COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 16 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIROL FC AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 14 DEL 19.09.2013 RELATIVAMENTE ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA DEL 15.09.2013 ASV ULTEN – TIROL FC (CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A)

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 16 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIROL FC AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 14 DEL 19.09.2013 RELATIVAMENTE ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA DEL 15.09.2013 ASV ULTEN – TIROL FC (CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A) La società TIROL FC, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento, con il quale il G.S. ha disposto la ripetizione della Gara del campionato di seconda categoria ASV ULTEN – TIROL FC. La ricorrente contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara in relazione all'errore tecnico riconosciuto dall' arbitro (erronea espulsione di un calciatore). Il reclamo è infondato. In fatto emerge chiaramente dal rapporto dell’arbitro. Osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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