CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 03/10/2013 – A.S.D. Valfabbrica/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti- Comitato Regionale Umbro/A.S.D. Gm10
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 03/10/2013 - A.S.D. Valfabbrica/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti- Comitato Regionale Umbro/A.S.D. Gm10
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa
dott. Alberto de Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi
prof. Massimo Luciani, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2013 presentato, in data 14 agosto 2013, dall'ASD Valfabbrica, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Petruccelli,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, nonché contro il C.R. Umbria della LND avverso la decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere il Valfabbrica dal Campionato di Eccellenza (C.U. n. 3/bis del 18.07.2013), decisione ribadita dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013, pubblicata nel C.U. n. 08 del 06.08.2013 a seguito del reclamo del 24.07.2013,
e nei confronti dell’ASD Gm10, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Carignani;
uditi, all’udienza pubblica del 9 settembre 2013, l’avvocato Rosa Petruccelli per la società ricorrente, l’avvocato Stefano La Porta per le resistenti Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti e l’avv. Massimo Carignani per l’ASD Gm10;
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso n. 25/2013 presentato, in data 14 agosto 2013, contro la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e il C.R. Umbria della L.N.D. e nei confronti
dell’ASD Gm10 come controinteressata, l'ASD Valfabbrica ha impugnato avanti a questa Alta
Corte la decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere il Valfabbrica dal Campionato di
Eccellenza (Umbria) con C.U. n. 3/bis del 18.07.2013, decisione ribadita dal medesimo Comitato
Regionale con delibera del 06.08.2013, pubblicata nel C.U. n. 08 del 06.08.2013 a seguito del
reclamo del 24.07.2013.
La ricorrente A.S.D. Valfabbrica, dopo avere esposto le vicende:
- delle gare di play-off e di play-out e dei relativi criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbro con C.U. n. 59 del 3 dicembre 2012 e di quelli per la valutazione per l’ammissione ai Campionati di categoria superiore fissati con C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, prevedente, tra l’altro, che “sono escluse dal concorso le Società che nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”;
- dello svolgimento del procedimento disciplinare iniziato il 26 aprile 2013, a seguito di denuncia presentata al C.R.U. il 25 marzo 2013, relativa a presunto tentativo di illecito sportivo, perpetrato dal proprio allenatore al fine di alterare il risultato di gara del Campionato Promozione del 17 marzo 2013, procedimento conclusosi con l’affermazione della responsabilità e per quanto riguarda la medesima A.S.D. Valfabbrica con applicazione della responsabilità oggettiva e la penalizzazione di 10 punti in classifica, ridotta, poi, in sede di ricorso a 2 punti e all’ammenda di Euro 1.500;
- della applicazione della sanzione con conseguenze pesanti, in quanto l’attuale
ricorrente, allora in testa alla Classifica del Campionato, a seguito della sanzione era stata
privata della possibilità di gara di spareggio (finale di Campionato) ed era stata costretta a
partecipare ai play-off al fine di un eventuale ripescaggio, in base al C.U. n. 59 del 3
dicembre 2012;
- della propria vittoria nella finale dei play-off, disputata il 2 giugno 2013, cui seguiva
la gara di spareggio tra la stessa Valfabbrica (vincente Girone A) e la A.S.D. Gm10 (vincente Girone B), gare regolarmente omologate;
- dell’istanza 11 giugno 2013 diretta alla Corte Federale F.I.G.C., presentata dalla perdente lo spareggio (A.S.D. Gm10), che invocava una riserva che avrebbe presentato prima della anzidetta gara di spareggio (dopo i play-off) e chiedeva di escludere la società Valfabbrica dalla classifica per un eventuale ripescaggio;
- dell’omologazione della gara di spareggio con C.U. n. 140 del 12 giugno 2013,
quindi dopo l’istanza della A.S.D. Gm10;
- del C.U. n. 3 bis del 18 luglio 2013 del Comitato Regionale Umbro con la
graduatoria per l’ammissione alla categoria superiore, contenente, tra l’altro, l’esclusione
della attuale ricorrente dal concorso (c.d. ripescaggio), ai sensi della lettera c) n. 5 del C.U.
