F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 23 Ottobre 2013 (61) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GALEOTTI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società USD Castelnuovese, attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD), Società US GAVORRANO Srl e USD CASTELNUOVESE – (nota n. 1035/928 pf 12-13 SP/AM/ma del 12.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 23 Ottobre 2013
(61) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GALEOTTI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società USD Castelnuovese, attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD), Società US GAVORRANO Srl e USD CASTELNUOVESE - (nota n. 1035/928 pf 12-13 SP/AM/ma del 12.9.2013).
Letti ed esaminati gli atti e i documenti.
Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 12.09.2013 (prot. 1035 /928pf12-13/SP/AM/ma) nei confronti:
- del calciatore Galeotti Andrea, all’epoca dei fatti tesserato dell’USD Castelnuovese, per rispondere della violazione di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS, per avere, prima della gara Salernitana - Gavorrano del 5.05.2013, posto in essere atti idonei e diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, nonché della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3 CGS, per non essersi presentato per ben tre volte, dopo rituale convocazione, innanzi all’organo di Giustizia Sportiva, e per aver con il suo comportamento ostacolato le indagini; - della Società US Gavorrano Srl, per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5 CGS, per l’illecito posto in essere da Andrea Galeotti, tesserato con altra Società; - della Società USD Castelnuovese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, in virtù di quanto addebitato al suo tesserato. Al dibattimento, sono comparsi l’Avv. Giammaria Camici e il Dott. Carlo Loli Piccolomini per la Procura federale, nonché l’Avv. Mattia Grassani per l’US Gavorrano Srl e l’USD Castelnuovese, e l’Avv. Lorenzo Signorini per il calciatore Andrea Galeotti. Preliminarmente, il Galeotti e l’USD Castelnuovese, tramite i loro difensori, all’uopo autorizzati, hanno presentato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, con riferimento alla quale la Commissione ha provveduto con l’ordinanza di seguito riportata: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Galeotti e la Società USD Castelnuovese, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Andrea Galeotti, sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a anni 2 (due) e giorni 3 (tre); pena base per la Società USD Castelnuovese, sanzione della ammenda di € 2.100,00 (€ duemilacento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società US Gavorrano Srl. Orbene, il rappresentante della Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per il suo accoglimento, chiedendo la condanna del Gavorrano alla sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). La difesa della Società deferita, per contro, richiamate le memorie in atti, ha chiarito le ragioni della ferma opposizione, in particolare evidenziando come, nella fattispecie, non sia stato in alcun modo provato il fine della illecita iniziativa posta in essere dal Galeotti, quantomeno con riferimento alla volontà di favorire il Gavorrano, che, al contrario, non avrebbe tratto alcun vantaggio dal risultato finale della gara. Motivi della decisione Il presente deferimento trae origine dalla denuncia trasmessa alla Procura federale da David Tony Mounard, calciatore della Salernitana Calcio. Nella circostanza, il denunciante provvedeva ad informare l’organo di indagine circa la ricezione di un sms proveniente dall’utenza appartenente al calciatore Andrea Galeotti, suo ex compagno di squadra, avente il seguente testo: “mi hanno chiamato pescatori toscani per andare fuori in barca. Se ne può parlare?”. La denuncia, trasmessa via fax, evidenziava parimenti che nel corso di una telefonata avuta con il Galeotti, quest’ultimo si mostrava interessato alla gara della Salernitana Calcio fissata per la domenica successiva. Dipoi, seguiva altro sms da parte dell’anzidetto calciatore, dal seguente tenore: “ci sn 25 - 30 posti. Parlane con gli altri, doveste cambiare idea, fammi uno squillo … un abbraccio”. A questo punto il Mounard, sospettando che il contatto con l’ex compagno di squadra potesse in realtà nascondere una finalità illecita, denunciava l’accaduto agli organi competenti. Orbene, stando alle evidenze probatorie, in parte confermate dall’avvenuta definizione con patteggiamento di due delle tre posizioni oggetto di deferimento, pare non potersi dubitare del fatto che un tentativo di illecito ci sia stato, peraltro non è dato rinvenire in atti il segno che lo stesso abbia avuto la finalità di favorire il Gavorrano.
Nella circostanza, invero, questo Collegio, ritenendo di non discostarsi dalla interpretazione restrittiva di cui ai più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia Federale, ma anche del TNAS, in tema di responsabilità presunta delle Società, rileva come la fattispecie concreta difetti di uno dei presupposti essenziali richiesti dall’art. 4 co. 5 CGS per dirsi realizzata la ipotesi disciplinata dalla disposizione richiamata. Non si rinviene, infatti, nel caso specifico, alcun “vantaggio” a beneficio del Gavorrano, in conseguenza del tentativo di illecito commesso aliunde. Al contrario, il giudizio formulato dalla Commissione disciplinare sulla scorta di una valutazione ex post della gara in discussione, rafforza, in modo assolutamente dirimente, il convincimento circa la insussistenza del predetto elemento costitutivo (il risultato dell’incontro de quo, terminato con la sconfitta del Gavorrano, non ha procurato alla Società alcun beneficio). In ragione di tutto ciò, non potendosi configurare nella presente vicenda la ipotizzata forma di responsabilità presunta in capo alla Società del Gavorrano, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di anni 2 (due) e giorni 3 (tre) nei confronti di Andrea Galeotti; - ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00) nei confronti della Società USD Castelnuovese. Proscioglie dall’addebito contestato la Società US Gavorrano Srl.
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