F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO, ELIO DOMENICO CONTI NIBALI (Presidente della Società SSD Città di Messina Srl), Società SSD CITTÁ DI MESSINA Srl – (nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp del 19.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO, ELIO DOMENICO CONTI NIBALI (Presidente della Società SSD Città di Messina Srl), Società SSD CITTÁ DI MESSINA Srl - (nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp del 19.9.2013). La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti ivi indicati per rispondere il Lo Monaco della violazione dell’ art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 19, comma 2, punto c), delle NOIF in quanto, pur essendo stato inibito per due mesi dalla CDN con CU n.20 del 24/9/2012 entrava e permaneva a lungo nel recinto di giuoco di un incontro ufficiale disputatosi a Messina il 26/9/2012, accedendo inoltre agli spogliatoi ed ai locali annessi, e il Conti Nibali in quanto nella sua qualità di Presidente pro tempore della citata Società consentiva e favoriva la presenza del Sig. Lo Monaco nel recinto di giuoco, negli spogliatoi e nei locali annessi di un incontro ufficiale. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSD Città di Messina Srl. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti di Pietro Lo Monaco; inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti di Domenico Conti Nibali; ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società SSD città Di Messina Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite. La Commissione rileva che le circostanze sono chiaramente supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato, come peraltro ammesso dallo stesso Presidente Conti Nibali nella sua missiva del 27.9.2013. Di conseguenza, sono sanzionabili le condotte ascrivibili al Lo Monaco nonché al Legale rappresentante della Società, nonché la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Pietro Lo Monaco: l'inibizione di mesi 1 (uno); - Domenico Conti Nibali: l’inibizione di giorni 15 (quindici); - Società SSD Città di Messina Srl: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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