n. 88 del 2 febbraio 2013, Stagione sportiva 2012/2013, avendo riportato nelle ultime tre stagioni sportive condanna per illecito sportivo, con richiamo al provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale;
- del ricorso contro l’esclusione presentato dalla A.S.D. Valfabbrica, cui seguiva il
rigetto da parte del C.R.U. in data 6 agosto 2013;
- della pendenza avanti al T.N.A.S. di ricorso, proposto dal solo ex allenatore del Valfabbrica, per l’annullamento della condanna per il presunto illecito sportivo,
ha illustrato le ragioni della competenza dell’Alta Corte, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) legittimità della originaria decisione del CRU di consentire al Valfabbrica la disputa dei play-off e della gara di spareggio con una corretta interpretazione del C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, che avrebbe presupposto che l’anzidetta associazione non rientrasse nell’esclusione di cui al punto 5, lettera c), del C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, “interpretato in senso restrittivo, ossia riferito alla sola responsabilità diretta e presunta della società per illecito sportivo” conformemente:
a) ad una lettura costituzionalmente orientata, trattandosi di situazioni diseguali non sanzionabili in modo eguale;
b) al dato letterale della norma;
c) ai principi della giurisprudenza sportiva, che avrebbe riconosciuto la lievità della sanzione per responsabilità oggettiva, quando vi fosse immunità dalla colpa;
d) ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, disciplinati dall’art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, con la conseguenza che i criteri di partecipazione ai c.d. ripescaggi
avrebbero l’ obbligo di dettare norme chiare e trasparenti, di interpretare le norme ambigue
in senso favorevole al destinatario della misura sanzionatoria, in quanto l’ambiguità
rappresenterebbe una inadempienza imputabile ai soggetti che hanno dettato le norme;
e) a giustizia sostanziale, in quanto ingiusto sarebbe far rientrare, senza distinzione e
alla stessa stregua, in termini di afflittività, due tipologie di responsabilità (diretta e
oggettiva) differenti per intrinseca ed antitetica natura.
1.2) L’applicazione delle norme regolamentari in modo difforme dal principio di
ragionevolezza, per mancata valutazione delle circostanze concrete, avendo il Valfabbrica
“di fatto, partecipato al concorso, ha vinto la gara di spareggio ed ha quindi acquisito il
sacrosanto diritto di partecipare al Campionato di Eccellenza (essendoci due posti
disponibili). Dinanzi alla cristallizzazione di tale situazione, l’esclusione del Valfabbrica
significherebbe (di fatto) imposizione di una sanzione di retrocessione;” il Valfabbrica
avrebbe subito una forte penalizzazione, in quanto se non fossero stati comminati i due
punti punitivi, con la vittoria (mera eventualità, tutt’altro che remota, essendo ai vertici di
classifica con ampia capacità sportiva) nella gara di spareggio avrebbe avuto addirittura
accesso diretto e automatico in Eccellenza, senza necessità di disputa dei play-off.
La sanzione a carico del Valfabbrica di due punti a titolo di responsabilità oggettiva per
un presunto tentativo di illecito del suo allenatore (dell’epoca), nonostante la mancata
consumazione dell’illecito e la vincita sul campo nella partita incriminata, il superamento
subìto in classifica per colpa non propria e la riconquista sempre sul campo del diritto di
accedere all’Eccellenza, farebbe sì che la pretesa di nuova esclusione, in base allo stesso
fatto illecito, determinerebbe una sproporzione della sanzione afflittiva rispetto a quella
comminata all’autore. L’arbitrarietà della decisione risulterebbe dal precedente caso del
Campobasso ammesso nella stagione 2010/2011 al ripescaggio nonostante la condanna
per illecito sportivo.
