CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 27 del 30/09/2013 – U.S.D. Audace Cerignola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 27 del 30/09/2013 - U.S.D. Audace Cerignola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2013 presentato, in data 2 agosto 2013, dalla società U.S.D. Audace Cerignola, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e nei confronti della A.S.D. Giorgione Calcio, contraddittorio integrato il 31 agosto 2013, non costituitasi in giudizio, avente ad oggetto l’impugnativa della decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014; vista l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 19 agosto 2013 e i relativi adempimenti; uditi, all’udienza pubblica del 9 settembre 2013, gli avvocati Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone per la società ricorrente e l’avvocato Stefano La Porta per le resistenti Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2013, presentato, in data 2 agosto 2013, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale, e nei confronti della A.S.D. Giorgione Calcio (contraddittorio integrato il 31 agosto 2013,) la società U.S.D. Audace Cerignola ha impugnato la decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, (prot. n. 101.8/MdA/segr/cc), con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014. La ricorrente, dopo avere accennato alle vicende della sua domanda, presentata al competente Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, in data 11 luglio 2013, quale Società di Eccellenza finalista della Coppa Italia Dilettanti per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, conclusasi in senso negativo per la dichiarazione di irricevibilità della istanza, in quanto pervenuta oltre il termine del 4 luglio 2013, ha dedotto i seguenti motivi: 1) in via preliminare e pregiudiziale: la palese ed indiscutibile proponibilità ed ammissibilità del ricorso, in relazione alla competenza dell’Alta Corte in considerazione dell’art. 21, comma 14, Codice Alta Corte, e alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo, trattandosi di impugnativa relativa ad iscrizione a Campionato Nazionale e di questioni di fatto e di diritto in ordine all’acquisizione del diritto a chiedere l’ammissione per la stagione successiva al Campionato Serie D quale società di Eccellenza finalista della Coppia Italia, “nella ipotesi in cui il sodalizio vincitore della suddetta competizione rinunci alla iscrizione medesima”, essendo irrilevante che si tratti di campionato dilettantistico; 2) nel merito: assoluta illegittimità ed infondatezza della delibera impugnata del Dipartimento Interregionale della L.N.D.: a) la presunta tardività della domanda sarebbe conseguenza della erronea classificazione della odierna ricorrente tra le “società non aventi diritto”, con conseguente indebito assoggettamento alla procedura e ai termini del C.U. n. 167 del 21 maggio 2013. La stessa ricorrente U.S.D. Audace Cerignola doveva essere inserita tra le “Società aventi diritto”, avendo disputato la finale della Coppa Italia Dilettanti contro la U.S. Fermana S.S.D. s.r.l. risultante vincitrice, ma successivamente rinunciataria al Campionato Serie D, con l’effetto automatico del passaggio del relativo diritto all’altra società finalista, secondo il disposto del C.U. L.N.D. n. 4 del 1 luglio 2012, con particolare riguardo all’art. 5. Come ulteriore conseguenza vi sarebbe la tempestività della domanda della ricorrente, che era soggetta, come “avente diritto”, al termine dell’11 luglio 2013 secondo la disciplina del C.U. n. 168 del 21 maggio 2013. b) Doveva ritenersi chiara la volontà del “legislatore sportivo” di garantire ad ogni costo che almeno una delle Società di Eccellenza, partecipante alla finale e in mancanza anche alle semifinali, acquisisse il diritto ad essere iscritta al Campionato Serie D. c) Aggiungeva la ricorrente di avere ad ogni modo inviata in data 4 luglio 2013 una pregressa iscrizione come società non avente diritto, il che, anche accedendo per assurdo “alle avverse censure, assumerebbe efficacia dirimente ai fini del contendere”. 2.- Il ricorso concludeva per l’accertamento della illegittimità ed infondatezza dell’anzidetta decisione impugnata del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D., comunicata con nota 16 luglio 2013, con integrale annullamento del provvedimento e immediata iscrizione e/o ammissione della stessa ricorrente al Campionato Nazionale Serie D 2013/2014, anche in sovrannumero, “nonché per l’assunzione di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi con la statuizione stessa”. Veniva richiesta l’abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 12, comma 1, Codice Alta Corte. 3.