CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 30/09/2013 – A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – A.S.D. Giorgione Calcio 2000

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 30/09/2013 - A.S. Casale Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - A.S.D. Giorgione Calcio 2000 L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Relatore dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2013 presentato, in data 13 agosto 2013, dall'A.S.Casale calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale, entrambe rappresentate e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e nei confronti di A.S.D. Giorgione Calcio 2000, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento della decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo a iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, con il “non accoglimento del reclamo presentato dalla società A.S. Casale calcio s.r.l. (avente diritto) per la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti” (assenza di situazioni debitorie verso tesserati); visti il ricorso e gli allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e L.N.D.; vista l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 19 agosto 2013 e i relativi adempimenti; uditi, all’udienza pubblica del 9 settembre 2013, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone per la ricorrente, l’avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24 del 2013, presentato in data 13 agosto 2013 contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti dell’ A.S.D. Giorgione Calcio 2000 come controinteressata, la A.S. Casale Calcio s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, relativo a rifiuto di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014, con “il non accoglimento del reclamo presentato dalla Società A.S. Casale calcio s.r.l. per la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 28, comma 2, lett. b) del Regolamento della Lega nazionale Dilettanti” (assenza di situazioni debitorie verso tesserati). La ricorrente, dopo avere esposto le vicende della propria domanda, in data 11 luglio 2013, proposta al Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti - di iscrizione al Campionato di Serie D 2013/2014, ”quale avente diritto” perché retrocessa, al termine della stagione sportiva 2012-2013, dal Campionato Lega Pro di seconda divisione (ex serie C/2), ed avere richiamato sia l’esito negativo della istruttoria, in quanto la fideiussione sarebbe non bancaria e con un testo difforme da quello richiesto e privo di importo garantito, sia il ricorso presentato il 23 luglio 2013, ai sensi del C.U. n. 168 del 2013, ed il relativo esito di “non accoglimento” in relazione alla richiamata mancata ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (assenza di situazioni debitorie verso tesserati), ha dedotto i seguenti motivi: 1) in via preliminare e pregiudiziale: la palese ed indiscutibile proponibilità ed ammissibilità del ricorso, in relazione alla competenza dell’Alta Corte e alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo, trattandosi di impugnativa relativa ad iscrizione a Campionato e di questioni di fatto e di diritto in ordine ad una presunta pendenza di debiti nei confronti di tesserati (giocatori), nonostante adeguata fideiussione bancaria, e al rispetto della “lex specialis” contenuta in C.U. e della par condicio, essendo irrilevante che si tratti di campionato dilettantistico; 2) nel merito: assoluta illegittimità ed infondatezza della delibera impugnata di cui al C.U. n. 39 del 31 luglio 2013: a) per insussistenza di qualunque situazione debitoria, tale da precludere alla ricorrente l’ammissione al torneo dilettantistico, come certificato dalla Lega Pro nel documento allegato alla domanda, conformemente alle prescrizioni del C.U. del Dipartimento Interregionale n. 168 del 21 maggio 2013; b) al contrario sarebbero inaccettabili ed irrilevanti le attestazioni e/o le informative provenienti da organi diversi dalla Lega Pro (ivi compresa la Commissione di vigilanza sulle Società professionistiche Co.Vi.So.C.), sia perché non previste dal menzionato Comunicato Ufficiale, sia perché afferenti a voci e profili non solo retributivi, ma anche