1.3) Altra ambiguità della norma applicata (C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, punto 5, lett.
c) sarebbe costituita dall’indicazione di “società condannata per illecito nelle ultime stagioni sportive”, in ordine all’inclusione (applicata) anche della stagione 2012/2013 in corso con un cumulo di sanzioni;
L’anzidetta norma, in base al principio di correttezza, doveva, per la natura sanzionatoria preclusiva, essere interpretata in senso favorevole al destinatario. In altri casi l’esclusione o l’inclusione dell’anno in corso dal computo sarebbero state espressamente specificate.
2) Illegittimità delle decisioni impugnate, dell’esclusione del Valfabbrica dal ripescaggio,
per contraddittorietà, irragionevolezza, incoerenza, violazione di legge, falsa applicazione
della legge, eccesso di potere, mancato rispetto della procedura, violazione dei principi di
correttezza, lealtà e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere consentito al Valfabbrica di disputare i play-off sino alla fase finale (con esito di vittoria nella stessa), fase avente - secondo la tesi della medesima ricorrente - lo scopo di individuare nella vincitrice del torneo la società che avrebbe avuto diritto di accedere al ripescaggio, nonostante fosse nota la sanzione comminatale.
L’esclusione dal ripescaggio sarebbe basata sulla sanzione disciplinare, inflitta dalla
C.D.N., ben nota al C.R.U. prima dell’indicazione e proclamazione delle squadre aventi
diritto ai play-off, senza che potesse essere configurata una caduta in errore da parte dello
stesso C.R.U.
La vittoria nello spareggio avrebbe fatto acquisire definitivamente il “sacrosanto diritto di accedere in Eccellenza”.
L’illogicità dei deliberati impugnati non troverebbe alcuna ragionevole spiegazione,
ritenendosi risibili le motivazioni adottate (finalità di tutela della società, mancata,
all’epoca, formazione del giudicato, peraltro ancora tale per la pendenza di giudizio presso il T.N.A.S.).
Il C.R.U. avrebbe dovuto annullare i play-off e la gara di spareggio (invece omologate),
che sarebbero stati una farsa con spreco di risorse economiche. Con la conseguenza
della tardività dell’intervento di esclusione e della sua contraddittorietà con quanto stabilito
in precedenza.
3) Violazione da parte del C.R.U. del principio di correttezza, lealtà, probità, di cui
all’art. 1, C.G.S.; violazione del legittimo affidamento dell’A.D.S. Valfabbrica, sotto il profilo,
tra l’altro, dei diritti quesiti e del fondamento nel principio di buona fede, con ripetizione in
parte del profilo già invocato della mancanza di annullamento dei play-off e della gara di
spareggio.
4) In replica alla motivazione della decisione del C.R.U. il Valfabbrica non avrebbe fatto alcuna gratuita affermazione offensiva né velate minacce, contestandosi:
- l‘affermazione della normalità della partecipazione agli spareggi e della valutazione della condanna per illecito sportivo solo al momento della domanda di “ripescaggio”, laddove invece le società condannate non avrebbero dovuto partecipare alle anzidette selezioni, dovendo la valutazione intervenire prima delle svolgimento di tali gare e non dopo l’acquisizione del diritto allo stesso “ripescaggio”;
- la considerazione della formazione del giudicato il 18 luglio 2013, cioè dopo
l’esclusione; anzi, tale giudicato non si sarebbe ancora formato, in quanto è in corso
l’arbitrato avanti al TNAS proposto dall’allenatore del Valfabbrica sul tentativo di illecito sportivo, a parte il fatto che il C.R.U. non avrebbe emanato alcun provvedimento di
autorizzazione a partecipare al concorso con riserva di eventuale annullamento della
penalizzazione; la partecipazione del Valfabbrica allo spareggio sarebbe “una bella
consolazione” e vi sarebbe “oltre il danno una beffa”;
- l’affermazione da parte del C.R.U. dell’unica differenza tra responsabilità oggettiva e quella diretta costituita dal trattamento sanzionatorio; sono riprese sostanzialmente e sviluppate ampiamente le precedenti argomentazioni contenute nel primo motivo.
