CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 30/09/2013 – A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – A.S.D. Giorgione Calcio 2000
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 30/09/2013 - A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - A.S.D. Giorgione Calcio 2000
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da dott. Riccardo Chieppa, Relatore dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2013 presentato, in data 13 agosto 2013, dall'A.S.Casale
calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele
Cozzone,
contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la
Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale,
entrambe rappresentate e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e nei confronti di
A.S.D. Giorgione Calcio 2000, non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento della decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale
Dilettanti, di cui al C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo a iscrizione della società ricorrente al
Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, con il “non accoglimento del reclamo presentato
dalla società A.S. Casale calcio s.r.l. (avente diritto) per la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti” (assenza di situazioni debitorie verso tesserati);
visti il ricorso e gli allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e L.N.D.;
vista l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 19 agosto 2013 e i relativi adempimenti;
uditi, all’udienza pubblica del 9 settembre 2013, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone per la ricorrente, l’avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti;
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24 del 2013, presentato in data 13 agosto 2013 contro
la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti dell’ A.S.D. Giorgione Calcio
2000 come controinteressata, la A.S. Casale Calcio s.r.l. ha impugnato, chiedendone
l’annullamento, la decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale
Dilettanti, di cui al C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo a rifiuto di iscrizione della società
ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, con “il non accoglimento del reclamo presentato dalla Società A.S. Casale calcio s.r.l. per la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 28, comma 2, lett. b) del Regolamento della Lega nazionale Dilettanti” (assenza di situazioni debitorie verso tesserati).
La ricorrente, dopo avere esposto le vicende della propria domanda, in data 11 luglio 2013,
proposta al Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti - di iscrizione al
Campionato di Serie D 2013/2014, ”quale avente diritto” perché retrocessa, al termine della
stagione sportiva 2012-2013, dal Campionato Lega Pro di seconda divisione (ex serie C/2), ed
avere richiamato sia l’esito negativo della istruttoria, in quanto la fideiussione sarebbe non
bancaria e con un testo difforme da quello richiesto e privo di importo garantito, sia il ricorso
presentato il 23 luglio 2013, ai sensi del C.U. n. 168 del 2013, ed il relativo esito di “non
accoglimento” in relazione alla richiamata mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (assenza di situazioni debitorie verso tesserati), ha dedotto i seguenti motivi:
1) in via preliminare e pregiudiziale: la palese ed indiscutibile proponibilità ed ammissibilità
del ricorso, in relazione alla competenza dell’Alta Corte e alla notevole rilevanza della controversia
per l’ordinamento sportivo, trattandosi di impugnativa relativa ad iscrizione a Campionato e di
questioni di fatto e di diritto in ordine ad una presunta pendenza di debiti nei confronti di tesserati (giocatori), nonostante adeguata fideiussione bancaria, e al rispetto della “lex specialis” contenuta in C.U. e della par condicio, essendo irrilevante che si tratti di campionato dilettantistico;
2) nel merito: assoluta illegittimità ed infondatezza della delibera impugnata di cui al C.U. n.
