F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (474) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER VERCELLONE, MARCO ROSSO (Dirigenti della Società AC Cuneo 1905 Srl), Società AC CUNEO 1905 Srl – (nota n. 8486/1153pf 11-12/MS/vdb del 24.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (474) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER VERCELLONE, MARCO ROSSO (Dirigenti della Società AC Cuneo 1905 Srl), Società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 8486/1153pf 11-12/MS/vdb del 24.6.2013). Con atto del 24 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale: - Vercellone Walter, dirigente dell’A.C. Cuneo nella stagione sportiva 2011-2012, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1 e 5, CGS, anche in relazione agli artt. 2 e 4, c. 3 e 4, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver svolto nella stagione sportiva 2010-2011 funzioni di D.S. o Collaboratore della Gestione Sportiva dell’A.C. Cuneo 1905 s.r.l., senza la prescritta iscrizione e senza vincolo di tesseramento con tale Società, ma comunque nella condizione di soggetto con attività rilevante ai sensi dell’art. 1 c. 5 CGS - Rosso Marco, quale Presidente all’epoca dei fatti della Società AC Cuneo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS anche in relazione agli artt. 2 e 4, c. 3 e 4, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito lo svolgimento da parte del Sig. Vercellone Walter, nella stagione sportiva 2010-2011, delle funzioni di D.S. o Collaboratore della Gestione Sportiva dell’AC Cuneo 1905 Srl, senza la prescritta iscrizione senza vincolo di tesseramento, con tale Società; - la Società AC Cuneo 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, nessuna delle parti deferite ha fatto pervenire memorie e/o scritti difensivi. Alla seduta del 3.10.2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, nonché personalmente il Sig. Vercellone Walter. Il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste: - per il Sig. Vercellone Walter, previa contestazione della recidiva specifica, l’inibizione di anni 1 e trasmissione degli atti alla Segreteria della Commissione Direttori Sportivi per l’applicazione del divieto per tre anni di iscrizione o partecipazione ai corsi e di iscrizione al registro - per il Sig. Rosso Marco, l’inibizione di mesi 6 (sei); - per la Società AC Cuneo 1905 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila). Il deferito Vercellone, ammettendo di aver esercitato di fatto le funzioni di Direttore Sportivo per la Società Cuneo 1905 Srl nella stagione 2010-2011, faceva rilevare di aver svolto il ruolo a titolo meramente gratuito e in perfetta buona fede, non essendo a conoscenza della necessaria iscrizione nell’apposito elenco. Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. La vicenda trae origine da una segnalazione, pervenuta in data 7 maggio 2012 alla Procura federale, in cui si evidenziava l’esercizio, da parte del Vercellone Walter nell’interesse della Società AC Cuneo 1905 Srl, dell’attività di Direttore Sportivo pur non essendo lo stesso iscritto nell’apposito elenco. Alla denuncia venivano allegati articoli di stampa e comunicazioni ufficiali tratte dal sito internet della Società, nonché un provvedimento della C.D.N. del 2008 in cui il Vercellone era stato sanzionato per fatti analoghi. Le indagini espletate dalla Procura federale portavano a ritenere non provati gli addebiti mossi al deferito relativamente alla stagione sportiva 2011-12, mentre, al contrario, i fatti addebitati trovavano puntuale riscontro in riferimento alla stagione 2010- 2011. Le risultanze degli atti e delle prove prodotte hanno dimostrato in maniera inequivocabile che il deferito Vercellone ha svolto, nella stagione 2010-2011, le funzioni di Collaboratore della Gestione Sportiva per la Società AC Cuneo 1905 Srl quando questa Società militava nel campionato di serie D, senza l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi dedicata ai Collaboratori come previsto dall’art. 1 del Regolamento dei D.S. La circostanza appare pacifica oltre che dalla lettura degli atti, anche per espressa ammissione dei deferiti, i quali in sede di audizione da parte della procura, non hanno negato che nella stagione 2010-2011 quando la Società militava nella serie D, il Vercellone svolgesse di fatto le funzioni di “Direttore Sportivo”. Giova a tal proposito precisare che il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, emanato dal Consiglio Federale e pubblicato sul C.U. n. 111/A del 14.05.2010 e modificato dal C.U. n. 108/A del 2.0.2.2012, disciplina l’attività del Direttore Sportivo (per le Società professionistiche) e di Collaboratore della Gestione Sportiva (per le Società di LND), prevedendo all’art. 3 l’iscrizione dei Collaboratori nell’apposita sezione dell’Elenco Speciale a seguito del conseguimento di un titolo di abilitazione rilasciato dal Settore Tecnico. Il successivo art. 4, punto 3, prevede che l’esercizio delle attività indicate dall’art. 1 (Direttore sportivo e Collaboratore della Gestione Sportiva), senza l’iscrizione all’Elenco Speciale o alla sezione dei Collaboratori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal GGS. Orbene, l’aver esercitato le funzioni di Collaboratore della Gestione Sportiva nella stagione 2010-2011 da parte del Sig. Vercellone Walter e l’aver consentito da parte del Presidente della Società Cuneo 1905 Srl l’esercizio di dette funzioni, comportano la violazione dell’art. 1 CGS in riferimento al Regolamento dei Direttori Sportivi, con la conseguente applicazione ai deferiti delle sanzioni come da dispositivo. La violazione di cui all’art. 1 del Regolamento comporta l’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 4, comma 4, del citato regolamento di divieto a partecipare a corsi e a essere iscritto nell’Elenco Speciale per il Sig. Vercellone. Delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la Società AC Cuneo 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento processuale del deferito Vercellone, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, così decide: infligge al Sig. Vercellone Walter, ritenuta la recidiva specifica, l’inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Rosso Marco, l’inibizione di mesi 3 (tre); alla Società AC Cuneo 1905 Srl l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it