Il ricorso conclude nel senso che, previa interpretazione chiarificatrice della lettera c), n. 5, del C.U. n. 88 del 2013,
in via preliminare venga disposta la procedura di urgenza, stante l’imminente formazione del Calendario;
in via cautelare, con provvedimento inaudita altera parte, venga disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati;
in via principale, nel merito, venga accolto il ricorso e, per l’effetto, in riforma dei provvedimenti impugnati, venga disposta l’ammissione del Valfabbrica al Campionato di Eccellenza Umbro:
in via del tutto subordinata, previo annullamento di ufficio dei Play-Off e della gara di spareggio, venga accertato e dichiarato che il Valfabbrica avrebbe subito un danno risarcibile in conseguenza della violazione dei principi del legittimo affidamento, correttezza, lealtà e buona fede da parte del C.R.U.
2.- Con ordinanza presidenziale 19 agosto 2013, considerata l’esigenza di integrare la documentazione in atti, è stata disposta l’acquisizione di:
1) copia integrale della decisioni di cui al C.U. n. 3 bis e n. 8 suindicati, relativi alla non iscrizione della società ricorrente al Campionato di Eccellenza 2013/2014, nonché di tutti gli atti richiamati e di quelli istruttori che non siano stati già esibiti con il ricorso;
2) chiarimenti documentati in ordine alle conseguenze in caso di accoglimento del
ricorso con eventuale esclusione, dal Campionato di Eccellenza per cui si discute, di altra
società sportiva, ed in particolare se è esatta la identificazione nella indicata intimata
A.S.D. Gm10;
3) precisazioni sulla data di inizio del Campionato la cui iscrizione è in contestazione.
Inoltre, rilevata la sussistenza dei presupposti per l’abbreviazione dei termini ancora da
decorrere alla metà, ai sensi dell’art. 12, Codice Alta Corte; ritenuto che allo stato degli atti
non sussistono ragioni giustificative di provvedimento cautelare in assenza di
contraddittorio, salva ogni decisione collegiale, è stato assegnato: alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e al C.R. Umbria L.N.D., secondo la disponibilità dei documenti suindicati e degli elementi necessari per depositare gli atti e i chiarimenti documentati richiesti, il termine del 28 agosto 2013, ore 13.00, per il deposito relativo in via telematica, con contestuale comunicazione, con lo stesso mezzo alle altre parti ancorché non ancora costituite; inoltre, è stata disposta abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà;
Infine, è stata espressa riserva di indicare la data dell’udienza di discussione,
immediatamente dopo gli adempimenti documentali suindicati, invitando le parti a
depositare eventuali memorie per l’udienza entro il 3 settembre 2013, richiamando
l’attenzione delle parti sulla possibilità, in ogni momento, di chiedere la decisione in forma
semplificata, con eventuale rinuncia alla discussione, ferma la facoltà di memorie
difensive, ai sensi dell’art. 8, comma 4, Codice Alta Corte, entro il termine suindicato;
3.- Con memoria 22 agosto 2013 si sono costituite la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, sottolineando che l’esclusione del Valfabbrica è stata determinata dalla preclusione per il ripescaggio disciplinata dalla lett. c), n. 5, dei Criteri per il ripescaggio emanati dal C.R.U. con C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, eccependo il difetto della notevole rilevanza, in mancanza di ambiguità della disposizione regolamentare e, quindi, di legittimo affidamento e confutando ampiamente tutti i motivi e le argomentazioni difensive della ricorrente e provvedendo agli adempimenti richiesti con l’anzidetta ordinanza presidenziale istruttoria, compresa la conferma della esatta individuazione della società controinteressata A.S.D. Gm10.
4.- Con decreto presidenziale 26 agosto 2013, visti gli adempimenti della ordinanza istruttoria suindicata, è stata fissata l’udienza del 9 settembre 2013 per la discussione del ricorso, confermando i termini già indicati per le memorie.
