F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Capoterra 2000), Società ASD CAPOTERRA 2000 ▪ (nota n. 925/1145 pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Capoterra 2000), Società ASD CAPOTERRA 2000 ▪ (nota n. 925/1145 pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013). La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società ASD Capoterra 2000, all’epoca dei fatti, Signor Mariano Marras per rispondere della violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter,comma 2 NOIF per non avere provveduto a stipulare con il proprio calciatore Saul Marrupe Bolea l’accordo economico relativo alle prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali, benché il medesimo ne avesse fatto espressa richiesta; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura federale ha deferito anche la Società citata. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Mariano Marras e della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Mariano Marras: l'inibizione di 2 (due) mesi di inibizione; - ASD Capoterra 2000: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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