39 del 31 luglio 2013:
a) per insussistenza di qualunque situazione debitoria, tale da precludere alla ricorrente
l’ammissione al torneo dilettantistico, come certificato dalla Lega Pro nel documento allegato alla
domanda, conformemente alle prescrizioni del C.U. del Dipartimento Interregionale n. 168 del 21
maggio 2013;
b) al contrario sarebbero inaccettabili ed irrilevanti le attestazioni e/o le informative
provenienti da organi diversi dalla Lega Pro (ivi compresa la Commissione di vigilanza sulle
Società professionistiche Co.Vi.So.C.), sia perché non previste dal menzionato Comunicato
Ufficiale, sia perché afferenti a voci e profili non solo retributivi, ma anche e soprattutto contributivi,
assicurativi, fiscali ecc., completamente ininfluenti ai fini dell’ammissione a Campionati
dilettantistici;
c) violazione, ad opera del Consiglio direttivo della L.N.D., della “par condicio” tra le società richiedenti l’iscrizione alla Serie D e, precipuamente, tra quelle retrocesse dalla categoria professionistica, in quanto per nessuna di esse (eccetto per la ricorrente Casale calcio) veniva acquisita la posizione Co.Vi.So.C.;
d) il procedimento di ammissione al Campionato di Serie D era disciplinato da lex specialis
(anzidetto Comunicato n. 68 del 2013, tra l’altro nel punto 9), per cui era necessario solo
l’adempimento del certificato Lega Pro relativo a debiti verso la Federazione, Leghe ed altre
Società affiliate; per le eventuali ulteriori situazioni debitorie, invece, era prevista una ulteriore
fideiussione bancaria scadente il 31/12/2014, secondo un modello predisposto dall’anzidetto
Dipartimento interregionale; il predetto C.U. riprodurrebbe, in buona sostanza, l’art. 28, comma 2,
lett. b), del Regolamento L.N.D., specificando il “soggetto federalmente competente” a rilasciare
l’attestazione delle situazioni debitorie; la Lega Pro aveva certificato l’esistenza di un saldo
negativo, rendendo noto il possesso di garanzia bancaria di Euro 300.000 presentata per il
Campionato 2012-2013, in corso di escussione, sufficiente (secondo il certificato) per la copertura
della esposizione. La Co.Vi.So.D., nell’esaminare la domanda, nulla aveva obiettato al riguardo,
reputando evidentemente e correttamente regolare la situazione in relazione all’incombente del
punto 9 del surrichiamato C.U. n. 168 del 2013, limitandosi ad indicare una differente
inadempienza (non idoneità della fideiussione di Euro 31.000; la ricognizione della posizione
debitoria della società ricorrente sarebbe stata demandata alla Co.Vi.So.C. nel corso della riunione
del Consiglio Direttivo L.N.D., che ha emesso l’atto impugnato, utilizzando un “incombente” non
previsto dal surrichiamato C.U. n. 168, da ritenersi lex specialis. A conferma della tesi si richiama
uno stralcio di memoria della F.I.G.C. nel ricorso n. 3/2009 promosso dalla Pistoiese s.p.a.
Il ricorso conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori, con richiesta di abbreviazione dei termini in relazione all’urgenza per inizio Campionato.
2.- Con ordinanza 19 agosto 2013 il Presidente dell’Alta Corte, considerata l’esigenza di integrare la documentazione in atti, ha disposto l’acquisizione di:
1) copia integrale della decisione di cui al C.U. n. 39 suindicato, relativo alla non iscrizione della società ricorrente al Campionato Serie D 2013/2014, nonché di tutti gli atti richiamati e di quelli istruttori, che non siano stati già esibiti con il ricorso;
2) chiarimenti documentati in ordine alle conseguenze in caso di accoglimento del ricorso con
eventuale esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D di altra società sportiva, ed in
particolare se è esatta la identificazione nella indicata controinteressata A.S.D. Giorgione Calcio
2000;
3) precisazioni sulla data di inizio del Campionato, la cui iscrizione è in contestazione;
e, rilevata la sussistenza dei presupposti per l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte:
a) ha assegnato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.)
- Dipartimento Interregionale, a seconda della disponibilità dei documenti suindicati e degli elementi necessari per depositare gli atti e i chiarimenti documentati richiesti, il termine del 28 agosto 2013, ore 13.00, per il deposito relativo in via telematica con contestuale comunicazione con lo stesso mezzo alle altre parti, ancorché non ancora costituite;
b) ha disposto l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà;
Si è, inoltre, riservato di indicare la data dell’udienza di discussione, immediatamente dopo gli adempimenti documentali suindicati, invitando le parti a depositare eventuali memorie per l’udienza entro il 3 settembre 2013, richiamando l’attenzione delle parti medesime sulla possibilità, in ogni momento, di chiedere la decisione in forma semplificata, con eventuale rinuncia alla discussione, ferma la facoltà di memorie difensive, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Codice dell’Alta Corte entro il termine suindicato.