5 - Con memoria 26 agosto 2013, di replica alla memoria di costituzione della
Federazione e della Lega la ricorrente ha insistito sulla notevole rilevanza della questione,
sul campo di applicazione della disposizione in discussione alla responsabilità diretta e
non a quella oggettiva, anche secondo i principi invocati in ricorso, sul legittimo
affidamento del Valfabbrica, sulla pretesa formazione del giudicato sportivo, non essendo
stata indicata e non esistendo la norma su cui si basa, sulle conseguenze in caso di
accoglimento.
6.- Con una ulteriore memoria (c.d. autorizzata) del 23 agosto 2013, protocollata il 27
successivo, la ricorrente ha insistito sulle sue argomentazioni ed in modo particolare
sull’affidamento; sulla condanna per responsabilità oggettiva non costituente condanna
per illecito sportivo; sull’interpretazione restrittiva, tutt’altro che irragionevole, della
disposizione in contestazione; sul difetto di gravità dell’illecito (mero presunto tentativo con
penalizzazione ridotta in sede di ricorso), in ordine al quale non avrebbe avuto alcun ruolo;
sulle ragioni del mancato obbligo di una sua impugnazione, anche per una probabile
preclusione, in relazione all’entità della sanzione; sulla pretestuosità della motivazione
addotta nei provvedimenti impugnati, sottolineando la vittoria anche nella gara di
spareggio.
7.- Con memoria 28 agosto 2013 si è costituita la A.S.D. Gm10, che ha controdedotto al ricorso, sottolineando, tra l’altro, la mancata impugnazione, da parte della ricorrente Valfabbrica del C.U. n. 88 del C.R.U. con i criteri per il ripescaggio, l’irrevocabilità della decisione disciplinare per quanto riguarda la stessa Valfabbrica, mentre, in mera ipotesi di assoluzione dell’allenatore Manbrini, vi potrebbe essere una procedura di revocazione o revisione, ai sensi art. 39 C.G.S.; il riferimento delle tre stagioni comprendente anche quella 2012-2013; la natura di illecito sportivo; il ruolo dell’allenatore ed infine il proprio comportamento in quanto, prima dello spareggio, avrebbe fatto presente la preclusione, conseguente alla condanna, della A.S.D. Valfabbrica.
8.- Con ultima memoria 29 agosto 2013, a seguito della costituzione in giudizio della società controinteressata, la ricorrente ha controdedotto:
- in ordine alla mancata impugnazione del C.U. n. 88 del 2013, richiamando la sua tesi di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al tenore letterale della disposizione, per cui non vi era necessità (né correttezza) di impugnazione;
- in ordine all’irrevocabilità della sentenza disciplinare, riguardante l’A.S.D. Valfabbrica,
l’irrilevanza, in quanto il ricorso non si fonda su una eventuale assoluzione di un suo
tesserato; anche data definitiva la sentenza, l’ASD Valfabbrica non avrebbe dovuto essere
escluso dalla graduatoria di “ripescaggio”; non sarebbe esatto che per l’esclusione si
sarebbe dovuto attendere il 22 giugno 2013 (termine per l’impugnazione al T.N.A.S.), in
quanto non vi era una impugnazione della decisione disciplinare da parte sua.
9 - All’udienza del 9 settembre 2013, fissata con decreto presidenziale 26 agosto 2013 dopo l’esito della istruttoria, il ricorso passava in decisione, uditi i difensori delle parti costituite in giudizio.
Considerato in diritto
1.- La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso avanti a questa Alta
Corte di Giustizia Sportiva non può essere messa in dubbio, in relazione sia alla natura e
agli effetti dei provvedimenti impugnati sull’iscrizione al Campionato, sia ad alcune
questioni essenziali per l’ordinamento sportivo, riguardanti gli effetti della condanna per
illecito sportivo, anche nella ipotesi di responsabilità oggettiva di società sportiva, nonché i
limiti di configurabilità di un legittimo affidamento ed una proponibilità di richiesta di
risarcimento danni.
