F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 30 Settembre 2013 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI BAIONI (Direttore Generale della Società AS Ostia Mare Lido Calcio Srl), DANIELE PERSI (Presidente Società ASD Stagni di Ostia), MARCO SACCUCCI (Calciatore), Società AS OSTIA MARE LIDO CALCIO Srl e ASD STAGNI DI OSTIA – (nota n. 7439/444pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 30 Settembre 2013 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI BAIONI (Direttore Generale della Società AS Ostia Mare Lido Calcio Srl), DANIELE PERSI (Presidente Società ASD Stagni di Ostia), MARCO SACCUCCI (Calciatore), Società AS OSTIA MARE LIDO CALCIO Srl e ASD STAGNI DI OSTIA - (nota n. 7439/444pf12-13/AM/ma del 15.5.2013). Con provvedimento del 15 maggio 2013, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: - Luigi Baioni (Direttore Generale dell’ASD Ostia Mare Lido Calcio); - Daniele Persi (Presidente dell’ASD Stagni di Ostia); per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, in particolare, per avere, in concorso tra di loro, mediante il tesseramento fittizio del calciatore Marco Saccucci alla Società ASD Stagni di Ostia, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo do non far corrispondere dalla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla Società ASD Urbetevere Calcio; - il calciatore Marco Saccucci, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ed, in particolare, per aver permesso, mediante il suo fittizio tesseramento, alla Società ASD Stagni di Ostia di eludere la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non far corrispondere dalla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla Società ASD Urbetevere Calcio e della violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS per aver violato l’obbligo, benché convocato, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; - la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio Srl (“Ostia Mare”), per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati; - la Società ASD Stagni di Ostia (“Stagni”), per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per i fatti ascritti al proprio Presidente. La sola Società ASD Ostia Mare Lido Calcio srl (“Ostia Mare”) si è costituita con memoria difensiva 06.09.2013 chiedendo: (i) in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per mancata previa presentazione del ricorso alla Commissione Premi di Preparazione per la determinazione del valore del giocatore; (ii) nel merito, il rigetto per infondatezza degli addebiti contestati. Alla riunione di trattazione e discussione sono comparsi tutti i soggetti deferiti, tranne il calciatore Saccucci. La Procura federale ha concluso per l’accertamento della responsabilità dei deferiti, con irrogazione delle sanzioni che seguono: - Luigi Baioni: mesi 10 (dieci) di inibizione; - Daniele Persi: mesi 10 (dieci) di inibizione; - Marco Saccucci: mesi 4 (quattro) di squalifica; - Società ASD Ostia Mare Lido Calcio Srl: € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda; - Società ASD Stagni di Ostia: € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Il difensore della Ostia Mare Lido Calcio ha insistito nelle argomentazioni e relative conclusioni esposte nella richiamata memoria difensiva. I deferiti Baioni e Persi hanno anch’essi reso dichiarazioni spontanee in ordine alla infondatezza dei fatti a essi contestati. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. In rito, l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata previa presentazione del ricorso alla Commissione dei premi di preparazione è, sotto più profili, inconferente. Il meccanismo elusivo contestato, infatti, configura un illecito sanzionabile di per sé, restando irrilevante la circostanza che il soggetto titolare del diritto - che il contestato meccanismo elusivo tende a frustrare – agisca, nella sede competente, per il relativo riconoscimento. Nel merito, la difesa della Ostia Mare ha richiamato – a sostegno della propria tesi – la decisione di proscioglimento assunta in un recente procedimento nel quale le “incolpazioni” sarebbero state le “medesime” (Dec. C.D.N. su Def. P.F. a carico di Luigi Baioni + altri; C.U. n. 101 del 17.06.13) Per doverosa completezza