F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 22 Ottobre 2013 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 856/10 pf13-14/AM/ma del 29.8.2013). (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 882/12 pf13-14/AM/ma del 2.9.2013). (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 864/11 pf13-14/AM/ma del 30.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 22 Ottobre 2013 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 856/10 pf13-14/AM/ma del 29.8.2013). (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 882/12 pf13-14/AM/ma del 2.9.2013). (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 864/11 pf13-14/AM/ma del 30.8.2013). Il deferimento Con provvedimenti, rispettivamente, in data 29 agosto 2013 (n. 856/10), 30 agosto 2013 (n. 864/11) e 2 settembre 2013 (n. 882/12), la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Massimo Paoloni, Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 91 delle NOIF per aver omesso di corrispondere nei modi e termini quanto stabilito negli accordi economici conclusi con i tesserati Carlo Baylon, Rocco Giannone e Marco Parasmo, nonché la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Il dibattimento Alla riunione odierna, sentito il parere del rappresentante della Procura federale, la Commissione ha preliminarmente disposto la riunione dei procedimenti, ritenendo sussistenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Il rappresentante della Procura ha quindi concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) nei confronti di Massimo Paoloni, presidente e legale rappresentante pro-tempore, e di € 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda, per la ASD Ginnastica e Calcio Sora, mentre nessuno dei deferiti è comparso. I motivi della decisione. La Commissione, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva. L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, ad avviso della Commissione, illecito disciplinare. L’Ordinamento federale prevede infatti strumenti idonei per tutelare le posizioni dei soggetti tesserati, eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli, come nel caso in esame. Nel caso di specie, inoltre, la Società deferita, all’esito dell’iter procedurale previsto dalle norme federali, ha provveduto nei termini al pagamento di quanto dovuto ai propri calciatori, ottemperando pertanto agli obblighi derivanti dalle norme regolamentari. Il deferimento non è pertanto fondato e deve essere rigettato. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti contestati.
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