F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (429) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA,DAVIDE DELLA BIANCHINA, LUCA PALAZZO (Dirigenti e tesserati della Società ASD Aquanera Comollo Novi), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI – (nota n. 11.1306- 504pf 11-12 del 16.5.2013, notif. 11.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (429) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA,DAVIDE DELLA BIANCHINA, LUCA PALAZZO (Dirigenti e tesserati della Società ASD Aquanera Comollo Novi), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI - (nota n. 11.1306- 504pf 11-12 del 16.5.2013, notif. 11.6.2013). La Commissione, in ordine ai deferimenti disposti dalla Procura federale a carico di: 1. Irta Hysa, Presidente della ASD Aquanera Comollo Novi, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 43 comma 5 NOIF; 2. Diego Manassero, vicepresidente, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 43 comma 5 NOIF; 3. Davide Della Bianchina, calciatore tesserato per la suindicata Società, per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 43 comma 1-2-3 NOIF; 4. Luca Palazzo, calciatore tesserato ASD Aquanera, Per la identica violazione contestata al Bianchina; 5. Società ASD Aquanera Comollo Novi, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 2 CGS per i fatti addebitati al Presidente e al vicepresidente; osserva quanto segue. L’Avv. Matteo Sperduti, quale fiduciario dell’Associazione calciatori e per il caso in oggetto difensore dei calciatori tesserati con la Società ASD Aquanera Comollo Novi, con lettera in data 15 nov. 2011, denunciava al Comitato Interregionale e al Presidente della Lega nazionale dilettanti, nonché al Presidente della F.I.G.C., episodi particolarmente gravi di cui si sarebbero resi responsabili i dirigenti della suindicata Società e, in particolare, per quanto attiene al presente procedimento, l’omesso accertamento di idoneità medico sportiva reso obbligatorio dalle disposizioni contenute nell’art. 43 delle NOIF. Il Presidente Federale, preso atto di quanto contenuto nella missiva-denuncia, la trasmetteva alla Procura federale per le necessarie indagini. L’organo inquirente acquisiva le dichiarazioni di alcuni calciatori tesserati per la Società in oggetto e, acquisiti gli atti ritenuti utili all’accertamento di quanto denunciato, disponeva il deferimento dai soggetti indicati in premessa, limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 43 delle NOIF e rinviando all’esito di ulteriori e più approfondite indagini in ordine alle più gravi violazioni descritte in denuncia.Dall’esame dei calciatori convocati dal delegato Sostituto Procuratore Federale è emerso che la Società ASD Aquanera Comollo Novi e per essa il suo Presidente Sig.ra Irta Hysa oltre al il vicepresidente Diego Manassero non provvedevano a sottoporre, all’atto del tesseramento, i calciatori alle prescritte visite mediche per il rilascio della idoneità medico sportiva. Dall’esame del Sig. Rolandi Cristian, tesserato quale allenatore della ASD Aquanera, emergeva che in più occasioni il G.S. aveva sanzionato la Società “per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”. Veniva inoltre acclarato che la maggior parte dei calciatori avevano provveduto a loro spese a effettuare visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità sportiva. Solo due tesserati, il Sig. Luca Palazzolo ed il Sig. Davide Della Bianchina non avevano avuto rilasciato l’attestato, non essendosi sottoposti a visita per il convincimento che la Società non li avrebbe rimborsati. All’esito delle indagini, la Procura federale procedeva ai deferimenti richiamati in premessa. Nel merito, deve essere accolto il deferimento del Presidente Sig.ra Irta Hysa così come quello del Vicepresidente Sig. Diego Manassero, avendo costoro violato costantemente l’obbligo tassativo di sottoporre ad accertamento medico i calciatori tesserati, costringendo gli stessi a provvedere a loro spese a sottoporsi alle visite mediche necessarie per l’accertamento dell’idoneità medico-sportiva, ovvero esponendo, coloro che non avevano di loro iniziativa, provveduto all’accertamento, ai rischi di possibili conseguenze dannose per la loro salute. Sanzione equa per entrambi i dirigenti appare quella di mesi sei di inibizione. Anche nei confronti dei due calciatori, Davide Della Bianchina e Luca Palazzo, il deferimento appare fondato, seppure nei confronti di questi ultimi vada applicata la sanzione minima della ammonizione. Alla accertata responsabilità dei dirigenti e dei tesserati consegue la responsabilità della Società, che va sanzionata con una ammenda. P.Q.M. La Commissione accoglie il deferimento e irroga le seguenti sanzioni: - alla Sig.ra Irta Hysa e al Sig. Manassero Diego l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno; - ai calciatori Davide Della Bianchina e Luca Palazzo l’ammonizione ciascuno; - alla Società Aquanera Comollo Novi l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it