- Con ordinanza 5 agosto 2013 il Presidente dell’Alta Corte, considerata l’esigenza di integrare la documentazione in atti disponeva l’acquisizione di: 1) copia integrale o originale delle istanze di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D 2013- 2014, che sarebbero state presentate dalla U.S. Audace Cerignola (secondo l’assunto in ricorso, mancando la data in una fotocopia di domanda esibita dalla stessa ricorrente) rispettivamente il 4 e l’11 luglio 2013 per la iscrizione al Campionato Nazionale Serie D 2013-2014: 2) prova della data di ricevimento delle predette domande, con chiarimenti documentati in ordine alla risposta sulle due domande e a quale di dette domande si riferisce la nota impugnata 16 luglio 2013, n. 101.8/MdA/seg: 3) chiarimenti documentati in ordine alle conseguenze in caso di accoglimento del ricorso con eventuale esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D di altra società sportiva, in riferimento alla possibilità di configurare l’esistenza di controinteressati; in caso positivo l’indicazione di ogni elemento in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità (in conseguenza di legale pubblicità) da parte dell’attuale ricorrente al momento della proposizione del ricorso; 4) chiarimenti sulla esistenza di altri casi, in occasione di iscrizione a campionato 2013-2014 ed anno sportivo immediatamente precedente, di rinuncia per mancata presentazione di domanda di iscrizione da parte di avente diritto, ed eventuale trattamento effettuato (riguardo al titolo) in favore della società sportiva risultata soccombente nella finale di qualificazione; 5) data di inizio del Campionato la cui iscrizione è in contestazione; 6) eventuale separata decisione, con copia di tutti gli eventuali atti richiamati, di cui alla comunicazione con nota 16 luglio 2013; Veniva assegnato: 1) alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale e alla società ricorrente (a seguito della restituzione della documentazione), a seconda della disponibilità dei documenti suindicati e degli elementi necessari per i chiarimenti documentati richiesti, il termine del 19 agosto 2013, ore 12.00, per il deposito relativo in via telematica; 2) a tutte le parti il termine del 26 agosto 2013, ore 12.00, per eventuali deduzioni, con obbligo a ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione e dei chiarimenti nonché delle integrazioni e deduzioni, in via telematica. L’ordinanza presidenziale riservava ogni altro provvedimento, compresa l’abbreviazione dei termini e la fissazione dell’udienza di discussione, dopo gli adempimenti documentali suindicati e richiamava l’attenzione delle parti sulla possibilità, in ogni momento, di chiedere la decisione in forma semplificata alla discussione, con rinuncia alla discussione, ferma la facoltà di memorie difensive, ai sensi dell’art. 8, comma 4, Codice Alta Corte. 4 - Con memoria di costituzione 12 agosto 2013, protocollata il 18 agosto 2013, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti hanno contestato i motivi del ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni. 4.1 - Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di notevole rilevanza della questione ai sensi dell’art. 21, comma 14, Codice Alta Corte, in relazione all’inequivoco contenuto delle disposizioni richiamate, che non consentirebbero l’estensione della portata precettiva invocata dalla ricorrente. 4.2.- Le deduzioni del ricorso sarebbero infondate, anzitutto in via preliminare, sotto il profilo della mancanza di una vera domanda di iscrizione, sia perché in difetto del modulo previsto, sia perché la ricorrente aveva solo richiesto “quale società finalista della Coppa Italia Dilettanti, considerata la rinuncia della società U.S. Fermana, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie D 2013/2014. La precedente istanza del 4 luglio 2013 era leggermente diversa, in quanto prospettava la richiesta nel caso che la società U.S. Fermana (vincitrice della Coppa Italia) rinunciasse alla iscrizione al Campionato. Inoltre le norme invocate non avrebbero previsto la possibilità di sostituzione al di fuori delle ipotesi, da considerarsi tassative, di società vincitrice della Coppa che abbia acquisito il titolo alla promozione per merito sportivi. 4.3 - La ricorrente, per quanto riguarda l’istanza 4 luglio 2013, quale “non avente diritto” non aveva adempiuto ai requisiti prescritti nel Comunicato n. 167 e nello stesso tempo non sarebbe stata comunque suscettibile di essere ‘ripescata’, in relazione alla posizione poziore di altre società richiedenti. Con la memoria venivano adempiute tutte le richieste istruttorie contenute nella citata ordinanza presidenziale e si avanzava la conclusione di inammissibilità e in subordine di rigetto nel merito, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese. 5.