F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PALLADINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Pescara C5) E DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI PESCARA C5 (nota n. 8476/1031pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013
(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PALLADINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Pescara C5) E DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI PESCARA C5 (nota n. 8476/1031pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Luigi Palladino, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Pescara C5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.3 del Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione (punto A 3 del CU).
2) la Società ASD Città di Pescara C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.
La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Luigi Palladino l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società ASD Città di Pescara C5 l’ammenda di euro 100,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio A 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società ASD Città di Pescara C5 si è resa inadempiente entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00) al deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione (punto A 3 del CU); Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 15 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 100,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Luigi Palladino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Città di Pescara C5, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Luigi Palladino l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Città di Pescara C5 l’ammenda di € 100,00 (cento/00).
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