F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 568/1158 pf12-13/AM/ma del 31.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 568/1158 pf12-13/AM/ma del 31.7.2013). La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, all’epoca dei fatti, Signor Augusto Pomi per rispondere della violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS, in relazione all’art. 91 NOIF per avere volontariamente non osservato nei confronti del tesserato Calise Fabio Giuseppe gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari in materia di svolgimento dell’attività sportiva, in conformità al tipo di rapporto instaurato col tesseramento in data 30.1.2013; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Augusto Pomi e della ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per la Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Augusto Pomi: l'inibizione di mesi 1 (uno); - Società ASD Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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