3.- Con memoria di costituzione depositata il 20 agosto 2013 la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega nazionale Dilettanti hanno contestato gli argomenti della ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.1 Il sistema di norme, che regola l’iscrizione al Campionato delle squadre dilettanti, è
strutturato su due livelli, uno generale, contenuto nel Regolamento L.N.D., ed un secondo
particolare di dettaglio (in base a rinvio dalle precedenti norme regolamentari), emanato dalla
stessa Lega e dai suoi Dipartimenti, Comitati, ecc., organizzatori di ciascun campionato,
utilizzando Comunicati Ufficiali (C.U.). tendenzialmente annuali. Ciò in base all’art. 28 del
Regolamento della L.N.D. che stabilisce (oltre agli adempimenti previsti nel primo comma secondo
le disposizioni della Lega anche attraverso i Comitati Regionali) nel secondo comma altri requisiti
che “costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, tra cui, nella
lett. b), l’insussistenza di situazioni debitorie nei confronti degli Enti federali, società e tesserati”.
3.2 Il complesso sistema di adempimenti, posti dal C.U. n. 168 /2013 a carico delle Società richiedenti l’iscrizione al Campionato di Serie D, comprende:
-fideiussione bancaria o assegno circolare per Euro 31.000;
-per le società aventi debiti di carattere sportivo al 30 giugno 2013 un’adeguata garanzia;
-per le società provenienti da area professionistica per retrocessione (come il Casale Calcio) un’attestazione della Lega Pro attestante l’inesistenza di “situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di altre Società affiliate”;
Inoltre, la verifica degli adempimenti previsti dal predetto C.U. è affidata ad apposita Commissione (Co.Vi.So.D.), con la relativa procedura, conclusasi con il rilievo del difetto di idonea fideiussione bancaria per il punto 4 ( Euro 31.000), successivamente sanata dal Casale Calcio nel termine assegnato.
3.3 Una comunicazione, pervenuta al Dipartimento interregionale L.N.D. in data 19 luglio 2013, conteneva una segnalazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori di mancato pagamento da parte del Casale Calcio degli emolumenti dovuti ai propri tesserati sin dal dicembre 2012. Le opportune verifiche venivano disposte dalla L.N.D. tramite la Co.Vi.So.C., organo che durante la stagione 2012/2013 aveva effettuato i controlli sulla situazione contabile e amministrativa del Casale Calcio (si noti, all’epoca partecipante al Campionato Professionistico).
3.4 L’informativa, sulla base delle anzidette verifiche, perveniva alla L.N.D. lo stesso giorno
della riunione del Consiglio direttivo della L.N.D., risultando l’esistenza e l’entità del debito del
Casale Calcio verso tesserati in circa Euro 1.100.000; di qui l’applicazione dell'art. 28 del
Regolamento della stessa L.N.D.
3.5 Nel contempo un procedimento disciplinare in relazione alla mancata presentazione del
prospetto con il rapporto ricavi/indebitamento e mancata documentazione di avvenuto pagamento
degli emolumenti, ritenute e contributi dei tesserati, promosso nei confronti del Casale Calcio per
violazione dell’art. 85 NOIF, si concludeva il 22 luglio 2013 con la sanzione di 4 punti di
penalizzazione in classifica e con una ammenda.
4.- Infine, la difesa della Federazione e della L.N.D. ha ampiamente confutato le doglianze contenute nel ricorso, provvedendo agli adempimenti richiesti nell’ordinanza presidenziale 19 agosto 2013 e concludendo per il rigetto del ricorso.
5.- Con note autorizzate 3 settembre 2013 la difesa della ricorrente Casale Calcio ha
ampiamente contraddetto, in fatto ed in diritto, le tesi della Federazione e L.N.D., insistendo tra
l’altro sulle argomentazioni relative al valore del C.U. n. 168 del 2013 come lex specialis, sulla
esclusiva competenza della certificazione da parte della Lega che aveva esaminato la situazione
debitoria in ogni caso omnicomprensiva anche delle retribuzioni ai tesserati, sulla sufficienza a
copertura della fideiussione presentata, e puntualmente escussa, sulla violazione del
contraddittorio in ordine all’acquisizione della posizione Co.Vi.So.C., sulla notevole differenza tra le
cifre indicate dalla Lega e quelle della predetta Commissione, sulla violazione della par condicio e
sulla disparità di trattamento nei confronti della ricorrente e sull’onere della prova in ordine al
trattamento delle altre società ex professioniste. La ricorrente ha confermato, infine, le conclusioni
del ricorso introduttivo.
