COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 15 del 26.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORI SANTO STEFANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 17 DEL 05/09/2013 CON IL QUALE SONO STATE COMMINATE LE SEGUENTI SANZIONI: – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 01/09/2012 EPPAN / MORI SANTO STEFANO DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LA SQUALIFICA A CARICO DEL GIUOCATORE MANFRINI ANDREA PER 10 GIORNATE;
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 15 del 26.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORI SANTO STEFANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO SUL C.U. N. 17 DEL 05/09/2013 CON IL QUALE SONO STATE COMMINATE LE SEGUENTI
SANZIONI:
– IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 01/09/2012 EPPAN / MORI SANTO STEFANO DEL CAMPIONATO DI
ECCELLENZA LA SQUALIFICA A CARICO DEL GIUOCATORE MANFRINI ANDREA PER 10 GIORNATE;
La società MORI SANTO STEFANO, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare
in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato le sanzioni sopra indicate per i motivi contenuti nel C.U. n. 17 del
05/9/2013.
La ricorrente chiede l'audizione avanti alla Commissione Disciplinare e l'applicazione di articolo del C.G.S. che
comporta l'applicazione di sanzioni di minore gravità, ritenendo che la condotta del proprio tesserato rientri in una
condotta antisportiva generica e non di carattere etnico.
L'arbitro sentito da codesta Commissione Disciplinare ha confermato il referto, ed in particolare il pronunciamento
da parte del giocatore, per ben due volte dell'espressione “crucchi di merda”, espressione che questa commissione
rientri nella fattispecie prevista e punita dall'art. 11 comma 2 C.G.S. Nella attuale formulazione.
Le sanzioni applicate dal G.S. appaiono congrue perchè contenute nel minimo edittale (vedasi C.U. nr. 283 del
6.6.2013).
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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