F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CELI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Domus Bresso Cieffe Fer) E DELLA SOCIETA’ DOMUS BRESSO CIEFFE FER (nota n. 8638/1030/pf 12-13/AM/pp del 25.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CELI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Domus Bresso Cieffe Fer) E DELLA SOCIETA’ DOMUS BRESSO CIEFFE FER (nota n. 8638/1030/pf 12-13/AM/pp del 25.6.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Celi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Domus Bresso Cieffe Fer, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione bancaria; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Celi, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Giovanni Celi l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Domus Bresso Cieffe Fer l’ammenda di 1.000,00 (mille/00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it