F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ANNUNZIATA SPADA (Presidente della Società Polisportiva Ettore Fieramosca ASD), DANIELA CILLI (Dirigente della Società AS Barletta C/5), Società AS BARLETTA CALCIO A 5 – (nota n. 0026/588pf 12-13/GT/dl del 1.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ANNUNZIATA SPADA (Presidente della Società Polisportiva Ettore Fieramosca ASD), DANIELA CILLI (Dirigente della Società AS Barletta C/5), Società AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 0026/588pf 12-13/GT/dl del 1.7.2013). La Commissione in ordine al deferimento disposto dalla Procura federale a carico di: - Sig.ra Maria Annunziata Spada, Presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca ASD, e Sig.ra Daniela Cilli, Presidente della Società Barletta Calcio a 5, entrambe per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 96, comma 3, NOIF; - Polisportiva E. Fieramosca ASD, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per il fatto del proprio Presidente. - AS Barletta C/5 per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per il fatto del proprio Presidente; osserva:quanto segue. La Commissione premi di preparazione, a seguito di controversia insorta tra la Polisportiva Ettore Fieramosca e la AS Barletta Calcio a 5, relativa al mancato pagamento, da parte di quest’ultima Società in favore della prima, del premio di preparazione del calciatore Pastore Giuseppe, avendo rilevato delle irregolarità, trasmetteva gli atti alla Procura federale. Occorre premettere che la controversia traeva origine dal preteso pagamento, avanzato dal Presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca, Sig.ra M. Annunziata Spada, del premio di preparazione dovuto e non corrisposto dalla AS Barletta C/5 per il calciatore Pastore Giuseppe, da quest’ultima tesserato. A sua volta la AS Barletta C/5, contestava a mezzo del suo Presidente Sig.ra Daniela Cilli la richiesta, inviando alla Commissione una dichiarazione liberatoria di rinuncia al premio di preparazione sottoscritta dalla Spada e vidimata dal responsabile della delegazione provinciale di Trani Sig. Losito. L’organo inquirente disponeva immediate indagini, sentendo le parti interessate e acquisendo la documentazione in contestazione. La Sig.ra Spada, presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca, riferiva, che a richiesta del calciatore Giuseppe Pastore, il 14 ottobre 2011, rilasciava dichiarazione liberatoria affinché questi potesse essere tesserato per la AS Barletta C/5, consegnandola al di lui padre al quale precisava che l’atto doveva considerarsi provvisorio, in assenza dei necessari adempimenti relativi al deposito presso la delegazione provinciale, dovendo essere ancora definito il premio di preparazione a lei spettante e dovuto dalla AS Barletta C. 5; pregando di riferire ciò al Presidente della soc. tesserante. Il calciatore Pastore Giuseppe e il di lui padre riferivano di aver ritirato la dichiarazione liberatoria e che la stessa era stata rilasciata su carta intestata dalla soc. Pol. E. Fieramosca, recante due timbri, uno lineare e uno tondo, che l’atto era sottoscritto dalla Presidente, ma che nulla era stato detto loro circa la provvisorietà o irregolarità dell’atto. La Sig.ra Daniela Cilli riferiva che la dichiarazione liberatoria rilasciata in data 14 ottobre dalla Pol. E. Fieramosca al padre del calciatore Pastore Giuseppe le veniva consegnata in originale debitamente sottoscritta e vidimata dalla delegazione provinciale e dal delegato che l’aveva ricevuta in data 26 ottobre 2011, così come risultava dalla copia da lei stessa inviata alla Commissione premi di preparazione. Acquisita la documentazione in contestazione, l’organo inquirente acclarava che il documento appariva contraffatto, nel timbro lungo della delegazione distrettuale, in quanto non più in uso e sostituito da altro di diversa forma, nel timbro della delegazione provinciale anch’esso di diversa forma, in quanto, non più tondo, come compariva nell’atto contestato, ma di forma rettangolare risultando, infine apocrifa la firma del delegato, e di pura fantasia il n° di protocollo. All’esito delle su riferite indagini, la Procura federale disponeva il deferimento della Sig.ra M. Annunziata Spada, nella qualità di presidente della Pol. E. Fieramosca, limitatamente alla violazione dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 96, comma 3, NOIF; la Sig.ra Daniela Cilli, quale Presidente della Barletta C. 5, solo per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 96, comma 3, NOIF; nonché la AS Barletta C. 5 e la Polisportiva E. Fieramosca per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. All’inizio della riunione odierna la Sig.ra Maria Annunziata Spada e la Società Pol. E. Fieramosca ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Sig.ra Maria Annunziata Spada e la Società Pol. E. Fieramosca, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Maria Annunziata Spada, sanzione dell’inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. E. Fieramosca ASD, sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, dichiarata la responsabilità dei deferiti, peraltro assenti, ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Daniela Cilli: inibizione di 9 mesi; - per la società AS Barletta C/5: ammenda di € 700,00 (€ settecento/00). Dalle indagini svolte dalla Procura federale è stato accertato quanto segue. La Sig.ra Spada, nella qualità di Presidente della Società Polisportiva E. Fieramosca, ha rilasciato una dichiarazione liberatoria da lei stessa definita provvisoria, ma irrituale e contraria alle disposizioni di cui all’art. 96 NOIF, che rendono obbligatorio che la dichiarazione, previo accordo con la controparte sul premio di preparazione, sia depositata presso la delegazione provinciale e trasmessa direttamente alla Società richiedente. Nel caso in esame, l’atto liberatorio fu consegnato al padre del calciatore e in assenza delle richieste formalità di deposito presso il Comitato competente, che deve apporre il visto di autenticità. In considerazione di ciò appaiono evidenti le responsabilità della deferita Sig.ra Spada, essendo palese la violazione dell’art. 96 nella parte in cui fa obbligo alla Società di trasmettere direttamente la dichiarazione liberatoria, attestante “l’avvenuta transazione tra le parti che deve contenere il visto di autenticità, apposto dal Comitato competente, presso il quale deve essere depositato l’originale”. Tutto ciò non è stato osservato dalla deferita; ne consegue, pertanto, l’affermazione di responsabilità. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) per la Sig.ra Maria Annunziata Spada e della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società Pol. E. Fieramosca ASD. Accoglie il deferimento e irroga alla Sig.ra Daniela Cilli mesi 5 (cinque) di inibizione e alla Società AS Barletta C/5 l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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