COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI • Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo. per rispondere: “- della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato Signor Cerquitelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisposrtiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in data 20/02/2012

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI • Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo. per rispondere: “- della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato Signor Cerquitelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della Polisposrtiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è intervenuto solamente in data 20/02/2012 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento datato 27 febbraio 2013 (5217/1141 pf 11 12/SS/vdb), ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il soggetto in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 29/09/2013, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura Federale il quale dichiara che il Presidente della società D. Schiavo e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia la sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione dello stesso Sig. Paolucci Mario. - P.Q.M. La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo, la sanzione della inibizione di 3 mesi e 10 giorni. Tale sanzione dovrà decorrere dal momento del nuovo eventuale tesseramento in seno alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti del predetto Sig. Paolucci Mario.
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