F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (465) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente della Società ASC Jordan Aufugum), Società ASC JORDAN AUFUGUM – (nota n. 8502/1144pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (465) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente della Società ASC Jordan Aufugum), Società ASC JORDAN AUFUGUM - (nota n. 8502/1144pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al Sig. Covello Giuseppe della sanzione di mesi sei di inibizione e alla Società ASCD Jordan Aufugum di quella dell’ammenda di € 500,00, osserva quanto segue. Esaminato il contenuto del fascicolo trasmesso dalla Procura federale si deve rilevare che questa si è limitata a produrre, a sostegno del suo assunto, unicamente le missive, peraltro neppure sottoscritte, inviate dal difensore delle calciatrici. Null’altro vi è in atti che dimostri la sottoscrizione e il mancato deposito degli accordi in parola, nessuna nota o segnalazione proveniente da una qualsivoglia struttura federale che dimostri l’effettività di quanto evidenziato dal legale. Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, quindi, non risulta adeguatamente provato. Di conseguenza, il deferimento deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Covello Giuseppe e la ASCD Jordan Aufugum dagli addebiti contestati.
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