F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013 (60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GINO MONTELLA (Presidente di fatto della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), ALESSANDRO DI MARINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), MARIO CIANCIULLI (non tesserato per la Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 – (nota n. 991/313 pf12-13 AM/ma del 9.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013
(60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GINO MONTELLA (Presidente di fatto della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), ALESSANDRO DI MARINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), MARIO CIANCIULLI (non tesserato per la Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 991/313 pf12-13 AM/ma del 9.9.2013).
Il Procuratore federale vicario, con provvedimento del 09/09/2013, a seguito della denuncia formulata dall'Avv. Luca Ulivi, in data 10/10/2012, in nome e per conto di tre calciatori suoi assistiti (Sig. Cesare Squarcialupi, Sig. Alessandro Serra e Sig. Antonio Cecere) relativamente alla mancata sottoscrizione degli accordi economici tra questi ultimi e la USD Cavese 1919 - già USD Pro Cavese - (s.s. 2012/2013), nonché relativamente ai profili di incertezza e di scarsa trasparenza che, ad avviso del denunciante, caratterizzavano la gestione societaria all'epoca dei fatti, ha deferito la USD Cavese 1919 ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in atti, al Sig. Alessandro Di Marino, al Sig. Gino Montella e al Sig. Mario Cianciulli.
Nei termini assegnati il Sig. Alessandro Di Marino e la USD Cavese 1919 hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Alessandro Di Marino, Mario Cianciulli e la Società USD Cavese 1919, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Alessandro Di Marino, Mario Cianciulli e la Società USD Cavese 1919, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Di Marino, sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Mario Cianciulli, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società USD Cavese 1919, sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 9.000,00 (€ novemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito esclusivamente nei riguardi del Sig. Montella. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
6 (sei) mesi di inibizione nei riguardi del Sig. Gino Montella;
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti osserva quanto segue. Avuto specifico riguardo ai profili di merito afferenti alla fattispecie de qua, questa Commissione ritiene che le responsabilità ascritte, in particolare, nei riguardi del Sig. Montella sussistano integralmente, avendo esse trovato ampio riscontro all'esito dell'attività istruttoria; e ciò, in particolare, alla luce delle dichiarazioni rese non solo dal Sig. Di Marino e dal Sig. Cianciulli ma anche da altri soggetti, quali i calciatori, Sig. Cecere, Sig. Squarcialupi e Sig. Serra, nonché il Sig. Volpi, all'epoca dei fatti allenatore, tutti convocati a deporre. Nello specifico, il Sig. Di Marino ha puntualmente precisato e ammesso che a causa di gravi difficoltà e problematiche personali, nell'imminenza del campionato nazionale di Serie D s.s. 2012/2013, aveva affidato e delegato la gestione tecnica della squadra al Sig. Montella (cfr. verbale di audizione in atti del 14/02/2013), sia pur in totale carenza
qualsivoglia atto formale ad hoc eventualmente legittimante tale specifica attribuzione, senza che, quindi, il medesimo Sig. Montella fosse munito del benché minimo potere rappresentativo della Società deferita (e infatti nel foglio di censimento della Società non é dato individuare alcun nominativo, correlato alla rispettiva carica societaria, rispondente a quello del Sig. Gino Montella). Ora, per le modalità attraverso cui detta gestione tecnica é stata condotta, é verosimile ritenere che il Sig. Montella abbia operato in veste e in funzione di vero e proprio Presidente di fatto della USD Cavese 1919, in tal senso di certo agevolato dalla mal riposta fiducia (con tutta probabilità accordata in buona fede) da parte del Sig. Di Marino. Al riguardo, sia sufficiente considerare solo alcuni passaggi delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati, oltre a quello, per certi versi decisivo, riferibile al Sig. Di Marino e già menzionato. In data 06/12/2012 (cfr. verbale di audizione in atti), ad esempio, il Sig. Cecere afferma di essere “a conoscenza diretta che il Montella é il Presidente di fatto -della compagine societaria campana-”, mentre, in pari data, il Sig. Squarcialupi riferisce che “tutti i calciatori in organico chiamavano Gino Montella il Presidente della Pro Cavese”, mentre il Sig. Serra riferisce che “tutti a Cava dei Tirreni chiamavano Gino Montella il Presidente della Pro Cavese”. Non solo. In data 03/01/2013 (cfr. verbali di audizione in atti), il Sig. Cianciulli afferma, addirittura, che in occasione di un incontro “il Montella si presentò come Presidente della Cavese”, mentre il Sig. Volpi riferisce non solo che il Sig. Montella manifestò qualche dubbio in ordine alla possibilità di reperire adeguate risorse
economiche ai fini del perfezionamento dell'iscrizione della squadra al campionato nazionale di Serie D s.s. 2012/2013, ma anche che il medesimo pretese di essere informato dettagliatamente circa l'effettuazione di eventuali operazioni economiche, dovendo egli di volta in volta avallarle in via definitiva. Invero, soprattutto in considerazione della deposizione da ultimo richiamata, non può esservi ragionevolmente dubbio che il Sig. Montella abbia agito e si sia rapportato con i propri interlocutori alla stregua di un vero e proprio Presidente di Società sportiva, manifestando un approccio diffusamente caratterizzato dalle tipiche prerogative correlate allo specifico ruolo apicale. É innegabile che a determinare la situazione di fatto rappresentata abbia senz’altro concorso l'imprudente e, con tutta probabilità, troppo superficiale contegno tenuto dal Sig. Di Marino nell'affidare e nel delegare la gestione tecnica della squadra al Sig. Montella (sia pur presumibilmente in buona fede), ma é altrettanto pacifico che il deferito abbia tratto occasione propizia al fine di agire in veste in funzione di Presidente della USD Cavese 1919, pur non essendo munito di alcun potere che lo legittimasse in qualche modo ai predetti fini. Quanto alle posizione del Sig. Montella, inoltre, sussiste anche la specifica responsabilità disciplinare (anche ex art. 1, comma 3, CGS) come comprovato per tabulas. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- mesi 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Alessandro Di Marino;
- mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Mario Cianciulli;
- 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda a carico della Società USD Cavese 1919.
Irroga altresì la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Gino Montella.
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