COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb del 21/05/2013 Nei Confronti di : 1) CAROMANI Andrea; 2) CONTI Sergio; 3) ERESIA Matteo; 4) PICOTTI Simone; 5) PIERUCCI Francesco; 6) SCATOLINI Roberto; 7) DESIDERIO Edoardo; 8) MARTELLI Riccardo; 9) MASCELLINI Alessandro; 10) CHIAPPALUPI Matteo; 11) FORMICHETTI Moreno; -“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione, poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, – comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati sopra menzionati, per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il 03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni, Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”; ha pronunciato la seguente decisione.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb del 21/05/2013 Nei Confronti di : 1) CAROMANI Andrea; 2) CONTI Sergio; 3) ERESIA Matteo; 4) PICOTTI Simone; 5) PIERUCCI Francesco; 6) SCATOLINI Roberto; 7) DESIDERIO Edoardo; 8) MARTELLI Riccardo; 9) MASCELLINI Alessandro; 10) CHIAPPALUPI Matteo; 11) FORMICHETTI Moreno; -“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione, poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, - comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati sopra menzionati, per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il 03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni, Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”; ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb datato 21 maggio 2013, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, Picotti Simone, Desiderio Edoardo e Formichetti Matteo per rispondere degli addebiti in epigrafe, come rispettivamente contestati. All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati signori Caromani Andrea, Eresia Matteo, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, tutti assistiti dall’Avv. Massimo Carignani, nonché Formichetti Moreno, mentre non erano presenti gli altri deferiti. Preliminarmente la Commissione disponeva lo stralcio delle posizioni relative agli incolpati Picotti Simone e Conti Sergio stante il mancato perfezionamento del relativo avviso di convocazione. L’Avv. Carignani, per conto dei propri assistiti, riservava di impugnare il predetto provvedimento di stralcio trattandosi, a suo avviso, di un giudizio richiedente una valutazione unitaria. Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinché fosse dichiarata la responsabilità degli incolpati con l’applicazione, quanto a: 1) Caromani Andrea, Conti Sergio (posizione stralciata), Eresia Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, della sanzione di un anno di squalifica; 2) Picotti Simone (posizione stralciata), della sanzione di 4 mesi di squalifica; 3) Desiderio Edoardo della sanzione di 7 mesi di squalifica; 4) Formichetti Moreno, della sanzione di 3 mesi di squalifica. L’Avv. Carignani, dal canto suo, nell’illustrare le proprie tesi difensive, concludeva per il proscioglimento degli atleti Scatolini, Caromani, Eresia, Desiderio e Pierucci. Prendeva quindi la parola il sig. Formichetti che, nel proprio interesse, rappresentava di essere stato tesserato dalla società Omnia appena 2 giorni prima dell’inizio del campionato, di essersi regolarmente presentato alla successiva gara del 29.09.2012 e di non aver avuto, successivamente a quella data, alcuna ulteriore comunicazione da parte della società. Concludeva pertanto per il suo proscioglimento. La Commissione riservava, quindi, la propria decisione. L’impianto accusatorio prende le mosse dalla presentazione di una apposita istanza di deferimento ai sensi dell’art. 48 regolamento LND da parte della A.S.D. OMNIA TERNI CALCIOACINQUE del 10.11.2012 (istanza poi trasmessa dal C.R.U. alla Procura Federale in data 06.12.2012 per le opportune indagini) nei confronti dei propri tesserati Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Picotti Simone, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, colpevoli, secondo quanto asserito nella citata istanza, di non avere preso parte, benché regolarmente convocati, e senza fornire giustificazione, a cinque gare ufficiali della società nella stagione sportiva 2012/2013 e segnatamente, nei mesi di settembre – ottobre 2012, determinando così la perdita a tavolino delle gare stesse, nonché le conseguenti sanzioni nei confronti della società, fino alla revoca dell’affiliazione; comportamento tenuto al solo fine, secondo l’esponente, di potersi dapprima svincolare e poi tesserare con l’ASD Futsal Ternana, anch’essa coinvolta, sempre secondo l’esponente come parte attiva, ancorché non chiaramente esplicitata, nella condotta scorretta. Orbene questa Commissione osserva preliminarmente che dalla documentazione acquisita nel fascicolo, e segnatamente dall’esame dello specifico rapporto arbitrale in atti, la gara del 03.10.2012 non venne disputata a causa dell’indisponibilità del campo di gioco che era diversamente occupato nell’orario previsto per la gara. Passando poi all’esame della posizione dei giocatori deferiti (e non oggetto di provvedimento di stralcio di questa Commissione), va rilevato che il signor Pierucci Francesco ha riferito e diffusamente documentato di essere stato impossibilitato a prendere parte alle gare oggetto di deferimento