F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013 (43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), CARMINE POLICHETTI (calciatore attualmente svincolato, Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 – (nota n. 836/1137 pf12-13 AM/ma del 28.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013 (43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), CARMINE POLICHETTI (calciatore attualmente svincolato, Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 836/1137 pf12-13 AM/ma del 28.8.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo il proscioglimento nei confronti del Sig. Carmine Polichetti; Osserva Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Alessandro Di Marino, all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1934, oggi USD Cavese 1919 (di seguito anche detta la “Società” ovvero la “Cavese”); il Sig. Carmine Polichetti, calciatore e la Società, per rispondere, rispettivamente: - il sig. Alessandro Di Marino, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per aver omesso di depositare l’accordo economico, presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione; - il Sig. Carmine Polichetti, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, poiché non provvedeva, a sua volta, a depositare, entro il 25° giorno successivo dalla data di sottoscrizione, il detto accordo economico, tenendo così un comportamento negligente rispetto al dettato normativo; - la Cavese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri tesserati. Patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Di Marino e la Società USD Cavese 1919, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Di Marino e la Società USD Cavese 1919, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Di Marino, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società USD Cavese 1919, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito esclusivamente nei riguardi di Polichetti. Motivazione Il deferimento non è fondato e non deve essere accolto, come riconosciuto dalla Procura federale nelle odierne conclusioni, nei confronti del Sig. Polichetti. E, difatti, il Polichetti confidando nel regolare comportamento della Società, ha richiesto il pagamento del dovuto al momento dell’inadempimento da parte della Cavese, quando il termine dei venticinque giorni per il deposito, a suo carico, era abbondantemente scaduto. E’ di tutta evidenza, quindi, che al Polichetti non può essere addebitata una responsabilità rispetto ad una fattispecie della quale è stato vittima, che gli ha arrecato un danno, e nella quale ha agito in buona fede esercitando una facoltà riconosciutagli dai regolamenti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Alessandro Di Marino; - ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società USD Cavese 1919. Proscioglie il Sig. Carmine Polichetti dall’addebito contestatogli.
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