e soprattutto contributivi, assicurativi, fiscali ecc., completamente ininfluenti ai fini dell’ammissione a Campionati dilettantistici; c) violazione, ad opera del Consiglio direttivo della L.N.D., della “par condicio” tra le società richiedenti l’iscrizione alla Serie D e, precipuamente, tra quelle retrocesse dalla categoria professionistica, in quanto per nessuna di esse (eccetto per la ricorrente Casale calcio) veniva acquisita la posizione Co.Vi.So.C.; d) il procedimento di ammissione al Campionato di Serie D era disciplinato da lex specialis (anzidetto Comunicato n. 68 del 2013, tra l’altro nel punto 9), per cui era necessario solo l’adempimento del certificato Lega Pro relativo a debiti verso la Federazione, Leghe ed altre Società affiliate; per le eventuali ulteriori situazioni debitorie, invece, era prevista una ulteriore fideiussione bancaria scadente il 31/12/2014, secondo un modello predisposto dall’anzidetto Dipartimento interregionale; il predetto C.U. riprodurrebbe, in buona sostanza, l’art. 28, comma 2, lett. b), del Regolamento L.N.D., specificando il “soggetto federalmente competente” a rilasciare l’attestazione delle situazioni debitorie; la Lega Pro aveva certificato l’esistenza di un saldo negativo, rendendo noto il possesso di garanzia bancaria di Euro 300.000 presentata per il Campionato 2012-2013, in corso di escussione, sufficiente (secondo il certificato) per la copertura della esposizione. La Co.Vi.So.D., nell’esaminare la domanda, nulla aveva obiettato al riguardo, reputando evidentemente e correttamente regolare la situazione in relazione all’incombente del punto 9 del surrichiamato C.U. n. 168 del 2013, limitandosi ad indicare una differente inadempienza (non idoneità della fideiussione di Euro 31.000; la ricognizione della posizione debitoria della società ricorrente sarebbe stata demandata alla Co.Vi.So.C. nel corso della riunione del Consiglio Direttivo L.N.D., che ha emesso l’atto impugnato, utilizzando un “incombente” non previsto dal surrichiamato C.U. n. 168, da ritenersi lex specialis. A conferma della tesi si richiama uno stralcio di memoria della F.I.G.C. nel ricorso n. 3/2009 promosso dalla Pistoiese s.p.a. Il ricorso conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori, con richiesta di abbreviazione dei termini in relazione all’urgenza per inizio Campionato. 2.- Con ordinanza 19 agosto 2013 il Presidente dell’Alta Corte, considerata l’esigenza di integrare la documentazione in atti, ha disposto l’acquisizione di: 1) copia integrale della decisione di cui al C.U. n. 39 suindicato, relativo alla non iscrizione della società ricorrente al Campionato Serie D 2013/2014, nonché di tutti gli atti richiamati e di quelli istruttori, che non siano stati già esibiti con il ricorso; 2) chiarimenti documentati in ordine alle conseguenze in caso di accoglimento del ricorso con eventuale esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D di altra società sportiva, ed in particolare se è esatta la identificazione nella indicata controinteressata A.S.D. Giorgione Calcio 2000; 3) precisazioni sulla data di inizio del Campionato, la cui iscrizione è in contestazione; e, rilevata la sussistenza dei presupposti per l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte: a) ha assegnato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Dipartimento Interregionale, a seconda della disponibilità dei documenti suindicati e degli elementi necessari per depositare gli atti e i chiarimenti documentati richiesti, il termine del 28 agosto 2013, ore 13.00, per il deposito relativo in via telematica con contestuale comunicazione con lo stesso mezzo alle altre parti, ancorché non ancora costituite; b) ha disposto l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà; Si è, inoltre, riservato di indicare la data dell’udienza di discussione, immediatamente dopo gli adempimenti documentali suindicati, invitando le parti a depositare eventuali memorie per l’udienza entro il 3 settembre 2013, richiamando l’attenzione delle parti medesime sulla possibilità, in ogni momento, di chiedere la decisione in forma semplificata, con eventuale rinuncia alla discussione, ferma la facoltà di memorie difensive, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Codice dell’Alta Corte entro il termine suindicato. 