poiché affetto, nel periodo ed anche in epoca precedente, da “neuropatia del n. toracico lungo di destra con paresi da denervazione parziale del m. grande dentato destro, in trattamento senza miglioramenti clinici attuali” (cfr. in particolare, certificato medico Dott. Michele Alessandro Martella del 20.09.2012). Analogamente, per quel che concerne la posizione del sig. Desiderio Edoardo, va rilevato che il predetto ha riferito e documentato (cfr. certificati del 23.09.2012 e 12.10.2012) di essere stato impossibilitato a partecipare alle gare oggetto di deferimento poiché infortunato, sia pure a causa di una patologia decisamente meno grave (ferita da taglio IV dito mano sx) di quella del Pierucci. Il sig. Caromani Andrea, dal canto suo, ha riferito di essere stato impossibilitato a partecipare alle gare oggetto di deferimento poiché infortunato, documentando a questa Commissione tale status con la produzione di una attestazione rilasciata in data 05.11.2012 dalla società Fisiokinesiterapia s.n.c. ove si legge che “il Sig. Caromani Andrea, ha effettuato presso il ns. Presidio di Medicina Fisica e Riabilitazione, un ciclo di cure fisiokinesiterapiche al ginocchio sx nei mesi di settembre ed ottobre 2012”. Il signor Eresia Matteo ha riferito e documentato di essere stato impegnato, nel periodo settembre/ottobre/novembre 2012 con gli ultimi esami universitari e con la preparazione della tesi di laurea. Il sig. Scatolini Roberto ha riferito dinanzi alla Commissione di essere stato impossibilitato a partecipare alle gare oggetto di deferimento per ragioni di lavoro, documentando tale impedimento con l’allegazione di un contratto di lavoro, con la società Tecnoservice, circostanza che di per se però non sarebbe sufficiente, anche in considerazione degli orari di lavoro esposti in contratto, a giustificare in senso assoluto la mancata partecipazione a tutte le gare ma solo a quelle del 06.10.2012 e del 12.10.2012. A tal proposito, per quel che concerne la gara del 20.10.2012, appare ben più significativa la giustificazione addotta in sede di audizione dinanzi al Procuratore con la esibizione di una apposita certificazione medica attestante un infortunio. Il sig. Formichetti Moreno, dal canto suo, ha riferito di essere stato tesserato dalla società ASD Omnia Terni solo verso la fine del settembre 2012, ribadendo di non aver riconosciuto come propria la firma apposta su un documento di variazione di organigramma della ASD Omnia Terni datato 12.09.2012. Ha infine escluso, anche dinanzi a questa Commissione, di aver telefonato ai tre giocatori della squadra under 21 al fine di invitarli a non partecipare alle gare oggetto di deferimento in ipotesi di loro convocazione. In virtù di tutto quanto sopra, con particolare riferimento alle allegazioni documentali in atti, ritiene questa Commissione che non abbiano trovato riscontro in questa sede (per alcuni con certezza, per altri con formula dubitativa) le circostanze che hanno portato all’atto di deferimento dei giocatori Caromani Andrea, Eresia Matteo, Pierucci Francesco e Scatolini Roberto in ordine al loro asserito rifiuto di partecipare a cinque gare, già sopra specificate, al solo fine di ottenere lo svincolo dalla società ASD Omnia Terni per revoca dell’affiliazione. Analogamente, e sempre con riferimento alle allegazioni documentali in atti, ritiene questa Commissione che non abbia trovato riscontro (in termini di assoluta certezza) in questa sede l’addebito rivolto, in sede di deferimento, al sig. Desiderio Edoardo. Quanto alla posizione del Formichetti Moreno ritiene altresì che non sia stata raggiunta, in termini di assoluta certezza, la prova in ordine all’addebito specificamente contestatogli in sede di deferimento in considerazione anche della genericità delle dichiarazioni rese dai tre giocatori della squadra under 21 della società ASD Omnia Terni (n.d.r.: si parla di un certo Moreno, ma non viene specificato il cognome né vengono forniti elementi precisi – anche temporali - in ordine alle riferite telefonate). Nessuna deduzione e/o giustificazione è pervenuta da altri soggetti deferiti e precisamente dai signori Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro e Chiappalupi Matteo, neppure comparsi all’udienza del 26.09.2013 sebbene ritualmente convocati. Ciò posto, per questi ultimi, da una ponderata valutazione dei fatti come da questi nemmeno contestati, questa Commissione ritiene equo e commisurato alla vicenda scrutinata ridurre le sanzioni richiese dalla Procura Federale ritenendole eccessive. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara: - prosciolti dagli addebiti loro rispettivamente mossi, i signori Caromani Andrea, Eresia Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto e Desiderio Edoardo; - colpevoli in ordine agli addebiti loro ascritti in sede di deferimento i signori Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro e Chiappalupi Matteo, disponendo nei loro confronti l’applicazione della sanzione della squalifica che si ritiene equo commisurare in mesi 6 (sei). Conferma e ribadisce lo stralcio, già disposto all’udienza del 26.09.2013, delle posizioni afferenti i tesserati deferiti signori Picotti Simone e Conti Sergio.
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