F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013 (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANGELINI (già calciatore della Società ASD Capitolina C/5, attualmente svincolato), Società ASD CAPITOLINA C/5 – (nota n. 902/1230pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013
(56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANGELINI (già calciatore della Società ASD Capitolina C/5, attualmente svincolato), Società ASD CAPITOLINA C/5 - (nota n. 902/1230pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).
Il Vice Procuratore federale, con provvedimento del 05/09/2013, a seguito della richiesta di accertamenti formulata dal Giudice Sportivo istituito presso la Divisione Calcio a 5 L.N.D. in data 10/05/2013, in ordine ai fatti verificatisi in data 09/05/2013 in occasione della gara di campionato di Sere A1 ASD Capitolina Calcio a 5 - SSD Acqua&Sapone Calcio a 5 e, in particolare, in ordine al contegno tenuto dal Sig. Gianfranco Angelini, tesserato in forza alla ASD Capitolina Calcio a 5, ha individuato a carico della Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5 la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla violazione disciplinare ascritta al Sig. Gianfranco Angelini, come meglio indicato in seno all'atto di deferimento. Nei termini nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 3 (tre) mesi di squalifica nei riguardi del Sig. Gianfranco Angelini; € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda della Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5. Nessuno é comparso per le parti deferite. La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le violazioni rispettivamente ascritte al Sig. Angelini e in via oggettiva alla Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5, risultano ampiamente comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di tutti i deferiti possono ritenersi pacificamente acclarate. Infatti, avuto specifico alla fattispecie in argomento, come correttamente ha rilevato l'organo inquirente nell'atto di deferimento, il rapporto del Commissario di campo, al pari di quello dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale costituisce fonte privilegiata di prova, nel senso che il relativo rilievo e il relativo valore fidefacente sono riconducibili alla provenienza ed al ruolo ufficiale rivestito da chi lo redige. Vero é, d'altro canto, che gli esiti del referto possono anche essere superati in presenza di elementi inconfutabili e certi, idonei a consentire una diversa sicura ricostruzione dei fatti (ex multis cfr. CU CGF n. 12 del 20/07/2010 -caso n. 6-), ma con riferimento alla vicenda in trattazione, in assoluta carenza di elementi idonei ai fini specifici, detto principio non é suscettibile di alcuna applicazione.
Ad ogni buon conto, come si evince anche dalla sintesi riassuntiva della relazione estesa dal Collaboratore della Procura federale, Dott. Luciano Granara, poiché la condotta tenuta dal Sig. Angelini, senz'altro connotata da diffuso disvalore e per questo censurabile, ha generato “solo un po' di confusione” e poiché, in effetti, “non c'é stata una rissa vera e propria”, senza che, quindi, si siano prodotte conseguenze di sorta in danno di alcuno dei presenti, si ritiene che le responsabilità disciplinari individuate a carico del soggetti deferiti possano essere valutate in termini di circoscritta gravità. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: 2 (due) mesi di squalifica a carico del Sig. Gianfranco Angelini; € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della Società sportiva ASD Capitolina Calcio 5.
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