F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICO PROIETTI MAGGI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C.a 5) E DELLA SOCIETA’ SSD CITTA’ DI PALESTRINA CALCIO A 5 arl ora ASD FUTSAL PALESTRINA C. A 5 (nota n. 8473/1024pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICO PROIETTI MAGGI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C.a 5) E DELLA SOCIETA’ SSD CITTA’ DI PALESTRINA CALCIO A 5 arl ora ASD FUTSAL PALESTRINA C. A 5 (nota n. 8473/1024pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di: Nico Proietti Maggi della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A n. 4 e n. 5 del CU n. 878 del 6.6.2012 della Divisione Calcio a 5, per l’inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18:00), per il deposito della fidejussione (punto A4 del CU) e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento pendenze debitorie alla data del 10.6.2012 (punto A5 del CU) e della Società SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante All’inizio della riunione odierna i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Nico Proietti Maggi e la Soc. SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nico Proietti Maggi, sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27; pena base per la Società SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Nico Proietti Maggi inibizione per giorni 27 (ventisette); - SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5 ammenda di € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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