F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013 (473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANTONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio Pomigliano) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO POMIGLIANO (nota n. 8552/1050pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 26 Settembre 2013
(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANTONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio Pomigliano) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO POMIGLIANO (nota n. 8552/1050pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 21 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Cantone, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria di importo pari ad € 31.000,00, ovvero del bonifico bancario di pari importo; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Cantone, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Giuseppe Cantone l’inibizione di giorni trenta ed alla Società ASD Calcio Pomigliano l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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