F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZOPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) – (nota n. 7570/1268 pf08-09 SP/blp del 21.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013
(383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZOPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) - (nota n. 7570/1268 pf08-09 SP/blp del 21.5.2013).
Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 maggio 2013 nei confronti di Giuseppe Zoppo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per la violazione prevista e punita dall’art. 85, comma 5, CGS e dall’art. 90, comma 2, NOIF per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Rilevato che precedente analogo deferimento era stato disposto dalla Procura federale e che in data 2 luglio 2009 questa Commissione aveva rilevato che la Pro Patria Gallaratese (deferita unitamente al Sig. Zoppo per responsabilità diretta) aveva avuto revocata la propria affiliazione e che il titolo sportivo era stato trasferito alla Aurora Pro Patria 1919 ma che l’azione disciplinare era comunque proponibile nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo da cui l’odierno procedimento. Ritenuto che il Sig. Giuseppe Zoppo non si è costituito in giudizio e non è comparso alla odierna udienza. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetto deferito chiedendo la irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno). Valutato che il fatto contestato, su segnalazione della Lega, è stato accertato dalla Co.Vi.So.C. che ha denunciato il mancato pagamento degli emolumenti nel termine del 31 marzo 2009. Considerato che tale mancato pagamento non risulta contestato dal soggetto deferito e deve dunque ritenersi pienamente comprovato. Considerata la congruità della sanzione richiesta dalla Procura federale P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno).
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