di quadro giurisprudenziale, peraltro, si deve subito dar conto che gli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C., a fronte di quadri probatori apparentemente non molto dissimili da quello oggetto della decisione precedente richiamata dall’Ostia Mare, hanno, invece, accertato la sussistenza di “trasferimenti fittizi ed elusivi” (Dec. n. 21/C.U. n. 26-8.10.09, confermata in CGF/C.U. n. 133-6.11.09; Dec. n. 169/C.U. n. 725-29.3.10; Dec. n. 220/C.U. n. 76-8.4.10; Dec. n. 351/C.U. n. 8-29.7.10; Dec. n. 498/C.U. n. 25-13.10.11; Dec. n. 304/C.U. n. 78-14.4.11). In effetti, in una materia, ove, per solito, non vi è traccia di prove documentali (le controdichiarazioni e/o i documenti relativi ai negozi dissimulati restano, per solito, nella disponibilità dei soli incolpati), all’accertamento della simulazione si può pervenire solo attraverso indizi, elementi logici e presunzioni, tra loro concordanti, e, d’altra parte, quadri presuntivi (solo) apparentemente simili possono legittimamente e logicamente condurre, in dipendenza di minime differenze, a valutazioni conclusive del tutto contrapposte. Venendo specificamente all’esame della vicenda, questa Commissione osserva, da un lato, come proprio l’emersione e la considerazione del richiamato “precedente similare” induce, a questo punto, ad approdare a un accertamento dei fatti di segno affatto opposto a quello oggetto proprio del richiamato “precedente” e, dall’altro, come la fattispecie in esame evidenzi, comunque, ulteriori autonomi elementi che corroborano la sussistenza di un trasferimento “fittizio ed elusivo”. Orbene nella richiamata precedente decisione, che, in effetti, aveva a oggetto una ipotesi da ritenere quasi “gemella”, questa Commissione – ben considerando la gravità delle conseguenze di un accertamento di colpevolezza e la conseguente necessità di ritenere accertata unicamente la fattispecie che risultasse tale al di là di ogni ragionevole dubbio – ha ritenuto di poter dar credito alla ricostruzione fornita dagli incolpati giusta la quale: - un giovanissimo calciatore, dopo aver partecipato al campionato allievi regionale elite, avrebbe deciso di abbandonare ogni attività effettivamente agonistica tesserandosi, per l’anno successivo, con una Società di terza categoria: la Stagni (anche in quel caso); - a sei giorni dal tesseramento con la Stagni (che sanciva, nei fatti, tale abbandono) sarebbe però intervenuto una sorta di radicale revirement, che avrebbe indotto il giovane a decidere di impegnarsi nuovamente nello sport agonistico, e, quindi, a passare “in prestito” alla Ostia Mare, squadra militante nella serie D; - circa due mesi più tardi, tuttavia, il giovane avrebbe improvvisamente e spontaneamente deciso di abbandonare definitivamente ogni attività sportiva. In buona sostanza, è stato ritenuto di non poter escludere, con assoluta certezza, che questo singolare iter decisorio – pur comportando la elusione del maggior premio di preparazione sostanzialmente dovuto alla Società d’origine – potesse ben essere la semplice conseguenza della indecisione e delle incertezze di un giovane, il quale, in brevissimo lasso di tempo, avrebbe stabilito (i) prima, di sostanzialmente abbandonare il calcio, (ii) poi (subito dopo), di assumere, invece, un maggior impegno agonistico, (iii) e, infine (dopo poche settimane), di smettere completamente di giocare anche a livello amatoriale. È evidente, però, che questa Commissione non poteva conoscere, a quel momento, la vicenda curiosamente “gemella” di cui è ora procedimento, ma che proprio tale identità impone, allo stato, una chiave di lettura assai diversa della intera vicenda, risultando assolutamente non plausibile che a rendersi protagonista di queste decisioni mutevoli e contraddittorie e del conseguente rapidissimo “triangolare di tesseramento” terminato a casa della Ostia Mare non sia stato solo un giovane calciatore della Stagni, ma due (e, in realtà, di più). In altri termini, se simili fattispecie restano isolate, è possibile ritenere che il “triangolare” elusivo che esse realizzano sia casuale e costituisca l’effetto collaterale, e non voluto, di uno specifico e assai particolare percorso decisionale individuale. Se, invece, i casi sono due e vedono protagonisti, nello