F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) E DELLA SOCIETA’ ACD ATLETICO POTENZA ora CITTA’ POTENZA SS arl D. (nota n. 8732/1057 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) E DELLA SOCIETA’ ACD ATLETICO POTENZA ora CITTA’ POTENZA SS arl D. (nota n. 8732/1057 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Pasquale Capobianco, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ACD Atletico Potenza, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad Euro 31.000,00; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Pasquale Capobianco, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Pasquale Capobianco l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ACD Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D. l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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