F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE – (nota n. 8509/1078pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8509/1078pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013). Con provvedimento del 20 giugno 2013, la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale la Sig.ra Elisabetta Cortani, Presidente della SS Lazio C.F., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 2° N0IF. Il deferimento è motivato dall’inosservanza dell'obbligo di deposito degli accordi economici stipulati e sottoscritti, entro i termini di cui all'art. 94 ter, punto 2, NOIF. Anche la SS Lazio CF è stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. L’attività requirente ha evidenziato la mancata ottemperanza all'obbligo di deposito, da parte della SS Lazio Calcio Femminile, degli accordi economici stipulati e sottoscritti, così come segnalato, sia dall'A.l.C. con nota datata 15.3.2013, giusto prot. n. 5825/A PF, sia dal Dipartimento Calcio femminile della FIGC-LND con nota del 15.3.2013, giusto prot. 5888/A PF. In particolare, l'inadempimento della SS Lazio Calcio femminile risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha depositato gli accordi economici sottoscritti, entro i termini stabiliti dall'art. 94 ter, punto 2, NOIF e nonostante i solleciti ad adempiere, in violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 2, NOIF. Con memoria ritualmente depositata la Sig. Elisabetta Cortani solleva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto all’epoca della violazione contestata era effettivamente inibita come si evince dal CU n. 8/CDN ss 2012/2013. Peraltro, negli atti trasmessi dalla Procura federale risulta una delega di rappresentanza al segretario della Società deferita (foglio di censimento della Società ss 2012/2013 con apposita delega di rappresentanza in ambito federale ad altro soggetto). Nel corso dell’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la conferma del deferimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni: - per la Sig.ra Elisabetta Cortani: mesi 6 di inibizione; - per la Società SS Lazio CF: l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). É intervenuta la Sig.ra Cortani, la quale ha ribadito quanto espresso nella memoria ritualmente depositata e ha concluso chiedendo il proscioglimento. Nel merito, ritiene questa Commissione che siano condivisibili le argomentazioni difensive, in quanto, alla luce dell’art. 19, comma 1, lett. h), CGS, il soggetto inibito temporaneamente non può svolgere alcuna attività in seno alla FIGC, né ricoprire cariche federali o rappresentare la Società in ambito federale. Poiché al momento della violazione contestata la Presidente Cortani risultava essere effettivamente inibita, non poteva adempiere all’obbligo contestato nel deferimento. Al proscioglimento della Presidente consegue quello della Società. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti imputati.
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