3.- Con memoria di costituzione depositata il 20 agosto 2013 la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega nazionale Dilettanti hanno contestato gli argomenti della ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni. 3.1 Il sistema di norme, che regola l’iscrizione al Campionato delle squadre dilettanti, è strutturato su due livelli, uno generale, contenuto nel Regolamento L.N.D., ed un secondo particolare di dettaglio (in base a rinvio dalle precedenti norme regolamentari), emanato dalla stessa Lega e dai suoi Dipartimenti, Comitati, ecc., organizzatori di ciascun campionato, utilizzando Comunicati Ufficiali (C.U.). tendenzialmente annuali. Ciò in base all’art. 28 del Regolamento della L.N.D. che stabilisce (oltre agli adempimenti previsti nel primo comma secondo le disposizioni della Lega anche attraverso i Comitati Regionali) nel secondo comma altri requisiti che “costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, tra cui, nella lett. b), l’insussistenza di situazioni debitorie nei confronti degli Enti federali, società e tesserati”. 3.2 Il complesso sistema di adempimenti, posti dal C.U. n. 168 /2013 a carico delle Società richiedenti l’iscrizione al Campionato di Serie D, comprende: -fideiussione bancaria o assegno circolare per Euro 31.000; -per le società aventi debiti di carattere sportivo al 30 giugno 2013 un’adeguata garanzia; -per le società provenienti da area professionistica per retrocessione (come il Casale Calcio) un’attestazione della Lega Pro attestante l’inesistenza di “situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di altre Società affiliate”; Inoltre, la verifica degli adempimenti previsti dal predetto C.U. è affidata ad apposita Commissione (Co.Vi.So.D.), con la relativa procedura, conclusasi con il rilievo del difetto di idonea fideiussione bancaria per il punto 4 ( Euro 31.000), successivamente sanata dal Casale Calcio nel termine assegnato. 3.3 Una comunicazione, pervenuta al Dipartimento interregionale L.N.D. in data 19 luglio 2013, conteneva una segnalazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori di mancato pagamento da parte del Casale Calcio degli emolumenti dovuti ai propri tesserati sin dal dicembre 2012. Le opportune verifiche venivano disposte dalla L.N.D. tramite la Co.Vi.So.C., organo che durante la stagione 2012/2013 aveva effettuato i controlli sulla situazione contabile e amministrativa del Casale Calcio (si noti, all’epoca partecipante al Campionato Professionistico). 3.4 L’informativa, sulla base delle anzidette verifiche, perveniva alla L.N.D. lo stesso giorno della riunione del Consiglio direttivo della L.N.D., risultando l’esistenza e l’entità del debito del Casale Calcio verso tesserati in circa Euro 1.100.000; di qui l’applicazione dell'art. 28 del Regolamento della stessa L.N.D. 3.5 Nel contempo un procedimento disciplinare in relazione alla mancata presentazione del prospetto con il rapporto ricavi/indebitamento e mancata documentazione di avvenuto pagamento degli emolumenti, ritenute e contributi dei tesserati, promosso nei confronti del Casale Calcio per violazione dell’art. 85 NOIF, si concludeva il 22 luglio 2013 con la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica e con una ammenda. 4.- Infine, la difesa della Federazione e della L.N.D. ha ampiamente confutato le doglianze contenute nel ricorso, provvedendo agli adempimenti richiesti nell’ordinanza presidenziale 19 agosto 2013 e concludendo per il rigetto del ricorso. 5.- Con note autorizzate 3 settembre 2013 la difesa della ricorrente Casale Calcio ha ampiamente contraddetto, in fatto ed in diritto, le tesi della Federazione e L.N.D., insistendo tra l’altro sulle argomentazioni relative al valore del C.U. n. 168 del 2013 come lex specialis, sulla esclusiva competenza della certificazione da parte della Lega che aveva esaminato la situazione debitoria in ogni caso omnicomprensiva anche delle retribuzioni ai tesserati, sulla sufficienza a copertura della fideiussione presentata, e puntualmente escussa, sulla violazione del contraddittorio in ordine all’acquisizione della posizione Co.Vi.So.C., sulla notevole differenza tra le cifre indicate dalla Lega e quelle della predetta Commissione, sulla violazione della par condicio e sulla disparità di trattamento nei confronti della ricorrente e sull’onere della prova in ordine al trattamento delle altre società ex professioniste. La ricorrente ha confermato, infine, le conclusioni del ricorso introduttivo. Considerato in diritto 1.