- Con note autorizzate 26 agosto 2013 la difesa della ricorrente U.S.D. Audace Cerignola ha ampiamente contraddetto, in fatto ed in diritto, alle tesi della Federazione e L.N.D., insistendo, tra l’altro, sulle argomentazioni relative: - alla piena possibilità di una interpretazione estensiva, che apparirebbe non solo perfettamente consentita, mancando ogni presupposto di eccezionalità della promozione attraverso i risultati di Coppa Italia Dilettanti, mentre sarebbe assurdo ed intollerabile un sistema che consenta di acquisire il titolo all’ammissione alla categoria superiore alla Società finalista della Coppa Italia Dilettanti, quando la società vincitrice abbia già ottenuto l’accesso in base al primo posto in Campionato, e lo neghi, invece, alla stessa finalista in caso di rinuncia della vincitrice della Coppa Italia, soprattutto versandosi, nella seconda ipotesi in mero subentro, che non comporterebbe un posto aggiuntivo; - l’art 49 delle N.O.I.F. sarebbe stato oggetto di interpretazione autentica dagli Organi di Giustizia in fattispecie assimilabili. 6.- Con decreto presidenziale 26 agosto 2013 veniva disposta l’abbreviazione dei termini, ancora da decorrere, alla metà e veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società, che a seguito della istruttoria, risultava controinteressata. 6.- La ricorrente provvedeva ad integrare il contraddittorio in data 31 agosto 2013 nei confronti della A.S.D. Giorgione Calcio 2000, risultata controinteressata a seguito della eseguita istruttoria e in adempimento del predetto decreto presidenziale 28 agosto 2013. 7 - All’udienza del 9 settembre 2013 il ricorso passava in decisione uditi i difensori delle parti costituite in giudizio. Considerato in diritto 1.- La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva non può essere messa in dubbio, in relazione alla natura e agli effetti del provvedimento impugnato sulla iscrizione a Campionato ed in relazione ad alcune questioni essenziali per l’ordinamento sportivo, in ordine alla tassatività o meno delle previsioni per la promozione a Campionato superiore e sulla distinzione delle ipotesi degli effetti della vincita in competizione parallela (nella specie Coppa Italia) e della rinuncia volontaria alla promozione da parte della vincitrice. 2.- Preliminarmente, in ragione delle diverse e ripetute contrapposte allegazioni ed argomentazioni difensive delle parti, devono essere affrontati e chiariti i seguenti punti decisivi per la soluzione della controversia. 2.1- Anzitutto è necessario precisare che le due istanze del 4 e del 10-11 luglio 2013, invocate dalla ricorrente, sono molto ambigue e mancanti di elementi essenziali, in quanto dirette principalmente al riconoscimento del titolo sportivo come finalista della Coppa Italia Dilettanti per richiedere l’ammissione al campionato. Anzi, la prima domanda (nel testo completo presentato dalle resistenti risulta proposta quale società appartenente ai “non aventi diritto”) è accompagnata da richiesta “di poter acquisire il titolo sportivo al fine di richiedere l’ammissione al campionato di Serie D 2013/2014 “nel caso in cui la società U.S. Fermana dovesse rinunciarvi”. Detta società Fermana era stata la vincitrice di Coppa Italia Dilettanti, mentre l’attuale ricorrente era stata solo finalista (perdente) della stessa Coppa. Tuttavia non vi è la prova della esistenza degli essenziali adempimenti richiesti per la iscrizione al Campionato Serie D, per cui detta prima domanda non può essere considerata come espressione di valida istanza di ammissione al Campionato. La seconda domanda (10/11 luglio 2013), invece, risulta accompagnata da contestuale invio di numerosi documenti ed adempimenti richiesti per l’iscrizione e quindi, conformemente al suo “oggetto” - malgrado l’ambiguità di quello che in effetti chiede - può valere come espressione della volontà attuale di iscriversi al Campionato di Serie D, “come avente titolo”. Resta da verificare se la domanda fosse conforme alle norme della qualificazione come “avente diritto”, condizione necessaria per consentire di utilizzare il termine più lungo (11 luglio 2013) previsto per la presentazione di specifica domanda di iscrizione (C.U. 168 del 21 maggio 2013 per le Società “aventi diritto”, a differenza dell’antecedente termine del 4 luglio 2013 previsto dal contestuale C.U. 167 dello stesso 21 maggio 2013 per le Società “non aventi diritto”). 