• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb del
21/05/2013
Nei Confronti di :
1) CAROMANI Andrea;
2) CONTI Sergio;
3) ERESIA Matteo;
4) PICOTTI Simone;
5) PIERUCCI Francesco;
6) SCATOLINI Roberto;
7) DESIDERIO Edoardo;
8) MARTELLI Riccardo;
9) MASCELLINI Alessandro;
10) CHIAPPALUPI Matteo;
11) FORMICHETTI Moreno;
-“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di
partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra
specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione,
poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione
dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, –
comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF,
concernenti i doveri dei calciatori”;
-“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia
Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati
sopra menzionati, per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza
addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il
03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro
caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché
dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”;
-”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed
attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni,
Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di
non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e
finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone,
nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in
concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”;
ha pronunciato la seguente decisione.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb del
21/05/2013
Nei Confronti di :
1) CAROMANI Andrea;
2) CONTI Sergio;
3) ERESIA Matteo;
4) PICOTTI Simone;
5) PIERUCCI Francesco;
6) SCATOLINI Roberto;
7) DESIDERIO Edoardo;
8) MARTELLI Riccardo;
9) MASCELLINI Alessandro;
10) CHIAPPALUPI Matteo;
11) FORMICHETTI Moreno;
-“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di
partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra
specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione,
poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione
dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, -
comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF,
concernenti i doveri dei calciatori”;
-“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia
Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati
sopra menzionati, per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza
addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il
03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro
caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché
dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”;
-”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed
attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni,
Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di
non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e
finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone,
nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in
concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”;
ha pronunciato la seguente decisione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb datato 21 maggio 2013, ritualmente
comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Caromani Andrea, Conti Sergio,
Eresia Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini
Alessandro, Chiappalupi Matteo, Picotti Simone, Desiderio Edoardo e Formichetti Matteo
per rispondere degli addebiti in epigrafe, come rispettivamente contestati.
All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati signori Caromani
Andrea, Eresia Matteo, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, tutti assistiti dall’Avv.
Massimo Carignani, nonché Formichetti Moreno, mentre non erano presenti gli altri
deferiti.
Preliminarmente la Commissione disponeva lo stralcio delle posizioni relative agli
incolpati Picotti Simone e Conti Sergio stante il mancato perfezionamento del relativo
avviso di convocazione. L’Avv. Carignani, per conto dei propri assistiti, riservava di
impugnare il predetto provvedimento di stralcio trattandosi, a suo avviso, di un giudizio
richiedente una valutazione unitaria.
Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinché
fosse dichiarata la responsabilità degli incolpati con l’applicazione, quanto a:
1) Caromani Andrea, Conti Sergio (posizione stralciata), Eresia Matteo, Pierucci
Francesco, Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi
Matteo, della sanzione di un anno di squalifica;
2) Picotti Simone (posizione stralciata), della sanzione di 4 mesi di squalifica;
3) Desiderio Edoardo della sanzione di 7 mesi di squalifica;
4) Formichetti Moreno, della sanzione di 3 mesi di squalifica.
L’Avv. Carignani, dal canto suo, nell’illustrare le proprie tesi difensive, concludeva per il
proscioglimento degli atleti Scatolini, Caromani, Eresia, Desiderio e Pierucci.
Prendeva quindi la parola il sig. Formichetti che, nel proprio interesse, rappresentava di
essere stato tesserato dalla società Omnia appena 2 giorni prima dell’inizio del
campionato, di essersi regolarmente presentato alla successiva gara del 29.09.2012 e di
non aver avuto, successivamente a quella data, alcuna ulteriore comunicazione da parte
della società. Concludeva pertanto per il suo proscioglimento.
La Commissione riservava, quindi, la propria decisione.
