F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO CUNICO (Presidente della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore delegato della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa – (nota n. 1106/85pf 13-14/SP/blp del 16.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO CUNICO (Presidente della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore delegato della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa - (nota n. 1106/85pf 13-14/SP/blp del 16.9.2013). Con atto del 17 settembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Tiziano Cunico, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Vicenza Calcio Spa, ed il Sig. Dario Cassingena, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2013, al ripianamento della carenza patrimoniale di euro 2.427.050,00, in violazione di quanto disposto al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale e della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non avere depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; b) la Società Vicenza Calcio spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Tiziano Cunico e Dario Cassingena, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Tiziano Cunico e Dario Cassingena, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Tiziano Cunico, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), tenendo conto dell’istituto della continuazione; per il Sig. Dario Cassingena, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), tenendo conto dell’istituto della continuazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento é proseguito per la Società deferita. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società Vicenza Calcio Spa in ordine all’illecito disciplinare ascritto con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi altresì i difensori della Società deferita, i quali hanno concluso per l’irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l’istituto della continuazione. Motivi della decisione. Da un esame dei documenti versati in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, si evince la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. La Società Vicenza Calcio Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito nel C.U. 168/A ai fini del rilascio della Licenza nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del predetto comunicato ufficiale; b) non ha provveduto al ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2013, della carenza patrimoniale di euro 2.427.050,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del predetto comunicato ufficiale; c) non ha depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del predetto comunicato; d) non ha depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del citato comunicato ufficiale. Sul punto assume rilevanza probatoria decisiva la comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’8 agosto 2013, prot. n. 737, con la quale lo stesso organo di controllo ha comunicato agli organi competenti la circostanza per cui, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, sono stati riscontrati a carico della Società Vicenza Calcio Spa gli inadempimenti oggetto del presente deferimento. Le deduzioni difensive della Società Vicenza Calcio Spa non possono trovare accoglimento in quanto infondate: - relativamente alla mancata presentazione della fideiussione a prima richiesta nel termine del 1° luglio 2013, detto inadempimento non può in alcun modo essere considerato di limitata rilevanza, assumendo lo stesso un carattere non formale bensì sostanziale; - relativamente al mancato ripianamento della carenza patrimoniale entro il termine del 6 luglio 2013 non può invocarsi la circostanza per cui a detto ripianamento l’azionista di maggioranza, Finalfa, si fosse impegnata sin dal 28 giugno 2013; il dato effettivo e sostanziale è rappresentato dal fatto che il ripianamento è avvenuto dopo il termine previsto; - le violazioni di cui ai punti c) e d) non possono essere ritenute di limitata offensività né tanto meno possono essere ricondotte ad un solo comportamento illecito; - da ultimo, in ordine alla invocata applicabilità al caso di specie dell’istituto della continuazione, deve rilevarsi che il C.U. 168/A del 7 maggio 2013 prevede espressamente che ogni violazione ed inosservanza dei termini ivi previsti e stabiliti costituisce illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013 / 2014, non residuando spazio interpretativo alcuno. In ordine alla sanzione da applicare, avuto riguardo della costante giurisprudenza sul punto, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno a carico dei Signori Tiziano Cunico e Dario Cassingena. Infligge alla Società Vicenza Calcio Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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