Considerato in diritto
1.- La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso avanti a questa Alta Corte di
Giustizia Sportiva è indiscussa, in relazione alla natura e agli effetti del provvedimento impugnato
sull’iscrizione a Campionato ed in riferimento ad alcune questioni essenziali per l’ordinamento
sportivo, in ordine alla gerarchia e agli ambiti di competenza delle relative fonti e prescrizioni
normative.
2.- Preliminarmente, in ragione delle ripetute, contrapposte allegazioni ed argomentazioni difensive delle parti, devono essere affrontati e chiariti i seguenti punti decisivi per la soluzione della controversia.
2.1- Anzitutto è necessario precisare che le norme del Regolamento della L.N.D. hanno
un’efficacia di carattere generale ed un valore preminente, salva diversa previsione espressa,
rispetto alle prescrizioni (termini e adempimenti e altre disposizioni contenute nei C.U. della stessa
Lega o dei suoi Comitati anche regionali) costituenti disposizioni di attuazione ed organizzative per
l’ammissione ai Campionati, nell’ambito dei compiti demandati dallo stesso Regolamento agli
organi della medesima Lega e, nella specie considerata, al Dipartimento interregionale della Lega.
Di conseguenza deve ritenersi, in linea di principio, che un C.U. di organo della Lega non è
idoneo a introdurre modifiche o a paralizzare una disposizione contenuta nel Regolamento della
L.N.D. Ciò tanto più - proprio con riferimento, tra le altre ipotesi, alla “inesistenza di situazioni
debitorie nei confronti degli Enti federali, società e (specificatamente anche) tesserati”- con
previsioni, come definite dallo stesso Regolamento, costituenti “comunque, condizioni inderogabili
per l’iscrizione ai Campionati” (art. 28 comma 2, lett. b), Regolamento L.N.D., nel testo esibito dalla ricorrente e richiamato dalla difesa delle resistenti, corrispondente per questa parte al testo anteriore.
Giova, altresì, porre in rilievo che i regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono sottoposti ad un regime di controllo ed approvazione da parte della F.I.G.C. (art. 9, comma 2, Statuto F.I.G.C.), non previsto, invece, per le differenti disposizioni contenute nei C.U., tendenzialmente annuali, né tantomeno per le disposizioni provenienti dai Comitati locali (Regionali e Interregionali).
2.2.- L’asserita “insussistenza di qualunque situazione debitoria, tale da precludere alla
ricorrente l’ammissione al torneo dilettantistico”, è in punto di diritto smentita dalla previsione, espressa ed inderogabile, contenuta nel Regolamento L.N.D, delle situazioni debitorie nei confronti dei “tesserati”. Del resto, l’esigenza di osservanza di questo requisito discende da una valutazione tutt’altro che manifestamente illogica o contraria ai princìpi sportivi, effettuata discrezionalmente dalla Lega in sede di formulazione della previsione normativa. Questa appare diretta ad assicurare un’idonea tutela dei “tesserati”, tra i quali, in primo piano, in una disciplina come quella del Calcio, devono essere posti i giocatori, in quanto il non adempimento alle legittime aspettative di rimborsi, di compensi e prestazioni varie può costituire un grave sacrificio ed un ostacolo ingiustamente dissuasivo alla partecipazione attiva come giocatore allo sport calcistico.
Inoltre, l’esistenza di situazioni debitorie (non garantite adeguatamente) costituisce
un’alterazione della par condicio tra le diverse società, che programmano invece l’attività in quanto compatibile con le risorse disponibili e gli oneri previsti per le stesse attività.
