COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 9/2013 PASSARELLA 93 – GRUARO Scioglimento della riserva iscritta nel C.U. n. 20 del 25.09.2013.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 02.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 9/2013 PASSARELLA 93 - GRUARO Scioglimento della riserva iscritta nel C.U. n. 20 del 25.09.2013. La società PASSARELLA 93 ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento arbitrale, con il quale il direttore di gara decideva di non far disputare la partita PASSARELLA - GRUARO, in calendario il giorno 18.09.2013 ore 20.30, perché le linee di segnatura del campo non erano visibili alla luce artificiale. Si legge nel rapporto, che la terna arbitrale, ispezionate le condizioni del campo prima dell'inizio della gara e rilevato che la segnatura non era visibile, invitava la società ospitante (Passarella) a provvedere. Effettuate le operazioni di ripristino, alle ore 21,10 l'ispezione é stata ripetuta, ma l'inconveniente non era stato eliminato in modo soddisfacente, cosicchè l'A., su parere conforme dei suoi assistenti, comunicava ai capitani delle squadre che non avrebbe fatto disputare la gara. Contro la decisione reclama la società Passarela, dolendosi che la decisione arbitrale era errata, dovendosi ritenere la segnatura reiterata adeguatamente visibile, corredando il reclamo con documentazione fotografica. Interpellato l'A. per le vie brevi, si é avuta conferma che la segnatura non era visibile da distanza tale, che potesse garantire una corretta conduzione. La mancata disputa della partita va, dunque, ascritta a responsabilità della società ospitante Passarella 93, sanzionata come da dispositivo. La società reclamata non ha presentato osservazioni. P.Q.M. il G.S. delibera: - di sanzionare la società PASSARELLA 93 con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio PASSARELLA 93 - A.C. GRUARO 0 - 3. Addebito della tassa di reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it