L’impianto accusatorio prende le mosse dalla presentazione di una apposita istanza di
deferimento ai sensi dell’art. 48 regolamento LND da parte della A.S.D. OMNIA TERNI
CALCIOACINQUE del 10.11.2012 (istanza poi trasmessa dal C.R.U. alla Procura Federale
in data 06.12.2012 per le opportune indagini) nei confronti dei propri tesserati Caromani
Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Picotti Simone, Pierucci Francesco, Scatolini
Roberto, Desiderio Edoardo, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi
Matteo, colpevoli, secondo quanto asserito nella citata istanza, di non avere preso parte,
benché regolarmente convocati, e senza fornire giustificazione, a cinque gare ufficiali
della società nella stagione sportiva 2012/2013 e segnatamente, nei mesi di settembre –
ottobre 2012, determinando così la perdita a tavolino delle gare stesse, nonché le
conseguenti sanzioni nei confronti della società, fino alla revoca dell’affiliazione;
comportamento tenuto al solo fine, secondo l’esponente, di potersi dapprima svincolare e
poi tesserare con l’ASD Futsal Ternana, anch’essa coinvolta, sempre secondo l’esponente
come parte attiva, ancorché non chiaramente esplicitata, nella condotta scorretta.
Orbene questa Commissione osserva preliminarmente che dalla documentazione
acquisita nel fascicolo, e segnatamente dall’esame dello specifico rapporto arbitrale in
atti, la gara del 03.10.2012 non venne disputata a causa dell’indisponibilità del campo di
gioco che era diversamente occupato nell’orario previsto per la gara.
Passando poi all’esame della posizione dei giocatori deferiti (e non oggetto di
provvedimento di stralcio di questa Commissione), va rilevato che il signor Pierucci
Francesco ha riferito e diffusamente documentato di essere stato impossibilitato a
prendere parte alle gare oggetto di deferimento poiché affetto, nel periodo ed anche in
epoca precedente, da “neuropatia del n. toracico lungo di destra con paresi da
denervazione parziale del m. grande dentato destro, in trattamento senza miglioramenti
clinici attuali” (cfr. in particolare, certificato medico Dott. Michele Alessandro Martella del
20.09.2012).
Analogamente, per quel che concerne la posizione del sig. Desiderio Edoardo, va rilevato
che il predetto ha riferito e documentato (cfr. certificati del 23.09.2012 e 12.10.2012) di
essere stato impossibilitato a partecipare alle gare oggetto di deferimento poiché
infortunato, sia pure a causa di una patologia decisamente meno grave (ferita da taglio IV
dito mano sx) di quella del Pierucci.
Il sig. Caromani Andrea, dal canto suo, ha riferito di essere stato impossibilitato a
partecipare alle gare oggetto di deferimento poiché infortunato, documentando a questa
Commissione tale status con la produzione di una attestazione rilasciata in data
05.11.2012 dalla società Fisiokinesiterapia s.n.c. ove si legge che “il Sig. Caromani
Andrea, ha effettuato presso il ns. Presidio di Medicina Fisica e Riabilitazione, un ciclo di
cure fisiokinesiterapiche al ginocchio sx nei mesi di settembre ed ottobre 2012”.
Il signor Eresia Matteo ha riferito e documentato di essere stato impegnato, nel periodo
settembre/ottobre/novembre 2012 con gli ultimi esami universitari e con la preparazione
della tesi di laurea.
Il sig. Scatolini Roberto ha riferito dinanzi alla Commissione di essere stato
impossibilitato a partecipare alle gare oggetto di deferimento per ragioni di lavoro,
documentando tale impedimento con l’allegazione di un contratto di lavoro, con la società
Tecnoservice, circostanza che di per se però non sarebbe sufficiente, anche in
considerazione degli orari di lavoro esposti in contratto, a giustificare in senso assoluto la
mancata partecipazione a tutte le gare ma solo a quelle del 06.10.2012 e del 12.10.2012.
A tal proposito, per quel che concerne la gara del 20.10.2012, appare ben più
significativa la giustificazione addotta in sede di audizione dinanzi al Procuratore con la
esibizione di una apposita certificazione medica attestante un infortunio.