2.3.- In punto di fatto risulta non smentita dagli elementi acquisiti (e la ricorrente avrebbe anche
potuto, in questa sede, dare le prove dei pagamenti ai tesserati-giocatori e non lo ha fatto) la
sussistenza della situazione debitoria per un importo intorno a euro 1.100.000 (tutt’altro che
irrilevante in una società sportiva del genere di cui si tratta). Deve ritenersi che l’anzidetta
situazione debitoria verso i tesserati (nella specie giocatori) comprende non solo gli importi dei
compensi e rimborsi da corrispondere direttamente al singolo giocatore, ma si estende ad ogni
prestazione pecuniaria di qualsiasi genere che deve essere prelevata come ritenuta ex lege (come
quelle tributarie e, per la quota a carico del giocatore, in parte quelle contributive) sui compensi
lordi dovuti. Infatti, deve riguardare ogni inadempimento di prestazioni (assicurative o contributive o
simili) che comporti il rischio di sottrazione delle protezioni relative al giocatore, costituenti una
pretesa riconosciuta a favore del giocatore per le sua attività nella società sportiva.
Inoltre, la posizione debitoria, anche se in ipotesi fosse depurata da alcuni accessori, certamente permaneva, non essendo suscettibile di essere coperta dalle fideiussioni ed altre garanzie in possesso della L.N.D. di importo assai limitato (31.000 euro per la stagione sportiva in corso; 300.000 euro per la stagione 2012/2013, peraltro destinata a coprire altre pendenze tutt’altro che irrilevanti).
D’altro canto, la società ricorrente non aveva neppure adempiuto alla previsione del punto 6 del summenzionato C.U. n. 168/2013 del Comitato interregionale che prescriveva, per i debiti a carattere sportivo esistenti al 30 giugno 2013, il deposito a copertura di un assegno circolare o bonifico bancario intestato F.I.G.C. - L.N.D.
Del resto, non si può porre in dubbio la consapevolezza degli organi responsabili del Casale
Calcio di non avere adempiuto ai pagamenti a favore dei giocatori dal dicembre 2012 (nel periodo
in cui rientrava in Lega Pro) e quindi di essere in posizione debitoria, anche se non conosciuta al
momento della domanda e dell’esame di prima verifica, limitata alla documentazione esibita,
compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito
dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione
precedente).
2.4 - Non può valere ad escludere l’esistenza di posizione debitoria verso i tesserati-giocatori
l’esibita comunicazione-certificazione della Lega Pro, in quanto, secondo il testo del punto 9 del
C.U. n. 168, doveva limitarsi alle posizioni nei confronti degli organi sportivi (“Federazioni, Leghe e
società affiliate”) e non concerneva certamente alle esposizioni nei confronti dei giocatori, rispetto
alle quali la Lega Pro non aveva diretti strumenti o incombenze di verifica e di accertamento.
Del resto, l’esistenza di posizioni debitorie non era affatto smentita nell’attestazione, in data 11 luglio 2013, con menzione, appunto, di un saldo negativo, non precisato, ma indicato provvisorio, precisando l’esistenza di registrazioni contabili ancora in corso per la stagione 2012/2013. La Lega Pro aggiungeva di essere in possesso di garanzia bancaria per la somma di euro 300.000, “in corso di escussione, allo stato sufficiente alla copertura della esposizione”.
D’altro canto, con nota 9 settembre 2013 della Lega Pro, acquisita agli atti, risulta specificata la copertura, attraverso il ricavato della predetta fideiussione, di una serie dettagliata di debiti per restituzione importi minutaggio, conto campionato, pignoramenti debiti professionali verso avvocati e vertenze varie, con espressa indicazione di esclusione dei debiti verso i tesserati.
3.- Destituite di fondamento sono anche le argomentazioni della ricorrente in ordine al controllo e al rilievo in occasione del primo esame Co.Vi.So.D. rimasto limitato alla fideiussione irregolare per la stagione 2013/2014 di euro 31.000 (successivamente sanata).
In realtà, la predetta Commissione per il settore Dilettanti e la Lega Dilettanti non avevano elementi sui rapporti tra società e tesserati-giocatori per un periodo riferentesi ad appartenenza al settore professionistico. Nel contempo, per quanto riguarda le pendenze debitorie, l’esame di prima verifica (in sede di ammissione a Campionato Dilettanti e da organi del relativo settore) riguardava principalmente la documentazione esibita, verifica compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione precedente).