stesso lasso di tempo, le medesime Società, allora la conclusione più logica non può che essere quella del “tesseramento fittizio”. Devesi osservare, infine, come la emersione di questo caso gemello consente anche di trovare un motivo ragionevole per il repentino abbandono – anch’esso operato da entrambi i giovani, con un “sincrono” ancor più stupefacente – dell’attività agonistica: l’abbandono dell’attività costituisce, infatti, una specifica argomentazione difensiva dedotta dagli incolpati e, invero, ritenuta rilevante nella precedente decisione di proscioglimento. Inoltre, e come anticipato, la fattispecie in esame – a prescindere dalla concludente “identità disvelatrice” di cui abbiamo detto – è connotata da ulteriori elementi non riscontrati nell’altra, ma che risultano ulteriormente concludenti nell’accertamento della natura elusiva dei tesseramenti in questione: - il giovane calciatore Saccucci non proveniva da una qualsiasi squadra “terza” (come il calciatore oggetto del “procedimento gemello”), ma proprio dalla stessa Società Ostia Mare; il che evidenzia una condizione ancor meno plausibile: l’Ostia Mare non sarebbe riuscita, per tutto il periodo precedente la fine della stagione, a trattenere il giovane Saccucci, salvo poi a convincerlo a “ritornare”, a soli pochi giorni dal tesseramento con la collegata Ostia Stagni che appariva sancire il distacco definitivo con l’attività agonistica effettiva; - Saccucci, sin dall’inizio del campionato, ha partecipato, sia pure come dodicesimo, alle gare della prima squadra, revocando così ancor più in dubbio la autenticità della decisione di repentinamente abbandonare una attività che evidenziava risultati così promettente; - infine, nel corso delle indagini svolte in questo procedimento, è stata anche raccolta una sorta di dichiarazione confessoria del Presidente della Stagni, il quale ha ammesso che “quanto verificatosi con il calciatore Saccucci in sede di tesseramento … e successivo trasferimento dopo 15 giorni alla ostia Mare … è avvenuto anche per altri calciatori della medesima età (1995)”. Se, infatti, l’attribuzione del “triangolare” a uno spontaneo percorso decisionale, incerto e contraddittorio, è poco plausibile già per un solo giocatore e non più attendibile se i giocatori diventano due, ove esso costituisca per l’Ostia Mare e la Stagni prassi ancora più diffusa, la sua natura elusiva ne resta definitivamente conclamata. Quanto alla graduazione delle sanzioni, la richiesta della Procura per i deferiti Baioni e Persi deve ritenersi adeguata, stante la gravità di una condotta, che non solo viola le norme poste a presidio dello sviluppo agonistico dei giovani, ma che, soprattutto, sembra anche essersi risolta in loro grave danno, dovendosi ragionevolmente presumere che l’abbandono dell’attività agonistica – intervenuto dopo la presentazione dell’esposto da parte della Società Urbe Tevere – costituisca un accorgimento difensivo imposto al calciatore Saccucci o, comunque, suggerito proprio dai dirigenti oggi incolpati. Le sanzioni proposte per le Società appaiono anch’esse, adeguate, rispettivamente, sia ai diversi campionati ai quali esse Società partecipano sia ai ruoli da esse svolti in questa vicenda. Per quanto concerne, invece, il Saccucci, devesi sicuramente tener conto non solo della sua giovane età, ma anche del fatto che è ragionevole ritenere che la sua intera condotta sia stata a esso suggerita, con la forza persuasiva che appartiene ai dirigenti, dagli altri incolpati. Sanzione adeguata per il Saccucci, dunque, appare la squalifica per mesi due, idonea a sanzionare anche la condotta consistita nella mancata comparizione alle audizioni intimate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, accertata la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti a essi rispettivamente ascritti, infligge le sanzioni che seguono: - Luigi Baioni: mesi 10 (dieci) di inibizione; - Daniele Persi: mesi 10 (dieci) di inibizione; Marco Saccucci: mesi 2 (due) di squalifica; - Società ASD Ostia Mare Lido Calcio Srl: € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; - Società ASD Stagni di Ostia: € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda.
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