Il sig. Formichetti Moreno, dal canto suo, ha riferito di essere stato tesserato dalla società
ASD Omnia Terni solo verso la fine del settembre 2012, ribadendo di non aver
riconosciuto come propria la firma apposta su un documento di variazione di
organigramma della ASD Omnia Terni datato 12.09.2012. Ha infine escluso, anche
dinanzi a questa Commissione, di aver telefonato ai tre giocatori della squadra under 21
al fine di invitarli a non partecipare alle gare oggetto di deferimento in ipotesi di loro
convocazione.
In virtù di tutto quanto sopra, con particolare riferimento alle allegazioni documentali in
atti, ritiene questa Commissione che non abbiano trovato riscontro in questa sede (per
alcuni con certezza, per altri con formula dubitativa) le circostanze che hanno portato
all’atto di deferimento dei giocatori Caromani Andrea, Eresia Matteo, Pierucci Francesco
e Scatolini Roberto in ordine al loro asserito rifiuto di partecipare a cinque gare, già sopra
specificate, al solo fine di ottenere lo svincolo dalla società ASD Omnia Terni per revoca
dell’affiliazione.
Analogamente, e sempre con riferimento alle allegazioni documentali in atti, ritiene
questa Commissione che non abbia trovato riscontro (in termini di assoluta certezza) in
questa sede l’addebito rivolto, in sede di deferimento, al sig. Desiderio Edoardo.
Quanto alla posizione del Formichetti Moreno ritiene altresì che non sia stata raggiunta,
in termini di assoluta certezza, la prova in ordine all’addebito specificamente
contestatogli in sede di deferimento in considerazione anche della genericità delle
dichiarazioni rese dai tre giocatori della squadra under 21 della società ASD Omnia Terni
(n.d.r.: si parla di un certo Moreno, ma non viene specificato il cognome né vengono
forniti elementi precisi – anche temporali - in ordine alle riferite telefonate).
Nessuna deduzione e/o giustificazione è pervenuta da altri soggetti deferiti e
precisamente dai signori Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro e Chiappalupi Matteo,
neppure comparsi all’udienza del 26.09.2013 sebbene ritualmente convocati.
Ciò posto, per questi ultimi, da una ponderata valutazione dei fatti come da questi
nemmeno contestati, questa Commissione ritiene equo e commisurato alla vicenda
scrutinata ridurre le sanzioni richiese dalla Procura Federale ritenendole eccessive.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara:
- prosciolti dagli addebiti loro rispettivamente mossi, i signori Caromani Andrea, Eresia
Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto e Desiderio Edoardo;
- colpevoli in ordine agli addebiti loro ascritti in sede di deferimento i signori Martelli
Riccardo, Mascellini Alessandro e Chiappalupi Matteo, disponendo nei loro confronti
l’applicazione della sanzione della squalifica che si ritiene equo commisurare in mesi 6
(sei).
Conferma e ribadisce lo stralcio, già disposto all’udienza del 26.09.2013, delle posizioni
afferenti i tesserati deferiti signori Picotti Simone e Conti Sergio.
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Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb del
21/05/2013
Nei Confronti di :
1) CAROMANI Andrea;
2) CONTI Sergio;
3) ERESIA Matteo;
4) PICOTTI Simone;
5) PIERUCCI Francesco;
6) SCATOLINI Roberto;
7) DESIDERIO Edoardo;
8) MARTELLI Riccardo;
9) MASCELLINI Alessandro;
10) CHIAPPALUPI Matteo;
11) FORMICHETTI Moreno;
-“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di
partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra
specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione,
poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione
dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, –
comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF,
concernenti i doveri dei calciatori”;
-“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia
Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati
sopra menzionati, per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza
addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il
03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro
caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché
dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”;
-”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed
attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni,
Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di
non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e
finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la
violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi
contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone,
nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in
concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”;
ha pronunciato la seguente decisione."