2.- Ai fini della decisione appare pregiudiziale anzitutto definire gli ambiti di
applicazione della previsione relativa alla esclusione da c.d. ripescaggio, prevista nel C.U.
n. 88 del 2 febbraio 2013, che testualmente dispone: “sono escluse dal concorso le
società che nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”.
Per quanto riguarda la condanna per “illecito sportivo” deve ritenersi, proprio in
mancanza di una specifica distinzione normativa, che la esclusione dal concorso-
ripescaggio sia riferita ad ogni tipo di responsabilità da illecito sportivo, sia c.d. diretta a
carico dell’autore materiale, sia oggettiva (art. 4 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.), a
carico della società avente un collegamento (salva la speciale ipotesi di fatto di terzi) su
base associativa con l’autore dell’illecito, nell’ambito di attività agonistica o connessa con
questa, commesso nelle ultime tre stagioni, compresa, logicamente, quella in corso.
D’altro canto come ulteriori ragioni, tutte - si noti - autonome e indipendenti, anche in relazione allo specifico caso, deve ritenersi che:
- in ipotesi di accertato illecito sportivo (sia esso diretto o per responsabilità oggettiva),
la preclusione al ripescaggio per la società avvantaggiata (o avvantaggiabile in caso di
mero tentativo non accolto) costituisce un efficace deterrente e strumento contro il
deprecabile fenomeno, che rischia di compromettere proprio le invocate - sia pure ad altri
fini - lealtà, correttezza e trasparenza, ledendo principi fondamentali per lo sport.
Infatti, detta misura afflittiva (successiva in ogni caso all’accertamento disciplinare di
illecito sportivo e separata dalla condanna relativa) colpisce ragionevolmente il soggetto
associativo, nel cui interesse e/o vantaggio sostanziale si era consumata o tentata
l’alterazione della genuinità di gara. Detta esclusione dal “ripescaggio” prende in
considerazione la precedente condanna come circostanza fattuale, la cui presenza attuale costituisce impedimento assoluto alla possibilità di avvalersi del ripescaggio.
- Occorre ricordare che il ripescaggio, in via generale nell’ambito sportivo, si risolve in
un “beneficio” a favore di chi era destinato ad un livello inferiore di campionato (non
essendo rientrato nei promossi o nei selezionati direttamente, normalmente per il primo
posto conseguito) o non era stato ricompreso in una prima forma di selezione. Tuttavia, il
soggetto ripescato, inizialmente escluso, trae vantaggio - in base a una varietà di sistemi
selettivi, tra cui alcuni collegati con i risultati di ulteriori competizioni agonistiche - in
conseguenza (eventuale) di una o più vacanze di posti a livello superiore o altra causa incerta, quanto meno nel numero delle applicazioni (secondo il numero di retrocessioni: v. C.U. n. 59/1344 E 1346 del 3 dicembre 2012; C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013, per la parte relativa al Campionato di cui si discute).
- Per il concorso di ripescaggio assume, in genere, rilevanza, quando previsto secondo
la tipologia di sport e il livello competitivo, una ulteriore fase agonistica (play-off e
successivo spareggio) che, tuttavia, non è finalizzata esclusivamente a ”graduatoria di
ripescaggio” ripescaggio, ma costituisce una competizione supplementare nell’agonismo
sportivo, che viene prevista sia come modulo di gare per continuare il concorso
competitivo (talora allargato ad altri gironi o ambiti territoriali), sia per poterne utilizzare
successivamente i risultati previsti tra i criteri di un eventuale passaggio o ritorno alla
categoria superiore.
Pertanto l’ulteriore competizione (play-off e spareggio) nel caso in esame non può fare
assumere, per il solo fatto dell’ammissione o della partecipazione, alcuna posizione di diritto comunque consolidato al passaggio alla categoria superiore, dovendosi, alla fine della competizione e sulla base dei risultati conseguiti, verificare il possesso di tutti i requisiti o il difetto di quelli ostativi alla promozione-ripescaggio, anche sopravvenuti, riferentisi alle ”ultime tre stagioni sportive” previste, compresa quella in corso e quindi anche alle gare di play-off e spareggio da completare.