- La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva è indiscussa, in relazione alla natura e agli effetti del provvedimento impugnato sull’iscrizione a Campionato ed in riferimento ad alcune questioni essenziali per l’ordinamento sportivo, in ordine alla gerarchia e agli ambiti di competenza delle relative fonti e prescrizioni normative. 2.- Preliminarmente, in ragione delle ripetute, contrapposte allegazioni ed argomentazioni difensive delle parti, devono essere affrontati e chiariti i seguenti punti decisivi per la soluzione della controversia. 2.1- Anzitutto è necessario precisare che le norme del Regolamento della L.N.D. hanno un’efficacia di carattere generale ed un valore preminente, salva diversa previsione espressa, rispetto alle prescrizioni (termini e adempimenti e altre disposizioni contenute nei C.U. della stessa Lega o dei suoi Comitati anche regionali) costituenti disposizioni di attuazione ed organizzative per l’ammissione ai Campionati, nell’ambito dei compiti demandati dallo stesso Regolamento agli organi della medesima Lega e, nella specie considerata, al Dipartimento interregionale della Lega. Di conseguenza deve ritenersi, in linea di principio, che un C.U. di organo della Lega non è idoneo a introdurre modifiche o a paralizzare una disposizione contenuta nel Regolamento della L.N.D. Ciò tanto più - proprio con riferimento, tra le altre ipotesi, alla “inesistenza di situazioni debitorie nei confronti degli Enti federali, società e (specificatamente anche) tesserati”- con previsioni, come definite dallo stesso Regolamento, costituenti “comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati” (art. 28 comma 2, lett. b), Regolamento L.N.D., nel testo esibito dalla ricorrente e richiamato dalla difesa delle resistenti, corrispondente per questa parte al testo anteriore. Giova, altresì, porre in rilievo che i regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono sottoposti ad un regime di controllo ed approvazione da parte della F.I.G.C. (art. 9, comma 2, Statuto F.I.G.C.), non previsto, invece, per le differenti disposizioni contenute nei C.U., tendenzialmente annuali, né tantomeno per le disposizioni provenienti dai Comitati locali (Regionali e Interregionali). 2.2.- L’asserita “insussistenza di qualunque situazione debitoria, tale da precludere alla ricorrente l’ammissione al torneo dilettantistico”, è in punto di diritto smentita dalla previsione, espressa ed inderogabile, contenuta nel Regolamento L.N.D, delle situazioni debitorie nei confronti dei “tesserati”. Del resto, l’esigenza di osservanza di questo requisito discende da una valutazione tutt’altro che manifestamente illogica o contraria ai princìpi sportivi, effettuata discrezionalmente dalla Lega in sede di formulazione della previsione normativa. Questa appare diretta ad assicurare un’idonea tutela dei “tesserati”, tra i quali, in primo piano, in una disciplina come quella del Calcio, devono essere posti i giocatori, in quanto il non adempimento alle legittime aspettative di rimborsi, di compensi e prestazioni varie può costituire un grave sacrificio ed un ostacolo ingiustamente dissuasivo alla partecipazione attiva come giocatore allo sport calcistico. Inoltre, l’esistenza di situazioni debitorie (non garantite adeguatamente) costituisce un’alterazione della par condicio tra le diverse società, che programmano invece l’attività in quanto compatibile con le risorse disponibili e gli oneri previsti per le stesse attività. 2.3.