore, che gli era stato concesso. I due ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, con conseguente conferma della decisione impugnata. P.Q.M. Riunisce i ricorsi e li rigetta; conferma la decisione impugnata, dispone incamerarsi la tassa versata dal sig. Pietro Crisantemo e addebitarsi in capo alla Società Città Potenza SS arl D. (690347) la tassa reclamo del sig. Pasquale Capobianco di € 65,00.
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