F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Amministratore Unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl – (nota n. 860/84pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Amministratore Unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 860/84pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013). Con atto del 30 agosto 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00; b) la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione all’illecito disciplinare loro ascritto con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società AC Bellaria Igea Marina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale dei deferiti i quali, nei termini previsti dalla normativa, non hanno provveduto al deposito di memorie difensive, la Commissione disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. La Società AC Bellaria Igea Marina Srl, contrariamente a quanto previsto nel C.U. 168/A del 7 maggio 2013, non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00. Sul punto assume rilevanza decisiva ed inconfutabile la comunicazione della CO.VI.SO.C dell’8 agosto 2013, prot. n. 732, con la quale il medesimo organo di vigilanza, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, ha riscontrato a carico della Società deferita l’inadempimento di cui sopra. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società AC Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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