- Nel caso di responsabilità oggettiva della società sportiva vi è sempre un soggetto
che effettivamente abbia operato o tentato l’illecito (accertato), prendendone l’iniziativa o
aderendovi, e che, seppure non agisca per conto ed incarico (accertato) della
associazione sportiva o non la rappresenti (altrimenti si potrebbe configurare anche una
responsabilità c.d. diretta della società), tuttavia opera a vantaggio della compagine
associativa cui appartiene, ed in maniera tutt’altro che secondaria, come nel caso di
tesserato o altro soggetto ulteriormente qualificato come attore dello sport o giocatore,
nella specie considerata come allenatore, costituente la guida tecnica della squadra e, per
una compagine di dilettanti e giovani atleti, anche con una preminente funzione formativa.
- Le “ultime tre stagioni sportive”, in cui deve rientrare la condanna per illecito sportivo
(considerata come fatto ostativo al c.d. ripescaggio), non possono non ricomprendere
anche quella in corso al momento della condanna (nella specie coincidente con la
stagione di perpetrazione dell’illecito accertato). Infatti, sarebbe macroscopicamente
irragionevole e manifestamente arbitraria una interpretazione che escludesse la stagione
sportiva in corso, in quanto i meccanismi di tutela contro i comportamenti illeciti sportivi
devono essere, per quanto consentito dalle garanzie procedimentali, immediati e applicati
- fin quando ciò sia possibile - con effetti anche sulle operazioni selettive nella stagione in corso o nella fase di chiusura.
- Il sistema sportivo esige, nei confronti di tutti coloro che operano in un’associazione
sportiva - nella qualità di giocatori tesserati, di preposti a settori anche circoscritti o di
soggetti rivestiti di funzioni organizzative o tecniche di allenamento e formazione -
un’elevata sensibilità ai principi di lealtà e correttezza nelle loro attività; ciò a maggior ragione nello sport dilettantistico, in cui sono prevalenti gli interessi dei giovani e della loro formazione.
Occorre tenere conto della generale funzione educativa, sociale e culturale dello sport, in ragione anche di esigenze maggiori e preponderanti rispetto alle altre attività ordinarie sia professionali, sia imprenditoriali, nelle quali vi è un prevalente od esclusivo scopo di lucro e di profitto.
Di qui la piena giustificazione, sul piano logico e interpretativo conforme ai principi fondamentali, di puntuale e completa applicazione, che:
- rifiuti esclusioni (con carattere di eccezione) non puntualmente disposte, in
presenza di previsione idonea a comprendere una intera categoria di illeciti sportivi
e un ambito temporale individuato;
- applichi la previsione afflittiva dell’esclusione dal “ripescaggio” anche a carico della
società sportiva condannata per illecito sportivo in base a responsabilità oggettiva, (in quanto avvantaggiata o da avvantaggiare in base a tentativo non accolto) come strumento deterrente rispetto a condotte (di tesserato della stessa società, e salva la speciale ipotesi di fatto commesso da terzi: cfr. Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., art. 4) in spregio dei suddetti principi fondamentali dello sport.
3.- Non è configurabile una qualsiasi forma di duplicazione o nuova valutazione
retroattiva di illecito, né tantomeno di reiterazione sanzionatoria, se vi sia stata una
precedente condanna, per illecito sportivo in sede disciplinare a carico di società sportiva
(con irrogazione di pena consistente in perdita di punteggio e ammenda pecuniaria),
quando successivamente la condanna venga presa in considerazione, con ascrizione di
conseguenze - perfino se prima non previste (quindi a maggior ragione se vi era una
previsione anteriore) - ad un fatto (la condanna) in essere al momento della nuova misura
(esclusione da ripescaggio).
