F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA’ ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8730/1055 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013
(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA’ ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 8730/1055 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).
Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio per la
presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al
Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012. Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Sul punto, la finalità della norma, nell’imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l’inoltro del plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notiziare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull’esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Civitavecchia 1920 (Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2012/2013) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 le liberatorie di avvenuto pagamento di debiti verso tesserati (Punto 9 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Cosimo Adriano Clemeno, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 e la stessa Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (“attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche”); la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Avverso siffatto deferimento insorge la ASD Civitavecchia 1920 a mezzo di memoria scritta, con la quale deduce la propria estraneità alla violazione ad essa ascritta per aver totalmente mutato, rispetto all’epoca dei fatti, il proprio assetto societario e per aver comunque portato a conoscenza degli Organi Federali le gravi irregolarità delle precedenti gestioni anche in punto di accordi economici con i calciatori tesserati e/o di mancato rispetto degli accordi stessi; eccepisce ad ogni buon fine di essere stata già sanzionata dalla Giustizia Sportiva per gli stessi motivi posti dal presente deferimento, per cui, se venisse nuovamente punita, la decisione che ne scaturirebbe verrebbe ad offendere il principio del ne bis in idem. Aggiunge di militare attualmente nel Campionato Eccellenza regionale, per cui la competenza a decidere il deferimento non spetterebbe a questa Commissione Disciplinare
Nazionale. Conclude affinchè siano gradatamente dichiarate l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del deferimento, ovvero, in subordine, la sua totale infondatezza, con il proprio conseguente proscioglimento; in via ancor più subordinata ed ove soccorresse la contraria ipotesi, conclude per l’applicazione in suo danno della sanzione minima della censura, trattandosi di un profilo residuale di colpa lieve. All’inizio della riunione odierna la Società, tramite il proprio difensore munito di procura, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, e la Soc. ASD Civitavecchia 1920, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito nei confronti del sig. Adriano Cosimo Clemeno, che non ha fatto pervenire memoria difensiva, né è comparso nella presente riunione. La Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità del deferito, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Cosimo Adriano Clemeno la inibizione di gg. 30. La Commissione osserva quanto segue. È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad
uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) alla Società ASD Civitavecchia 1920; infligge al sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 l’inibizione di gg. 30 (trenta).
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