LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 07 OTTOBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 07 OTTOBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 4° minuto del secondo tempo, dal calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosso-nero, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, con un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva da tergo con un pugno all’altezza del collo il calciatore bianco-nero, che cadeva dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 15,18 odierne, l’episodio non era stato notato ne dal Direttore di gara ne dai suoi Collaboratori. Il Mexes veniva successivamente espulso per doppia ammonizione. Ritiene questo giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Mexes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan): a) con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale; b) con la squalifica di una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
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