Inoltre, nessuna rilevanza, ai fini della denunciata illegittimità del provvedimento impugnato,
può avere la circostanza che la verifica, compiuta tramite la Co.Vi.So.C. (organo specificamente
previsto come organismo tecnico di controllo delle società professionistiche, in base all’art. 19 dello
Statuto F.I.G.C.), della sussistenza di pendenze debitorie sia stata effettuata solo nei confronti
dell’attuale ricorrente e non nei confronti delle altre squadre retrocesse dal settore professionistico.
Ciò per un duplice ordine di considerazioni; uno relativo alla specifica situazione della società Casale Calcio, che risulta essere stata oggetto di segnalazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori, che è soggetto qualificato nell’ordinamento sportivo ed agisce nell’interesse di appartenenti alla categoria giocatori, secondo compiti propri dell’associazione, ed era stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi il 22 luglio 2013 con la condanna della stessa società Casale Calcio, a differenza delle altre società retrocesse.
Il secondo profilo è che non può essere invocata la disparità di trattamento quando l’atto
contestato sia al di fuori di un ambito di discrezionalità, in quanto l’organo che deve decidere sulla
sussistenza di un preciso requisito - normativamente previsto in modo tassativo -, di fronte ad una
circostanziata denuncia di soggetto titolare di posizione di interesse qualificato, sia tenuto ad
effettuare accertamenti per il caso portato a sua conoscenza e, in caso di verificata insussistenza
del requisito, debba, senza alcun margine di discrezionalità, emettere il conseguente
provvedimento negativo.
Ugualmente irrilevante, ai fini dei profili denunciati nel ricorso, è la circostanza che la società Casale Calcio non sia stata posta in grado di interloquire sull’esistenza della specifica situazione debitoria verso i propri giocatori, in quanto in ogni caso la soluzione adottata sarebbe stata la stessa con contenuto di rifiuto di ammissione. In realtà, la sussistenza della predetta pendenza debitoria era comprovata e non poteva essere smentita, come è risultata confermata, come sopra specificato, anche in questa sede.
4.- Sulla base delle predette considerazioni risulta l’infondatezza dei motivi contenuti nel
ricorso, che deve definire l’ambito del presente giudizio, non potendosi prendere in considerazione
taluni profili, peraltro marginali, dedotti solo in memoria, al di fuori di procedura di motivi aggiunti,
anche perché concernenti aspetti e profili già in conoscenza della ricorrente al momento del
ricorso.
5.- Giova, infine, notare che non esiste nell’ordinamento federale del calcio e, in particolare, in
quello della Lega Nazionale Dilettanti, per quanto riguarda l’iscrizione a Campionato per cui si
discute, quanto meno in caso di retrocessione, un’esclusività della verifica da parte della Lega
stessa o della certificazione della Lega Pro, o uno specifico meccanismo procedurale in ordine a
dichiarazione (e verifica) di assenza di situazioni debitorie delle società verso i tesserati. Infatti, la
certificazione richiesta alla Lega Pro (in caso di retrocessione) non comprende tali posizioni
debitorie, a parte il difetto in via generale della disponibilità di elementi per il controllo da parte delle Leghe, come confermato dalle competenze per il controllo affidate ad appositi organismi tecnici di origine federale distinti per le società professionistiche e per quelle dilettantistiche (art. 19 dello Statuto F.I.G.C.).
Di qui una notevole, eccessiva carenza di previsioni che determina una occasionalità di verifica delle posizioni debitorie nei confronti dei tesserati, nonostante la norma tassativa sull’insussistenza di tali debiti, contenuta nel richiamato Regolamento della L.N.D.
Pertanto, è opportuno segnalare tale situazione alla Giunta Nazionale del Coni, ai sensi
dell’art.1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, ai fini di una eventuale integrazione della
disciplina.
6.- In relazione alla situazione della ricorrente e della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
SPESE compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 settembre 2013.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Depositato in Roma in data 30 settembre 2013. Il Segretario
F.to Alvio La Face
Share the post "CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 30/09/2013 – A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – A.S.D. Giorgione Calcio 2000"