- In punto di fatto risulta non smentita dagli elementi acquisiti (e la ricorrente avrebbe anche potuto, in questa sede, dare le prove dei pagamenti ai tesserati-giocatori e non lo ha fatto) la sussistenza della situazione debitoria per un importo intorno a euro 1.100.000 (tutt’altro che irrilevante in una società sportiva del genere di cui si tratta). Deve ritenersi che l’anzidetta situazione debitoria verso i tesserati (nella specie giocatori) comprende non solo gli importi dei compensi e rimborsi da corrispondere direttamente al singolo giocatore, ma si estende ad ogni prestazione pecuniaria di qualsiasi genere che deve essere prelevata come ritenuta ex lege (come quelle tributarie e, per la quota a carico del giocatore, in parte quelle contributive) sui compensi lordi dovuti. Infatti, deve riguardare ogni inadempimento di prestazioni (assicurative o contributive o simili) che comporti il rischio di sottrazione delle protezioni relative al giocatore, costituenti una pretesa riconosciuta a favore del giocatore per le sua attività nella società sportiva. Inoltre, la posizione debitoria, anche se in ipotesi fosse depurata da alcuni accessori, certamente permaneva, non essendo suscettibile di essere coperta dalle fideiussioni ed altre garanzie in possesso della L.N.D. di importo assai limitato (31.000 euro per la stagione sportiva in corso; 300.000 euro per la stagione 2012/2013, peraltro destinata a coprire altre pendenze tutt’altro che irrilevanti). D’altro canto, la società ricorrente non aveva neppure adempiuto alla previsione del punto 6 del summenzionato C.U. n. 168/2013 del Comitato interregionale che prescriveva, per i debiti a carattere sportivo esistenti al 30 giugno 2013, il deposito a copertura di un assegno circolare o bonifico bancario intestato F.I.G.C. - L.N.D. Del resto, non si può porre in dubbio la consapevolezza degli organi responsabili del Casale Calcio di non avere adempiuto ai pagamenti a favore dei giocatori dal dicembre 2012 (nel periodo in cui rientrava in Lega Pro) e quindi di essere in posizione debitoria, anche se non conosciuta al momento della domanda e dell’esame di prima verifica, limitata alla documentazione esibita, compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione precedente). 2.4 - Non può valere ad escludere l’esistenza di posizione debitoria verso i tesserati-giocatori l’esibita comunicazione-certificazione della Lega Pro, in quanto, secondo il testo del punto 9 del C.U. n. 168, doveva limitarsi alle posizioni nei confronti degli organi sportivi (“Federazioni, Leghe e società affiliate”) e non concerneva certamente alle esposizioni nei confronti dei giocatori, rispetto alle quali la Lega Pro non aveva diretti strumenti o incombenze di verifica e di accertamento. Del resto, l’esistenza di posizioni debitorie non era affatto smentita nell’attestazione, in data 11 luglio 2013, con menzione, appunto, di un saldo negativo, non precisato, ma indicato provvisorio, precisando l’esistenza di registrazioni contabili ancora in corso per la stagione 2012/2013. La Lega Pro aggiungeva di essere in possesso di garanzia bancaria per la somma di euro 300.000, “in corso di escussione, allo stato sufficiente alla copertura della esposizione”. D’altro canto, con nota 9 settembre 2013 della Lega Pro, acquisita agli atti, risulta specificata la copertura, attraverso il ricavato della predetta fideiussione, di una serie dettagliata di debiti per restituzione importi minutaggio, conto campionato, pignoramenti debiti professionali verso avvocati e vertenze varie, con espressa indicazione di esclusione dei debiti verso i tesserati. 3.- Destituite di fondamento sono anche le argomentazioni della ricorrente in ordine al controllo e al rilievo in occasione del primo esame Co.Vi.So.D. rimasto limitato alla fideiussione irregolare per la stagione 2013/2014 di euro 31.000 (successivamente sanata). In realtà, la predetta Commissione per il settore Dilettanti e la Lega Dilettanti non avevano elementi sui rapporti tra società e tesserati-giocatori per un periodo riferentesi ad appartenenza al settore professionistico. Nel contempo, per quanto riguarda le pendenze debitorie, l’esame di prima verifica (in sede di ammissione a Campionato Dilettanti e da organi del relativo settore) riguardava principalmente la documentazione esibita, verifica compiuta dagli organi della Lega Nazionale Dilettanti e della Co.Vi.So.D. (si noti, nell’ambito dilettantistico e diverso da quello in cui erano maturate le pendenze debitorie della stagione precedente). Inoltre, nessuna rilevanza, ai fini della denunciata illegittimità del provvedimento