F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 24 Ottobre 2013 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota n. 1558/141 pf 13-14/SP/blp del 8.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 24 Ottobre 2013 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 1558/141 pf 13-14/SP/blp del 8.10.2013). Con nota del 8.10.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1. il Signor Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, 2. la Sig.ra Silvia Benigni, Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della medesima Società; - della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al titolo I), par V) punto2) C.U. 168/A del 07/05/13, modificato dal CU 193/A del 04/06/13 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato entro il termine del 5 agosto 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2013, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; - della violazione di cui all'art. 10 titolo I), paragrafo V), punto 2) C.U. 168/A del 7 maggio 2013, modificato dal CU 193/A del 04/06/13 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato, entro il termine del 20 agosto 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti dovuti , per le mensilità di maggio e giugno 2013, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; 3. la stessa Società Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensidell’art. 4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t.. Le parti non presentavano memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna il Signor Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per la Signora Silvia Benigni e per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa. Il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione per Silvia Benigni; 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento trova pieno fondamento documentale sulla violazione di cui all’art. 10 comma 3 del CGS, in relazione alle menzionate norme (cfr. supra) che sanciscono l’obbligo al rispetto dei citati termini del 5 agosto 2013 (per la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi Inps) e del 20 agosto 2013 (per la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef), il cui mancato rispetto è circostanza acclarata poiché provata dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, nonché da quanto accertato in sede di revisione contabile della Deloitte & Touche Spa. La posizione della Signora Silvia Benigni é tuttavia da ritenere estranea al deferimento, in quanto la stessa, all’interno della Società sportiva risulta assumere la funzione di mera delegata alla rappresentanza della Società in ambito federale e sportivo, in virtù della determina in atti, assunta dall’Amministratore unico. Ritiene pertanto la Commissione di prosciogliere la Signora Benigni in relazione all’illecito che ha carattere esclusivamente amministrativo (contribuzione Inps e Irpef), poiché non di sua competenza. La Società Ascoli Calcio 1898 Spa é sanzionabile ex art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta del proprio Presidente, nonché Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Roberto Benigni. Infligge la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa. Proscioglie la Signora Silvia Benigni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it