2.2 - In realtà l’elemento decisivo ed essenziale per la definizione della controversia è dato dalla valutazione se la società ricorrente, perdente nella finale di Coppa Italia Dilettanti, possa subentrare, sulla base delle norme invocate (si noti non oggetto di impugnativa, ma solo di una richiesta di interpretazione estensiva o adeguatrice), alla vincitrice, ai fini della iscrizione al Campionato superiore, qualora la stessa vincitrice della Coppa (e quindi detentrice del titolo) abbia presentato volontariamente rinuncia alla iscrizione al Campionato Serie D. La risposta deve essere negativa, in quanto il caso non è preso in considerazione dalla normativa vigente (art. 49 N.O.I.F.; C.U. n. 4 del 1 luglio 2012, per la stagione sportiva 2012-2013, art. 5; e C.U. 168 del 21 maggio 2013 per gli “aventi diritto”) in sede di disciplina dell’accesso alla promozione per il tramite dei risultati della Coppa Italia Dilettanti. Detta normativa prevede il subentro nella sola ipotesi che il possessore del titolo di Coppa Italia Dilettanti abbia conseguito altrimenti il titolo per l’accesso al Campionato superiore, ovviamente sulla base del primo posto nel Campionato di provenienza, con possibilità di ulteriore sostituzione in subentro nell’ordine della Coppa Italia, qualora ricorra la stessa circostanza del conseguimento, per altra via, del titolo alla promozione. Tale sostituzione, tuttavia, è sempre prevista come ancorata alla precisa circostanza relativa alla posizione di merito sportivo del soggetto sostituito, che deve avere acquisito per altra via il titolo di partecipazione al Campionato superiore, e precisamente attraverso la collocazione nei primi posti nella classifica di Campionato di appartenenza. Diversamente, in sede di determinazione degli effetti sulle promozioni delle differenti posizioni preminenti nella classifica finale del Campionato, viene espressamente contemplata la sostituzione (come scorrimento di graduatoria) nel caso di rinuncia alla iscrizione al Campionato superiore. Alle risultanze del Campionato e procedure conseguenti e al relativo scorrimento in casi di rinuncia alla iscrizione a quello superiore fanno riferimento i precedenti casi (peraltro non vincolanti in questa sede) invocati dalla ricorrente, non coincidenti con la fattispecie in esame relativa agli effetti della vittoria della Coppa Italia Dilettanti, oggetto invece di specifiche distinte disposizioni, quindi non utilizzabili ai fini del presente giudizio. 2.3 - Appare evidente, dal complesso delle prescrizioni normative (non oggetto - si noti - di alcuna impugnativa, ma solo di pretesa di interpretazione estensiva o adeguatrice, peraltro infondata, come appresso viene chiarito) la volontà, precisa ed inequivocabile, delle norme in esame, di voler dettare una disciplina differente con previsione di non coincidenti ipotesi di sostituzione in relazione a situazioni considerate non identiche. La predetta interpretazione delle norme (contenenti ipotesi tassative) risulta anche dalla testuale disposizione dell’invocato art. 49 NOIF che specificamente prevede l’ “esclusione di diverse ed ulteriori assegnazioni”. Del resto la pretesa esigenza di premiare, comunque ed ad ogni costo, la promozione di una società di Eccellenza, partecipante alla Coppa Italia, viene smentita dalla negazione del “diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti”, “in tutte le ipotesi sopra previste”, se la società di Eccellenza interessata, al termine della stagione sportiva, viene retrocessa nel Campionato di promozione. Infine, tenendo conto anche delle precedenti argomentazioni, non esiste alcuna possibilità o esigenza di interpretazione adeguatrice, in quanto le singole scelte adottate rispondono, come interpretate, sia ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e a quello superiore statuale, sia a differenze di esigenze e di situazioni, come prese in considerazione in sede di formulazione delle norme, aventi ciascuna significato e portata tutt’altro che equivoci o in contrasto interpretativo con detti principi o con effetti di ingiustificata discriminazione, 3.- Sulla base delle predette considerazioni risulta la infondatezza dei motivi di impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto, posto che la U.S.D. Audace Cerignola, che non poteva qualificarsi come “avente diritto”, ha proposto la domanda dell’11 luglio 2013 oltre il termine previsto per la domanda, risultando qualificabile solo quale società “non avente diritto”. A parte la circostanza richiamata dalla Federazione e dalla Lega che, anche in base a questa diversa procedura (C.U. 167 del 21 maggio 2013 “per gli “non aventi diritto”), la ricorrente Cerignola non avrebbe avuto possibilità di ottenere l’iscrizione richiesta, per l’esistenza in sede di ripescaggio di altre società in posizione migliore. 4.- In relazione alla parziale soccombenza della Federazione e Lega sui profili di ammissibilità del ricorso, nonché alla situazione della ricorrente rispetto alla novità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Respinge il ricorso. SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2013 e (in via telematica) del 16 settembre 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 30 settembre 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it