impugnato, può avere la circostanza che la verifica, compiuta tramite la Co.Vi.So.C. (organo specificamente previsto come organismo tecnico di controllo delle società professionistiche, in base all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C.), della sussistenza di pendenze debitorie sia stata effettuata solo nei confronti dell’attuale ricorrente e non nei confronti delle altre squadre retrocesse dal settore professionistico. Ciò per un duplice ordine di considerazioni; uno relativo alla specifica situazione della società Casale Calcio, che risulta essere stata oggetto di segnalazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori, che è soggetto qualificato nell’ordinamento sportivo ed agisce nell’interesse di appartenenti alla categoria giocatori, secondo compiti propri dell’associazione, ed era stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi il 22 luglio 2013 con la condanna della stessa società Casale Calcio, a differenza delle altre società retrocesse. Il secondo profilo è che non può essere invocata la disparità di trattamento quando l’atto contestato sia al di fuori di un ambito di discrezionalità, in quanto l’organo che deve decidere sulla sussistenza di un preciso requisito - normativamente previsto in modo tassativo -, di fronte ad una circostanziata denuncia di soggetto titolare di posizione di interesse qualificato, sia tenuto ad effettuare accertamenti per il caso portato a sua conoscenza e, in caso di verificata insussistenza del requisito, debba, senza alcun margine di discrezionalità, emettere il conseguente provvedimento negativo. Ugualmente irrilevante, ai fini dei profili denunciati nel ricorso, è la circostanza che la società Casale Calcio non sia stata posta in grado di interloquire sull’esistenza della specifica situazione debitoria verso i propri giocatori, in quanto in ogni caso la soluzione adottata sarebbe stata la stessa con contenuto di rifiuto di ammissione. In realtà, la sussistenza della predetta pendenza debitoria era comprovata e non poteva essere smentita, come è risultata confermata, come sopra specificato, anche in questa sede. 4.- Sulla base delle predette considerazioni risulta l’infondatezza dei motivi contenuti nel ricorso, che deve definire l’ambito del presente giudizio, non potendosi prendere in considerazione taluni profili, peraltro marginali, dedotti solo in memoria, al di fuori di procedura di motivi aggiunti, anche perché concernenti aspetti e profili già in conoscenza della ricorrente al momento del ricorso. 5.- Giova, infine, notare che non esiste nell’ordinamento federale del calcio e, in particolare, in quello della Lega Nazionale Dilettanti, per quanto riguarda l’iscrizione a Campionato per cui si discute, quanto meno in caso di retrocessione, un’esclusività della verifica da parte della Lega stessa o della certificazione della Lega Pro, o uno specifico meccanismo procedurale in ordine a dichiarazione (e verifica) di assenza di situazioni debitorie delle società verso i tesserati. Infatti, la certificazione richiesta alla Lega Pro (in caso di retrocessione) non comprende tali posizioni debitorie, a parte il difetto in via generale della disponibilità di elementi per il controllo da parte delle Leghe, come confermato dalle competenze per il controllo affidate ad appositi organismi tecnici di origine federale distinti per le società professionistiche e per quelle dilettantistiche (art. 19 dello Statuto F.I.G.C.). Di qui una notevole, eccessiva carenza di previsioni che determina una occasionalità di verifica delle posizioni debitorie nei confronti dei tesserati, nonostante la norma tassativa sull’insussistenza di tali debiti, contenuta nel richiamato Regolamento della L.N.D. Pertanto, è opportuno segnalare tale situazione alla Giunta Nazionale del Coni, ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, ai fini di una eventuale integrazione della disciplina. 6.- In relazione alla situazione della ricorrente e della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Respinge il ricorso; SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 settembre 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma in data 30 settembre 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it