F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (475) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BETTINI (Calciatore), E DELLA Società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO – (nota n. 8489/115pf 12-13/MS/vdb del 24.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (475) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BETTINI (Calciatore), E DELLA Società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO - (nota n. 8489/115pf 12-13/MS/vdb del 24.6.2013). Con atto del 24 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, - Bettini Domenico, tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD Cittanova Interpiana Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro della gara Ponderano- Virtus Vercelli disputata il 19.05.2012; - la Società ASD Cittanova Interpiana Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie e/o scritti difensivi. Alla seduta del 3.10.2013 è comparso il rappresentante della Procura federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti. Preliminarmente, la Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto che nell’atto di deferimento sono contenuti alcuni errori materiali circa l’organo innanzi al quale è formalizzato il deferimento e in merito all’indicazione della Società che risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ha invitato il rappresentante dalla Procura federale alla correzione dell’atto di deferimento. Il sostituto Procuratore Federale corregge il deferimento nella parte in cui si riporta quale organo innanzi al quale è proposto il deferimento da Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. con Commissione Disciplinare Nazionale, nonché l’indicazione della Società deferita da ASD Torviscosa in ASD Cittanova Interpiana Calcio. Esaurita la questione preliminare, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste: - al Sig. Bettini Domenico la squalifica di mesi 4 (quattro); - alla Società ASD Cittanova Interpiana Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. Il deferimento trae origine da una segnalazione effettuata in data 18.06.2012 dal Presidente della C.D.T. presso il C.R. Piemonte e Valle d’Aosta in merito al comportamento assunto dal Sig. Bettini Domenico in occasione della gara Ponderano- Virtus Vercelli del 19.05.2012 (Campionato Juniores Provinciale) nei confronti del D.G. della gara. In particolare, dalla lettura degli atti si evidenzia che, nel rapporto della gara innanzi indicata, il Direttore di gara, tra i comportamenti del pubblico, annotava che il Sig. Bettini Domenico, persona di sua conoscenza, presente tra il pubblico e tesserato per altra Società, dall’inizio alla fine della partita lo insultava, minacciava e offendeva con l’utilizzo di un megafono, urlando al suo indirizzo ogni tipo di epiteto. Risultando il Bettini tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD Cittanova Interpiana, veniva deferito unitamente alla sua Società, innanzi a questo Organo di Giustizia Sportiva. I fatti così come riportati nel referto arbitrale e nell’atto di deferimento risultano circostanziati, concomitanti e coerenti, tali da fornire una adeguata prova del loro accadimento. Il deferito nel corso dell’audizione ha confermato la sua presenza tra il pubblico in occasione della gara in oggetto, pur negando le condotte a lui ascritte, senza tuttavia fornire specifica prova in tale senso. Al contrario, quanto riportato dal D.G. nel proprio rapporto, oltre a rappresentare una prova privilegiata ex art. 35 comma 1 CGS, non ha evidenziato contraddizioni o incongruenze di sorta, né l’espletata istruttoria ha raccolto prove in senso contrario. Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal tesserato risulta censurabile perché, oltre a concretizzarsi in giudizi altamente lesivi della dignità personale del D.G. e a incitare il pubblico alla violenza, costituisce una violazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 1 CGS a cui tutti i tesserati devono uniformarsi. Delle violazioni ascritte al proprio tesserato, è chiamata a rispondere anche la Società ASD Cittanova Interpiana a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del proposto deferimento, infligge a Bettini Domenico la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e alla Società ASD Cittanova Interpiana Calcio quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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