F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore Unico della SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl – (nota n. 859/83pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013
(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore Unico della SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl - (nota n. 859/83pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).
Il deferimento
Con atto del 30/8/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: - la Signora Ines Bellia, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Chieti Calcio Srl, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 400.000,00. - la Società SS Chieti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. La Sig.ra Ines Bellia e la SS Chieti Calcio Srl hanno fatto pervenire una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, concludono chiedendo, in via preliminare di “estromettere la Sig.ra Ines Bellia dal presente procedimento stante la carenza di legittimazione passiva della stessa in detta procedura” e in via principale di “decidere con la migliore equità possibile, stante la situazione di crisi economica generale dello Stato Italiano, nonché alla luce della minima dell’illecito disciplinare attribuito”. A sostegno delle conclusioni la Sig.ra Ines Bellia dichiara di non essere Amministratore Unico e Legale Rappresentante del sodalizio sportivo bensì di rivestire la carica di “institore” della SS Chieti Calcio Srl. La difesa del Società sportiva conferma il deposito oltre il termine indicato dal Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 ma segnala che “detto ritardo comunque nel termine di proroga previsto dal titolo IV di detto C.U. n. 168/A è stato provocato da complicazioni insorte al momento del rilascio”. Alla riunione odierna la Procura federale ha integrato la documentazione, producendo certificato camerale della SS Chieti Calcio Srl; il rappresentante dei deferiti, Sig. Vincenzo Greco nulla ha obiettato sul deposito. Successivamente la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per Signora Ines Bellia la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società SS Chieti Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico della SS Chieti Calcio Srl. Il Sig. Greco si é riportato a quanto esposto nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 prevede al Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 7, che le Società sportive che vogliono partecipare alla stagione 2013 / 2014 devono depositare una eterogenea serie di documenti entro la data del 1/7/2013. In particolare il n. 7 prevede che entro il medesimo termine sia depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega “da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta”. La difesa della SS Chieti Calcio Srl conferma il mancato versamento della garanzia nei termini ora specificati, incorrendo nella sanzione prevista al termine del Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 10 ed esattamente “la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014”. Non possono trovare accoglimento i motivi di difesa esposti dai deferiti. In merito alla posizione della Sig.ra Ines Bellia, va evidenziato che il certificato camerale della Società deferita, alla data del 1 luglio 2013 conferma la carica di institore con i seguenti poteri: “poteri di amministrazione e rappresentanza: - stipulare contratti di acquisto e di vendi di prodotti, pubblicità, ingaggio atleti sponsorizzazioni e quant’altro inerente all’oggetto sociale; - assumere ed eseguire ordini dalla clientela; ….” Che giustificano il corretto operato della Procura federale. Il medesimo certificato camerale attribuisce al Sig. Gammieri Antonio, la carica di Amministratore unico della Società sportiva. Le considerazioni difensive svolte dal sodalizio sportivo confermano il compimento dell’illecito ascrittole. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Signora Ines Bellia la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società SS Chieti Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico della SS Chieti Calcio Srl.
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