F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (470) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LARA CASAZZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 8545/1047 pf10-11 AM/LG/gb del 21.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013
(470) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LARA CASAZZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 8545/1047 pf10-11 AM/LG/gb del 21.6.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 21 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) La Sig.ra Lara Casazza, Presidente e Legale Rappresentante della Società Vigevano Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria rilasciata dal competente Comitato regionale come prescritto al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 123 del 2.4.2012.
2) la Società Vigevano Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.
Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- nei confronti della Sig.ra Lara Casazza l’inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società Vigevano Calcio Srl l’ammenda di euro 1.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D), è emerso che la Società Vigevano Calcio Srl non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria rilasciata dal competente Comitato regionale in violazione dell’art. 10 co. 3bis, CGS in relazione al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 123 del 2.4.2012. Atteso che il medesimo C.U., alle pagine 4 e 5, prevede, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti ivi previsti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dalla Sig.ra Lara Casazza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Vigevano Calcio Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.
P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Sig.ra Lara Casazza l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Vigevano Calcio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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