• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano
NEI CONFRONTI DI
• Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo.
per rispondere:
“- della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato
Signor Cerquitelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della
Polisposrtiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun
tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è
intervenuto solamente in data 20/02/2012
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano
NEI CONFRONTI DI
• Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo.
per rispondere:
“- della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato
Signor Cerquitelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della
Polisposrtiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun
tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è
intervenuto solamente in data 20/02/2012
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento datato 27 febbraio 2013 (5217/1141 pf 11 12/SS/vdb), ritualmente
comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale il soggetto in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra
riportati.
All’udienza di trattazione del 29/09/2013, ore 18:00, è presente il rappresentante della
Procura Federale il quale dichiara che il Presidente della società D. Schiavo e la Procura
è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato
verbale, ovverosia la sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione dello stesso Sig. Paolucci
Mario. -
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la
qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi,
applica nei confronti del Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della
Polisportiva D. Schiavo, la sanzione della inibizione di 3 mesi e 10 giorni. Tale
sanzione dovrà decorrere dal momento del nuovo eventuale tesseramento in seno alla
FIGC Lega Nazionale Dilettanti del predetto Sig. Paolucci Mario.
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Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano
NEI CONFRONTI DI
• Sig. Paolucci Mario, all’epoca del fatti Presidente della Polisportiva D. Schiavo.
per rispondere:
“- della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato
Signor Cerquitelli Lanfranco di svolgere la propria attività tecnica a favore della
Polisposrtiva D. Schiavo dal 18/09/2011 al 19/02/2012, in assenza di alcun
tesseramento, tenendo conto che il perfezionamento del suo vincolo con la società è
intervenuto solamente in data 20/02/2012"