LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TB del 09.10.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA REAL VICENZA – SUDTIROL DEL 21 SETTEMBRE 2013 (Com. Uff. n.11/TB del 25.9.2013)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TB del 09.10.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA REAL VICENZA - SUDTIROL DEL 21 SETTEMBRE 2013 (Com. Uff. n.11/TB del 25.9.2013) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e sciogliendo la riserva di cui al Com.Uff n.11/TB del 25.9.2013, o s s e r v a - che alla gara in oggetto ha preso parte con la società Real Vicenza il calciatore DAL SANTO Giacomo nato il 22.1.1997 in posizione irregolare; - che facendo seguito a specifica richiesta l’Ufficio Tesseramento della Lega Pro ha comunicato che il calciatore DAL SANTO Giacomo alla data del 22.9.2013 risultava svicolato e che lo stesso otteneva il visto di esecutività di tesseramento a favore della società Real Vicenza in data 25.9.2013; - ritenuto che l’irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17/5 a) del Codice di Giustizia Sportiva. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Real Vicenza la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 a 3 a favore della società Sudtirol; - di infliggere al calciatore DAL SANTO Giacomo (Real Vicenza) la squalifica per una gara effettiva nel Campionato “D.Berretti”.
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