Si tratta solo di una successiva applicazione di una diversa misura preclusiva o di
esclusione, in base a fatti, o a “status”, o a situazioni esistenti al momento della
valutazione dei requisiti soggettivi del medesimo soggetto sportivo e che escludono il
possesso attuale di un requisito previsto (assenza di condanna per illecito sportivo) .
In altri termini, non vi è stata una riqualificazione di un illecito già addebitato alla società sportiva attuale ricorrente, ma la sua precedente condanna è stata assunta come mero fatto, nella sua pura oggettività, applicando a tale fatto conseguenze nuove (perché
oggettivamente diverse e nella sede differente di valutazione di requisiti soggettivi di accesso a competizione), pur sempre rivolte al presente e al futuro e non al passato (per riferimenti v. i principi ricavabili da decisione Alta Corte n. 4 del 2012).
4.- In ordine all’invocato legittimo affidamento della ricorrente per la semplice
circostanza dell’ammissione ai play-off, spareggio e relativa disputa delle gare (con
vittoria) è sufficiente rilevare, ai fini della valutazione negativa della relativa pretesa, l’esistenza di plurime ed autonome ragioni di non fondatezza:
- play-off e successivo spareggio, come sopra rilevato, sono previsti ed organizzati per finalità di completamento delle attività competitive agonistiche, i cui risultati sono poi utilizzabili solo dopo la loro conclusione e in modo variabile nel “ripescaggio”, ove si verifichino determinate e attuali situazioni e precise condizioni (nella specie, assenza di condanna ostativa al ripescaggio).
- Il problema dell’applicazione del punto 5, lettera c), del C.U. n. 88 del 2 febbraio 2013 si poteva porre solo al momento in cui si doveva concretamente procedere al ripescaggio, che non era certo perlomeno nel quantum da ripescare.
- la condanna disciplinare della ricorrente non era ancora definitiva, per non essere
ancora scaduti i termini per eventuale impugnazione dinanzi agli organi di giustizia
sportiva di ultimo grado presso il Coni. Nessun effetto poteva e può produrre l’impugnazione avanti al TNAS da parte di soggetto diverso dalla società sportiva, anche se coimputato, salvo un profilo di eventuale revocazione o revisione, ove ne ricorreranno gli estremi attualmente puramente aleatori.
- Nessuna ambiguità od incertezza poteva derivare dal comportamento degli Organi sportivi, sia per il tenore e la portata tassativa della norma da applicare, sia per la piena consapevolezza da parte della attuale ricorrente dell’esito del procedimento disciplinare e della pendenza dei termini, sia ancora per le surricordate funzioni dei play-off e successivo spareggio, circostanze tutte che escludono in radice uno stato di buona fede e una possibilità di configurare un affidamento (in particolare, meritevole di tutela).
5.- Tenendo conto anche delle precedenti argomentazioni, deve ritenersi non
sussistente alcuna possibilità o esigenza di “interpretazione adeguatrice”, in quanto la
scelta normativa, adottata ed applicata (non oggetto, peraltro, di impugnazione),
rispondeva, come interpretata, sia ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e di
quello superiore statuale, sia alle esigenze da salvaguardare, prese in considerazione in
sede di formulazione della norma, avente significato e portata tutt’altro che equivoca o in
contrasto interpretativo con detti principi o con effetti di ingiustificata discriminazione o di
illogicità.
6.- Sulla base delle predette considerazioni risulta l’infondatezza di tutte le censure
denunciate nel ricorso, con conseguente condanna della ricorrente A.S.D. Valfabbrica alle
spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, a favore sia della Federazione Italiana
Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti unitariamente costituitesi, sia della
controinteressata A.S.D. Gm10, oltre accessori come per legge (IVA e contributi Cassa
Avvocati) e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti, che vengono posti a carico della
ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
SPESE a carico come in motivazione;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 settembre 2013. Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Depositato in Roma in data 3 ottobre 2013. Il Segretario
F.to Alvio La Face